Fattura elettronica: aggiornate le istruzioni per la compilazione

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Aggiornate dall’Agenzia delle Entrate le specifiche tecniche e la guida con le istruzioni per la compilazione della fattura elettronica. Le novità riguardano in particolare le fatture emesse in regime di non imponibilità IVA a seguito di dichiarazione di intento, nonché alcune particolarità operative in tema di note di variazioni IVA in aumento o in diminuzione.

Indice

1. Nuove specifiche tecniche in vigore dal 1° febbraio 2024
2. Istruzioni per le note di variazioni IVA

1. Nuove specifiche tecniche in vigore dal 1° febbraio 2024

L’Agenzia delle Entrate, in data 12 dicembre 2023, ha pubblicato la versione 1.8 delle specifiche tecniche in tema di fattura elettronica che tornano applicabili a decorrere dal 1° febbraio 2024.

Le novità delle citate specifiche tecniche possono essere così riassunte.

  1. Controllo sulle fatture emesse in regime di non imponibilità a seguito di dichiarazione di intento (fatture con la non imponibilità IVA di cui all’art. 8, comma 1, lett. c) del D.P.R. n. 633/1972).
    In tale circostanza, all’interno della fattura deve essere riportato, nel campo “Riferimento testo” del blocco “Altri dati gestionali”, il protocollo di ricezione della suddetta dichiarazione di intento e il suo progressivo (separato dal segno “-” o “/”). Nel caso in cui questa risultasse invalidata, il file XML verrà scartato con indicazione del codice errore “00477”.

Attenzione – È bene ricordare che ai fini dell’emissione della fattura elettronica per operazioni non imponibili IVA in base ad una dichiarazione d’intento, occorre utilizzare esclusivamente il tracciato XML della fattura ordinaria riportando:

  • nel campo 2.2.1.14 il codice specifico N3.5 “Non imponibili – a seguito di dichiarazioni d’intento”, nonché gli estremi del protocollo di ricezione della dichiarazione d’intento trasmessa all’Agenzia delle Entrate dall’esportatore abituale;
  • il numero di protocollo della dichiarazione d’intento, rilevabile dalla ricevuta telematica rilasciata dall’Agenzia delle Entrate, è composto di due parti:
    • la prima, formata da 17 cifre (es. 08060120341234567);
    • la seconda, di 6 cifre (es. 000001), che rappresenta il progressivo e che deve essere separata dalla prima dal segno “-” oppure dal segno “/”. In particolare, deve essere compilato un blocco 2.2.1.16 per ogni dichiarazione d’intento, come di seguito specificato:
      • nel campo 2.2.1.16.1 deve essere riportata la dicitura “INTENTO”;
      • nel campo 2.2.1.16.2 deve essere riportato il protocollo di ricezione della dichiarazione d’intento e il suo progressivo separato dal segno “-” oppure dal segno “/” (es. 08060120341234567-000001);
      • nel campo 2.2.1.16.4 deve essere riportata la data della ricevuta telematica rilasciata dall’Agenzia delle Entrate e contenente il protocollo della dichiarazione d’intento.

2. Possibilità di utilizzo del codice TD28 (acquisti da soggetti stabiliti nella Repubblica di San Marino) anche per gli acquisti di beni e servizi da soggetti non residenti identificati in Italia ma non stabiliti nel territorio dello Stato, laddove questi ultimi abbiano erroneamente emesso fattura con addebito dell’IVA tramite la posizione IVA italiana. A fronte di tale irregolarità l’art. 6, comma 9-bis.1, del D.Lgs. n. 471/1997 prevede che il cessionario o committente sia punito con la sanzione amministrativa compresa fra 250 euro e 10.000 euro, sempre che l’errore non sia stato commesso con intento fraudolento. Il soggetto che riceve il documento dovrà compilare il file XML da trasmettere via SdI, indicando, tra l’altro, oltre al codice TD28:

        • i dati identificativi del cedente o prestatore estero, che non devono riferirsi alla sua posizione italiana, nel campo <CedentePrestatore>;
        • i propri dati, nel campo <CessionarioCommittente>;
        • la data di effettuazione dell’operazione, indicata nella fattura emessa dal soggetto non stabilito ma identificato in Italia, nel campo <Data>;
        • il numero e la data della fattura originale emessa dal cedente o prestatore, nel campo <DatiFattureCollegate>.

3. in merito ai fornitori esteri, all’interno dei dati anagrafici del cedente/prestatore è stata integrata la descrizione dell’identificativo del Paese.

 

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2. Istruzioni per le note di variazioni IVA

A seguito della pubblicazione delle nuove specifiche tecniche, in data 5 marzo 2024 l’Agenzia delle Entrate ha rilasciato un importante aggiornamento della propria “Guida alla compilazione della fattura elettronica e dell’esterometro” (versione 1.9), fornendo istruzioni dettagliate sulla corretta compilazione della sezione “Altri Dati Gestionali” per le imprese agricole in regime speciale IVA (art. 34 del D.P.R. n. 633/1972).

La nuova guida analizza inoltre le particolarità operative in tema di note di variazioni IVA, in aumento ovvero in diminuzione (c.d. note debito ovvero credito), ai sensi dell’art. 26 del D.P.R. n. 633/1972. Con riferimento alle note di variazione la guida specifica che:

  • per le note di variazione IVA in diminuzione, si deve predisporre un file XML con codice TD04 (o TD08 per la nota credito c.d. “semplificata” di cui all’art. 21-bis del D.P.R. n. 633/1972);
  • per le note di variazione IVA in aumento, si deve trasmettere un documento con codice TD05 (o TD09 per la nota debito c.d. “semplificata”);
  • per le note di credito che rettificano una fattura senza IVA (casistiche di reverse charge), il cessionario può integrare la nota ricevuta con l’IVA utilizzando il medesimo tipo di documento (TD16, TD17, TD18 o TD19), e indicando gli importi con segno negativo. Medesime considerazioni valgono per le rettifiche IVA in diminuzione, concernenti documenti trasmessi con codici TD20, TD21, TD22, TD23, TD26 e TD28;
  • i codici TD04 o TD08 (e TD05 o TD09 per le note di debito) vanno utilizzati per le variazioni di fatture trasmesse con codici TD24, TD25 o TD27;
  • nel caso di reverse charge c.d. interno, nel campo “Dati Fatture Collegate” si devono indicare i dettagli della nota di credito emessa dal cedente o prestatore, o del precedente file TD16; invece, la modifica di una comunicazione da esterometro (con codici TD17, TD18 e TD19) influisce sugli obblighi di emissione dell’autofattura ai fini IVA, assumendo il documento rettificativo anche la valenza di una nota di variazione ai fini IVA.

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