Decreto Milleproroghe 2025: le novità per professionisti e imprese

Riapertura della rottamazione quater per i contribuenti decaduti e proroga del divieto di fatturazione elettronica per le prestazioni sanitarie fino alla fine del 2025. Queste alcune delle principali misure approvate con il Decreto Milleproroghe 2025, convertito in legge n. 15 del 21 febbraio 2025. Tra le altre novità l’introduzione di alcuni differimenti nelle scadenze fiscali per le dichiarazioni 2025 e la proroga al 31 dicembre 2025 delle assemblee a distanza per le società di capitali.
Indice
1. Premessa
2. Assemblee a distanza per società di capitali: proroga al 31 dicembre 2025
3. Differimenti in materia rilascio dei modelli di dichiarazioni fiscali e software ISA e CPB
4. Riapertura della rottamazione quater: nuova opportunità per i contribuenti decaduti
5. Proroga del divieto di fatturazione elettronica per le prestazioni sanitarie al 31/12/2025
1. Premessa
2. Assemblee a distanza per società di capitali: proroga al 31 dicembre 2025
In vista dell’approssimarsi del termine di approvazione dei bilanci chiusi al 31 dicembre 2024 delle società di capitali, è da accogliersi con favore la novità introdotta dal Decreto Milleproroghe 2025, grazie alla quale viene prorogata al 31 dicembre 2025 la possibilità di tenere assemblee a distanza.
Questa misura, inizialmente introdotta in periodo pandemico come disposizione emergenziale ad opera dell’art. 106, comma 7, del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 (cd. decreto “Cura Italia”), era originariamente destinata a scadere il 31 dicembre 2024.
Con l’inserimento del comma 14-sexies all’art. 3 del decreto Milleproroghe 2025, il legislatore ha esteso ulteriormente questa possibilità fino al 31 dicembre 2025, confermando la validità delle modalità di svolgimento delle assemblee tramite mezzi di telecomunicazione.
In particolare, le società di capitali potranno continuare – anche in deroga alle disposizioni statutarie – a condurre le proprie assemblee esclusivamente in modalità telematica, garantendo l’identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e il diritto di voto, senza necessità della presenza fisica del presidente e del segretario.
Per le società a responsabilità limitata, inoltre, è stata confermata la possibilità di esprimere il voto tramite consultazione scritta o consenso espresso per iscritto, in deroga all’art. 2479, comma 4, del Codice Civile.
3. Differimenti in materia rilascio dei modelli di dichiarazioni fiscali e software ISA e CPB
Il Decreto Milleproroghe 2025 ha introdotto alcuni differimenti nelle scadenze relative alle dichiarazioni fiscali 2025, afferenti all’anno d’imposta 2024.
Sfortunatamente, si tratta esclusivamente di differimenti “a favore” della pubblica amministrazione, cui viene concesso più tempo per la messa a disposizione dei modelli definitivi e dei software necessari per l’elaborazione dei modelli ISA e della proposta CPB, mentre l’attesa ed in parte annunciata proroga del termine di adesione al Concordato Preventivo Biennale non ha trovato accoglimento nella norma.
Al momento, le proroghe introdotte sono solo quelle previste dall’art. 3-bis, comma 3, del D.L. n. 202 del 27 dicembre 2024 (cd. decreto Milleproroghe 2025) e riguardano i termini previsti per l’adeguamento dei modelli di dichiarazione alle recenti novità introdotte a livello normativo.
In particolare, il decreto dispone che i termini per l’approvazione, la messa a disposizione in formato elettronico e le specifiche tecniche dei modelli REDDITI ed IRAP siano rinviati dal 28 febbraio al 17 marzo 2025. Di conseguenza, anche la data a partire dalla quale è possibile presentare tali modelli ai fini IRPEF/IRES e IRAP è stata differita dal 15 aprile al 30 aprile 2025 (comma 4).
Coerentemente con questi differimenti, il comma 5 dell’articolo 3-bis prevede anche il rinvio al 30 aprile 2025 del termine entro cui l’Agenzia delle Entrate rende disponibili i programmi informatici necessari per la compilazione e la trasmissione dei dati relativi agli ISA (software “Il Tuo ISA”) e per l’elaborazione della proposta di concordato preventivo per il biennio 2025-2026.
Si tratta di misure, come si è detto, “a senso unico”, posto che viene concesso un rinvio dei termini per il rilascio delle procedure necessarie all’elaborazione dei dichiarativi da parte dell’amministrazione finanziaria; a tale rinvio, purtroppo, non corrisponde un almeno paritetico slittamento dei tempi concessi ai contribuenti per adempiere.
4. Riapertura della rottamazione quater: nuova opportunità per i contribuenti decaduti
Uno degli interventi più significativi del Decreto Milleproroghe 2025, nella sua formulazione post conversione, è la riapertura della cd. “rottamazione quater” introdotta dalla Legge n. 197/2022, che consente ai contribuenti di regolarizzare i propri debiti fiscali con lo stralcio integrale di interessi e sanzioni.
