Redditi 2025: le novità per i forfettari nel quadro LM

Il Modello Redditi PF 2025, relativo all’anno d’imposta 2024, vede l’introduzione di numerose novità per i contribuenti che adottano il regime forfettario (disciplinato dalla legge n. 190/2014, art. 1, commi 54 e seguenti). Questi contribuenti sono chiamati a compilare la sezione III del quadro LM. Le novità principali riguardano l’introduzione del codice ATECO 2025, la gestione del Concordato Preventivo Biennale (CPB) e una nuova modalità di indicazione delle indennità di maternità percepite. Si ricorda che il modello è stato approvato dall’Agenzia delle Entrate con provvedimento del 17 marzo 2025.
Indice
1. ATECO 2025: l’indicazione nel quadro LM
2. Il quadro LM per i forfettari che hanno aderito al CPB 2024
3. Regole diverse per i forfettari estromessi che hanno aderito al CPB
4. Indennità di maternità: nuova modalità di esposizione
1. ATECO 2025: l’indicazione nel quadro LM
Una delle novità presenti nel quadro LM riguarda l’introduzione di un nuovo campo (rigo LM21, campo 4) destinato all’indicazione del codice dell’attività esercitata secondo la nuova classificazione ATECO 2025.
È fondamentale notare che questa indicazione ha un carattere puramente descrittivo. Infatti, per la compilazione dei righi LM22 e successivi, destinati a evidenziare l’ammontare dei ricavi o compensi e, in ragione della percentuale di redditività, il reddito di impresa o lavoro autonomo, si continua a utilizzare la precedente classificazione ATECO 2017 (aggiornata al 2022).
Pertanto, le percentuali di forfetizzazione da applicare ai fini della determinazione del reddito restano quelle stabilite dalla tabella allegata alla legge 30 dicembre 2018, n. 145.
2. Il quadro LM per i forfettari che hanno aderito al CPB 2024
Come ormai noto, per quanto il decreto legislativo correttivo non sia ancora stato ufficialmente adottato, il CPB, per i forfettari, ha “inizio e fine” con l’anno di imposta 2024. La fase sperimentale, infatti, non sarà proseguita.
Di conseguenza, nel quadro LM del modello Redditi 2025 non sono più presenti i righi che consentono di esprimere una futura adesione all’istituto. Di per contro, sono stati introdotti nuovi righi destinati ai contribuenti che hanno espresso adesione nello scorso modello Redditi, e che quindi applicano il concordato nell’anno di imposta ora oggetto di dichiarazione (Modello Redditi 2025 anno di imposta 2024).
La gestione del Concordato Preventivo Biennale (CPB), sottoscritto dal contribuente in regime forfettario (ai sensi del D.Lgs. n. 13/2024, artt. da 23 a 33), avviene attraverso la compilazione dei nuovi righi LM32 e LM33.
Effetti cessazione o decadenza
Innanzi tutto il contribuente è tenuto a verificare che non siano intervenute cause di cessazione o di decadenza. Laddove ciò sia accaduto occorre segnalarlo mediante compilazione delle nuove caselle introdotte a margine del quadro, e tenere conto dei relativi effetti.
- In caso di cessazione, il concordato si darà, nei suoi effetti, come mai sottoscritto, e il reddito sarà determinato con i criteri ordinari.
- Se, invece, è intervenuta causa di decadenza, il contribuente perde i benefici del concordato, ma è comunque tenuto a tassare il valore più alto tra il reddito concordato e quello effettivo.
- Se si tratta di contribuente iscritto all’INPS, il medesimo riferimento è assunto anche ai fini della determinazione della base imponibile previdenziale.
Applicazione flat tax concordato
In presenza di un concordato validamente applicabile, in premessa occorre verificare se sussistono i requisiti per l’applicazione della cosiddetta “flat tax concordato”. Questa imposta sostitutiva sul reddito (art. 31-bis D.Lgs. n. 13/2024) permette di tassare una parte del reddito concordato con un’aliquota agevolata del 10%, che si riduce al 3% per le attività considerate “start-up”.
La base imponibile della flat tax è data dalla differenza tra il reddito concordato per il 2024 (riportato nel rigo LM32, colonna 1) e il reddito dichiarato per il 2023 (riportato nel rigo LM32, colonna 2). L’imposta sostitutiva dovuta (flat tax) viene indicata nel rigo LM39, colonna 1.
