Tessera sanitaria: definito il calendario 2024

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Con decreto MEF dell’8 febbraio 2024 è stato definitivamente stabilito il calendario di trasmissione dei dati al Sistema Tessera Sanitaria da parte dei soggetti obbligati, con riferimento alle spese rilevanti ai fini della predisposizione della dichiarazione precompilata, sostenute dai contribuenti nell’anno di imposta 2024.

Ulteriori modifiche al decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 19 ottobre 2020, che disciplina i termini di trasmissione dei dati al STS, sono state introdotte al fine di recepire le recenti novità introdotte in materia ad opera del decreto-legge “Anticipi” (D.L. n. 145/2023) e del decreto legislativo “Adempimenti” (D.Lgs. n. 1/2024).

Indice

1. Invio dei dati al STS: le novità introdotte dal decreto Adempimenti
2. Invio dei corrispettivi telematici: le novità introdotte dal decreto Anticipi
3. Il nuovo calendario di trasmissione dati al STS delle spese sanitarie
4. Il nuovo calendario di trasmissione dati al STS delle spese veterinarie

1. Invio dei dati al STS: le novità introdotte dal decreto Adempimenti

Il decreto MEF dell’8 febbraio 2024 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 41 del 19 febbraio 2024) recepisce le novità introdotte con il cd. decreto legislativo “Adempimenti” (art. 12 del D.Lgs. 8 gennaio 2024, n. 1 – Razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari), emanato nell’osservanza dei criteri e dei princìpi sanciti dalla legge delega per la riforma fiscale, legge 9 agosto 2023, n. 111.

Secondo quanto previsto dalla citata norma, l’obbligo di trasmissione dei dati al sistema STS a cadenza mensile – introdotto anni or sono e mai concretamente entrato in vigore a seguito delle numerose proroghe intercorse nel tempo – è stato definitivamente cancellato, per lasciare spazio, in via definitiva, ad un calendario a cadenza semestrale, i cui termini di concreta definizione erano stati demandati a successivo decreto MEF, ovvero quello oggetto di esame in questa sede.

2. Invio dei corrispettivi telematici: le novità introdotte dal decreto Anticipi

Ulteriore misura di interesse è quella introdotta, sul finire del 2023, dal cd. decreto-legge “Anticipi”, D.L. 18 ottobre 2023, n. 145, convertito con modificazioni nella legge 15 dicembre 2023, n. 191.

L’art. 4-quinquies del citato decreto-legge ha definitivamente abrogato il comma 6-quater, secondo periodo, dell’art. 2 del D.Lgs. n. 127/2015 in materia di obbligo di invio dei corrispettivi esclusivamente al Sistema Tessera Sanitaria.

La misura – intervenendo anche in questo caso in via definitiva in modifica alle norme in vigore in precedenza – interessa i contribuenti tenuti all’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria che gestiscono corrispettivi (quali, ad esempio, gli ottici), a carico dei quali è stato cancellato l’obbligo – anch’esso mai concretamente entrato in vigore a seguito di innumerevoli proroghe introdotte nel tempo su base annuale – di invio del flusso dati relativo ai corrispettivi telematici esclusivamente al Sistema Tessera Sanitaria, in luogo che all’Agenzia delle Entrate.

Di conseguenza, questa tipologia di contribuenti potrà continuare a trasmettere i corrispettivi, per quanto riguarda la parte fiscalmente rilevante, al Sistema di Interscambio dell’Agenzia delle Entrate – come tutti gli altri contribuenti che gestiscono i corrispettivi – continuando ovviamente a trasmettere al STS i soli dati rilevanti ai fini della dichiarazione precompilata.

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3. Il nuovo calendario di trasmissione dati al STS delle spese sanitarie

Alla luce delle innovazioni apportate alla norma dalle misure sovra richiamate, con il decreto MEF dell’8 febbraio 2024 è stato coordinato il testo del decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 19 ottobre 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 270 del 29 ottobre 2020, e successive modificazioni, il quale prevede, all’art. 7 e nell’Allegato A, i termini di trasmissione dei dati al Sistema Tessera Sanitaria.

Per quanto riguarda i termini di trasmissione, i dati relativi alle spese sanitarie dovranno essere inviati da parte dei soggetti obbligati con la seguente cadenza:

Spese riferite al periodo Termine di trasmissione dati al STS
Primo semestre dell’anno Entro il 30 settembre
Secondo semestre dell’anno Entro il 31 gennaio dell’anno successivo

 

Dal testo del decreto 19 ottobre 2020, inoltre, è stata espunta la lettera h) “entro la fine del mese successivo alla data del documento fiscale, per le spese sostenute dal 1° gennaio 2024”, posto che trattavasi di questione afferente alla trasmissione dei dati al STS dei corrispettivi, obbligo che, come già ricordato, è stato cancellato dal decreto-legge “Anticipi”.

Soggetti obbligati

Con riferimento alle spese sanitarie, sono tenuti alla trasmissione dei dati:

  • Medici e Odontoiatri;
  • le Strutture sanitarie accreditate al SSN (Strutture specialistiche e Farmacie);
  • le Strutture sanitarie della Sanità Militare, di cui al Decreto del MEF del 9 maggio 2019 (attuativo del DM del MEF del 22/03/2019);
  • le Strutture sanitarie non accreditate al SSN (Parafarmacie, Ottici);
  • Farmacia interna all’associazione fra mutilati e invalidi di guerra (ANMIG);
  • gli iscritti agli albi professionali di Psicologi, Infermieri, Ostetrici, Tecnici radiologi, Tecnico sanitario di laboratorio biomedico, Tecnico audiometrista, Tecnico audioprotesista, Tecnico ortopedico, Dietista, Tecnico di neurofisiopatologia, Tecnico fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare, Igienista dentale, Fisioterapista, Logopedista, Podologo, Ortottista e assistente di oftalmologia, Terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva, Tecnico della riabilitazione psichiatrica, Terapista occupazionale, Educatore professionale, Tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro, iscritti all’ordine nazionale dei Biologi e Assistente sanitario;
  • Aziende sanitarie locali, aziende ospedaliere, istituti di ricovero e cura, policlinici universitari, presidi di specialistica ambulatoriale, strutture per l’erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e di assistenza integrativa, gli altri presidi e strutture accreditate per l’erogazione dei servizi sanitari.

4. Il nuovo calendario di trasmissione dati al STS delle spese veterinarie

Similarmente a quanto accaduto negli anni precedenti, il calendario di trasmissione è diverso per spese sanitarie e spese veterinarie.

La trasmissione delle spese veterinarie continuerà ad avvenire a cadenza annuale, entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui le medesime spese sono state sostenute.

Per l’anno 2024, pertanto, la trasmissione dei dati dovrà essere effettuata entro il 17 marzo 2025, visto che il 16 marzo cade di domenica.

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