Con l’inserimento dell’art. 3-bis nel decreto, il legislatore ha previsto la possibilità per i soggetti decaduti dalla rottamazione quater entro il 31 dicembre 2024 di essere riammessi al beneficio.
I contribuenti decaduti entro il 31 dicembre 2024 potranno presentare una nuova istanza telematica entro il 30 aprile 2025, tramite gli strumenti che saranno resi disponibili sul sito dell’agente della riscossione nel mese di marzo.
Potranno essere oggetto di nuova istanza di rottamazione quater i medesimi debiti rientranti nel perimetro originario della misura, con riferimento ai quali il contribuente ha presentato l’istanza originaria, incorrendo successivamente in decadenza a seguito del mancato o non tempestivo versamento delle rate previste.
Una volta presentata l’istanza, l’Agenzia delle Entrate comunicherà l’ammontare complessivo delle somme dovute entro il 30 giugno 2025, e i contribuenti avranno tempo fino al 31 luglio 2025 per versare, in rata unica o, quanto meno, la prima rata.
Il piano di riammissione prevede la possibilità di versare in forma rateale, con un massimo di 10 rate di pari importo, alle seguenti scadenze:
Anno | Data | Rata |
---|---|---|
2025 | 31 luglio 2025 | Prima rata |
30 novembre 2025 | Seconda rata | |
2026 | 28 febbraio 2026 | Terza rata |
31 maggio 2026 | Quarta rata | |
31 luglio 2026 | Quinta rata | |
30 novembre 2026 | Sesta rata | |
2027 | 28 febbraio 2027 | Settima rata |
31 maggio 2027 | Ottava rata | |
31 luglio 2027 | Nona rata | |
30 novembre 2027 | Decima rata |
Il debito riammesso sarà soggetto a una maggiorazione del 2% annuo a titolo di interessi, a decorrere dal 1° novembre 2023; parimenti, le rate successive alla prima scontano una maggiorazione a titolo di interessi al tasso del 2% annuo.
OSSERVA – Si evidenzia il fatto che i contribuenti che non sono decaduti alla data del 31 dicembre 2024 sono tenuti a proseguire con i versamenti secondo quanto previsto dall’originaria rottamazione (prossima scadenza 28 febbraio 2025 e rate successive), al fine di non incorrere in una condizione di decadenza cui non sarebbe possibile rimediare grazie all’avvenuta riapertura, posto che tale condizione verrebbe a verificarsi oltre il termine del 31/12/2024 previsto per la riammissione.
5. Proroga del divieto di fatturazione elettronica per le prestazioni sanitarie al 31/12/2025
Un’altra importante novità introdotta dal Decreto Milleproroghe 2025 riguarda la proroga del divieto di fatturazione elettronica per le prestazioni sanitarie, previsto dalla formulazione originaria del decreto fino al 31 marzo 2025 e corretto, in sede di iter parlamentare di conversione, nel 31 dicembre 2025.
ATTENZIONE – Fino al 31 dicembre 2025, restano quindi in vigore le disposizioni che prevedono il divieto di fatturazione elettronica per i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria (STS), ovvero gli operatori sanitari e i veterinari obbligati alla trasmissione dei dati. Inoltre, il divieto si applica anche ai soggetti che, pur non essendo obbligati all’invio dei dati al STS, rendono prestazioni sanitarie a persone fisiche.
In sintesi, il quadro normativo, fino al 31 dicembre 2025, resta quello consolidato nel 2024, di seguito brevemente riepilogato.
Per i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria, continua ad applicarsi il divieto di emissione di fattura elettronica per le prestazioni sanitarie rese a persone fisiche i cui dati sono oggetto di trasmissione al STS (art. 10-bis del D.L. 23 ottobre 2018, n. 119 e successive proroghe).
Anche per i soggetti che, pur non essendo tenuti all’invio dei dati al STS, effettuano prestazioni sanitarie nei confronti di persone fisiche, permane il divieto di emissione di fattura elettronica (art. 9-bis del D.L. 14 dicembre 2018, n. 135 e successive proroghe).
Le disposizioni cui sopra si applicano, inoltre, anche ai medici veterinari obbligati alla trasmissione al Sistema Tessera Sanitaria dei dati utili alla predisposizione della dichiarazione precompilata.
Restano comunque escluse dal divieto (e dunque la fattura deve essere emessa in formato elettronico) le:
- prestazioni sanitarie rese a soggetti titolari di partita IVA;
- prestazioni di carattere non sanitario rese a qualsiasi soggetto;
- cessioni di beni, a prescindere dal destinatario delle cessioni stesse;
- prestazioni effettuate nei confronti della Pubblica Amministrazione (fattura PA).