Prestazioni sanitarie e fattura elettronica: il punto sugli adempimenti

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Anche quest’anno, sono state introdotte modifiche agli obblighi di fatturazione elettronica per i contribuenti che esercitano professioni sanitarie; in aggiunta, si assiste a due importanti novità in tema corrispettivi telematici e termini di trasmissione dei dati al Sistema Tessera Sanitaria.

Indice

1. Prestazioni sanitarie: obblighi e divieti di emissione di fattura elettronica
2. Prestazioni sanitarie: trasmissione corrispettivi telematici
3. Termini di invio dei dati al STS

1. Prestazioni sanitarie: obblighi e divieti di emissione di fattura elettronica

In premessa occorre ricorda che, a partire dall’anno 2024, le problematiche inerenti gli obblighi di emissione di fattura in formato elettronico sono ulteriormente aumentate a seguito di quanto disposto dal D.L. 30 aprile 2022, n. 36.

Tale decreto ha previsto, a partire dal 1° gennaio 2024, il venir meno di tutti gli esoneri in materia di obblighi di fatturazione elettronica che in precedenza erano ancora previsti, fino al 31 dicembre 2023, a favore dei contribuenti “minori” (contribuenti in regime forfettario e di vantaggio che nel 2021 avevano conseguito ricavi o compensi di ammontare inferiore a euro 25.000).

Osserva – Ne consegue che, a partire dal 1° gennaio 2024, non sono più previsti esoneri in ragione del regime contabile adottato dal contribuente che emette la fattura.

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Tuttavia, per quanto riguarda le prestazioni sanitarie (ed anche quelle veterinarie) occorre tenere altresì conto delle disposizioni di cui all’art. 10-bis del D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, nonché dell’art. 9-bis del D.L. 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12.

Tali norme hanno disposto il divieto di fatturazione elettronica nel caso di specifiche prestazioni. Tale divieto è stato introdotto inizialmente per una durata di un solo anno, per poi essere prorogato di anno in anno con successive misure assunte nel tempo.

Prorogato al 2024 il divieto di fatturazione elettronica

Per quanto qui di interesse, ovvero le disposizioni applicabili all’anno di imposta 2024, occorre guardare al cd. decreto “Milleproroghe”, D.L. 30 dicembre 2023, n. 215, pubblicato in G.U. n. 303 del 30-12-2023.

L’art. 3, comma 3, del citato decreto “Milleproroghe” ha prorogato anche all’anno 2024 il divieto di emissione di fattura elettronica a carico dei soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, con riferimento:

  • alle fatture i cui dati sono da inviare a detto Sistema (art. 10-bis del D.L. n. 119/2018) e
  • dei contribuenti che, seppure non siano tenuti a trasmettere i dati al STS, emettono fatture relative a prestazioni sanitarie effettuate nei confronti di persone fisiche (art. 9-bis, comma 2, del D.L. n. 135/2018).

Il quadro che ne deriva, che conferma quanto già valevole nel precedente anno 2023, fatto salvo il venir meno degli esoneri previsti per contribuenti forfettari ed in regime di vantaggio, è il seguente:

Soggetti tenuti all’invio dei dati al STS
Oggetto Fatturazione
Fatture per prestazioni sanitarie rese alle persone fisiche da inviare al STS. Cartacea
Fatture per prestazioni sanitarie rese alle persone fisiche, in caso di opposizione del paziente all’invio dei dati al STS. Cartacea
Fatture aventi ad oggetto qualsiasi tipo di prestazione, anche sanitaria, emessa nei confronti di un soggetto titolare di partita IVA. Elettronica
Fatture aventi ad oggetto prestazioni diverse da quelle sanitarie (es. docenza convegni, perizie) emesse nei confronti di qualsiasi soggetto.

Elettronica

 

Fatture emesse per cessioni di beni, emesse nei confronti di qualsiasi soggetto. Elettronica
Fatture emesse verso la Pubblica Amministrazione. Elettronica

 

Soggetti non tenuti all’invio dei dati al STS
Oggetto Fatturazione
Fatture emesse per prestazioni sanitarie effettuate nei confronti di persone fisiche. Cartacea
Tutti i casi diversi dal precedente. Elettronica

2. Prestazioni sanitarie: trasmissione corrispettivi telematici

Con il cd. decreto “Anticipi”, D.L. 18 ottobre 2023, n. 145 (in Gazzetta Ufficiale n. 244 del 18 ottobre 2023) convertito con modificazioni dalla legge di conversione 15 dicembre 2023, n. 191, pubblicata in G.U. n. 293 del 16 dicembre 2023, art. 4-quinquies, è stato definitivamente abrogato il comma 6-quater, secondo periodo, dell’art. 2 del D.Lgs. n. 127/2015 in materia di invio dei corrispettivi al Sistema Tessera Sanitaria.

La modifica (a regime, posto che in questo caso non si tratta dell’ennesimo rinvio di portata annuale) interessa i contribuenti tenuti all’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria che gestiscono corrispettivi (quali, ad esempio, gli ottici).

La norma che ora è stata totalmente cancellata, e che di fatto non è mai entrata in vigore visto che negli anni sono intervenuti innumerevoli rinvii, è quella che obbligava tali contribuenti all’invio del flusso dati relativo ai corrispettivi telematici esclusivamente al Sistema Tessera Sanitaria.

In sostanza, l’intenzione del legislatore era stata quella di obbligare i contribuenti che gestiscono corrispettivi e che sono obbligati all’invio dei dati al STS ad adeguare gli strumenti in uso (Registratore Telematico) affinché tutti i corrispettivi conseguiti (e non solo quelli rilevanti ai fini della dichiarazione precompilata) venissero trasmessi al STS, in luogo che all’Agenzia delle Entrate. Come si è detto, tale norma non è mai effettivamente entrata in vigore, ed ora è stata definitivamente cancellata.

Osserva – Di conseguenza, questa tipologia di contribuenti potrà continuare a trasmettere i corrispettivi, per quanto riguarda la parte fiscalmente rilevante, al Sistema di Interscambio dell’Agenzia delle Entrate – come tutti gli altri contribuenti che gestiscono i corrispettivi, continuando ovviamente a trasmettere al STS i dati rilevanti ai fini della dichiarazione precompilata.

3. Termini di invio dei dati al STS

Per concludere, ulteriori modifiche interessano i termini di trasmissione dei dati al Sistema Tessera Sanitaria da parte dei contribuenti obbligati.

Già da alcuni anni era stato previsto l’invio dei dati a cadenza mensile, ma tale obbligo non ha mai trovato concreta attuazione visto che, con una serie di misure successive, l’obbligo dell’invio dei dati mensile era stato prorogato all’anno successivo, confermando l’invio dei dati a cadenza semestrale.

La problematica ha trovato soluzione definitiva con il decreto legislativo di “Razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari” (D.Lgs. 8 gennaio 2024, n. 1), adottato nell’osservanza dei criteri e dei princìpi sanciti dalla legge delega per la Riforma fiscale, legge 9 agosto 2023, n. 111.

Tale decreto legislativo (entrato in vigore il 13 gennaio 2024, a seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12-1-2024), all’art. 12, prevede la definitiva cancellazione degli obblighi di invio dei dati al STS a cadenza mensile, introducendo a regime la cadenza semestrale.

Osserva – Ne consegue che l’invio dei dati dovrà essere effettuato semestralmente, entro le scadenze che saranno stabilite da un successivo decreto MEF.

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