La fattura per i forfetari
Come ormai noto i contribuenti forfetari, di cui alla Legge n. 190/2014, anche per le modifiche apportate dalla Legge di Bilancio 2019:
- non addebitano l’IVA in fattura ai propri clienti – al riguardo dovranno opportunamente informare all’interno della fattura che rientrano nel regime agevolato; inoltre, se l’importo dell’operazione è superiore ad Euro 77,47 dovranno applicare l’imposta di bollo di Euro 2,00 – e non detraggono l’IVA sugli acquisti;
- non liquidano l’IVA, non la versano, non sono obbligati a presentare la dichiarazione annuale IVA. Non devono comunicare all’Agenzia delle Entrate le operazioni rilevanti ai fini IVA (c.d. spesometro). Inoltre, i forfetari non hanno l’obbligo di registrare i corrispettivi, le fatture emesse e ricevute;
- hanno l’obbligo di numerare e conservare le fatture di acquisto e le bollette doganali, certificare i corrispettivi, integrare le fatture per le operazioni di cui risultano debitori di imposta con l’indicazione dell’aliquota e della relativa imposta – da versare entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni, senza diritto alla detrazione.
Attenzione: l’Agenzia delle Entrate nelle proprie FAQ ha ribadito che i minimi e i forfetari rimangono esonerati dall’obbligo di emissione delle fatture elettroniche, precisando che questi soggetti non sono neanche tenuti a effettuare la conservazione digitale a norma delle fatture ricevute.
Contenuto della fattura per i contribuenti forfetari
- Deve riportare tutti i dati obbligatori contemplati dall’art. 21 del DPR n. 633/1972, tra i quali: natura, qualità e quantità delle operazioni;
- le operazioni non sono soggette all’applicazione dell’IVA e della ritenuta d’acconto;
- in considerazione del fatto che non sono applicabili l’IVA e la ritenuta d’acconto, all’interno della fattura dovrà essere riportata apposita dicitura al fine di informare il cessionario/committente che il cedente/prestatore è un contribuente che rientra nel regime forfetario. Tale dicitura può avere il seguente contenuto “Operazione effettuata ai sensi dell’art. 1, commi da 54 a 89, della Legge n. 190/2014 così come modificato dalla Legge n. 208/2015 e dalla Legge n. 145/2018”.
- qualora il forfetario proceda a effettuare cessioni intracomunitarie di beni dovrà inserire in fattura la dicitura di cui sopra in quanto l’operazione è sempre considerata operazione interna.
Invece, se il forfetario procede a effettuare delle prestazioni di servizi generiche nei confronti di soggetti passivi IVA UE (di cui all’art. 7-ter del DPR n. 633/1972) dovrà emettere fattura indicando il citato art. 7-ter del DPR n. 633/1972 con la dicitura “Inversione contabile” e procedere alla presentazione degli elenchi Intrastat servizi resi (sempre che ne ricorra l’obbligo).
Infine, se il forfetario effettua delle cessioni di beni nei confronti di soggetti extra UE dovrà emettere fattura quale cessione all’esportazione indicando l’art. 8 del DPR n. 633/1972 e la dicitura “Operazione non imponibile”.