Reverse charge e autofattura elettronica: ultimi chiarimenti

post-image
Condividi

L’Agenzia delle Entrate con la CM n. 13/E/2018 ha chiarito che il reverse charge interno (operazioni di cui all’art. 17, commi 5 e 6 e art. 74, commi 7 e 8, del DPR n. 633/1972) può essere effettuato secondo le modalità già ritenute idonee in precedenza (risoluzione n. 46/E del 10 aprile 2017 nonché circolare n. 45/E del 19 ottobre del 2005), ossia, ad esempio, predisponendo un altro documento da allegare al file della fattura in questione, contenente sia gli estremi della stessa sia i dati necessari per l’integrazione. Al riguardo si evidenzia che tale documento può essere inviato al Sistema di Interscambio, in via facoltativa e non obbligatoria. Inoltre, qualora l’operatore usufruisca del servizio gratuito di conservazione elettronica offerto dall’Agenzia delle Entrate, il documento verrà automaticamente conservato.

Attenzione: in sede di incontro con la stampa specializzata è stato chiarito che qualora il contribuente voglia procedere all’invio del reverse charge tramite Sistema di Interscambio, dovrà utilizzare il codice TD01 (e non il codice TD20 utilizzato per la c.d. autofattura denuncia).

Sempre in tema di reverse charge, l’Agenzia delle Entrate, in una FAQ pubblicata sul proprio sito, ha precisato che per le fatture soggette a reverse charge esterno, vale a dire per gli acquisti intracomunitari o per i servizi comunitari ed extracomunitari ricevuti e realizzati da soggetto non residente – in tale ultimo caso si fa presente che è improprio utilizzare il termine reverse charge in quanto tecnicamente si utilizza l’autofattura – il cessionario/committente non è soggetto alle regole della fattura elettronica, poiché in queste situazioni è obbligato a inviare il “nuovo” esterometro di cui all’art. 1 comma 3 bis del D.Lgs. 127/2015.

In un’altra FAQ l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che dal 1° gennaio 2019 le autofatture per omaggi, e più in generale le autofatture per operazioni interne, vanno emesse come fatture elettroniche e inviate al Sistema di Interscambio così come previsto dal Provvedimento direttoriale del 30 aprile 2018, con riferimento all’autofattura denuncia di cui all’art. 6, comma 8, lett. a) del D.Lgs. n. 471/1997. In tale ipotesi la fattura elettronica viene inviata al Sistema di Interscambio dall’emittente e ricevuta dallo stesso emittente, che nel documento viene indicato sia come cessionario/committente che come cedente/prestatore.

Articoli correlati


TAG