La quota residua di reddito concordato, ovvero l’ammontare concordato al netto della parte assoggettata a flat tax, viene indicata nel rigo LM33. Su questa parte si applica l’imposta sostitutiva prevista ordinariamente per i forfettari, pari al 15%, o al 5% in caso di start-up.
Se il contribuente sceglie di non applicare la flat tax incrementale (poiché è facoltativa), l’intero reddito concordato per il 2024 verrà indicato nel rigo LM33.
Esempio CPB nel Quadro LM
Ipotizziamo il caso di un contribuente forfettario non “start-up”, agente di commercio, che ha aderito al CPB per il 2024.
- Reddito concordato 2024: Euro 48.000
- Reddito 2023: Euro 40.000
- Ricavi effettivi incassati nel 2024: Euro 80.000
Base imponibile per la flat tax incrementale:
Reddito concordato 2024 (Euro 48.000) – Reddito 2023 (Euro 40.000) = Euro 8.000.
Questo importo va indicato nel rigo LM32, colonna 3.
Flat tax:
Euro 8.000 * 10% = Euro 800.
Questa imposta viene indicata nel rigo LM39, colonna 1.
Quota residua di reddito concordato:
Reddito concordato 2024 (Euro 48.000) – Base imponibile flat tax (Euro 8.000) = Euro 40.000.
Questo importo va indicato nel rigo LM33.
Imposta sostitutiva forfettario:
Sulla quota residua di reddito concordato (Euro 40.000) si applica l’imposta sostitutiva ordinaria del 15% (poiché non start-up): Euro 40.000 * 15% = Euro 6.000.
Questo importo viene indicato in LM39, colonna 2.
OSSERVA – Si osservi che dalla quota residua di reddito concordato è possibile scomputare quanto versato a titolo di contribuzione obbligatoria (rigo LM35).
Pertanto, ipotizzando che il contribuente abbia versato contributi INPS pari a 8.000 Euro, la base imponibile diviene: Euro 40.000 – € 8.000 = Euro 32.000, e pertanto l’imposta sostitutiva del 15% diviene pari a Euro 4.800.
OSSERVA – Si osservi altresì che la compilazione dei righi LM22 / LM27 deve avvenire a valori effettivi. Quindi, fermo restando il calcolo illustrato per quanto riguarda le imposte dovute, al rigo LM22 si indicherà nella colonna 3 componenti positivi l’importo di Euro 80.000, cui corrisponde un reddito effettivo di Euro 49.600 (considerata la percentuale di forfetizzazione al 62%). Tale ammontare sarà quello rilevante ai fini delle agevolazioni basate sul reddito.
3. Regole diverse per i forfettari estromessi che hanno aderito al CPB
Il quadro diventa più complesso se il contribuente, forfettario nel 2023, è stato estromesso dal regime nel 2024, in quanto ha superato Euro 100.000 di ricavi o compensi percepiti. In questo caso, il reddito deve comunque essere determinato con criteri ordinari, ma il CPB resta valido se i ricavi o compensi non hanno superato Euro 150.000.
Pertanto, sei i ricavi / compensi sono superiori a 100.000 Euro, ma inferiori a 150.000, il contribuente dichiarerà il reddito effettivo determinato con criteri ordinari per l’intero anno (quadro RE / RG) ma, ai fini della tassazione IRPEF, varrà comunque il reddito concordato. Ricorrendone i requisiti, potrà anche giovarsi della flat tax, con le aliquote previste per i forfettari. In questo caso la tassa piatta viene indicata nel Quadro CP, rigo CP1, campo 5A.
Se, invece, non solo è stata superata la soglia dei 100.000 Euro (perdita immediata del regime forfettario), ma è anche stata superata la soglia dei 150.000 Euro, allora il CPB non sarà applicabile. Il contribuente determinerà il reddito con modalità ordinarie, compilando il quadro RE / RG e non potrà considerare il reddito concordato. Di fatto, sarà come se il CPB non fosse mai stato sottoscritto.
4. Indennità di maternità: nuova modalità di esposizione
Secondo il Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR), i proventi e le indennità che sostituiscono redditi o risarciscono perdite di redditi (non da invalidità permanente o morte) costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti. Di conseguenza, le indennità percepite dai forfettari, comprese quelle di maternità, concorrono alla formazione del reddito secondo le regole del regime forfettario.
Tuttavia, tali somme sono irrilevanti ai fini del rispetto delle soglie di ricavi o compensi (Euro 85.000 per il mantenimento del regime l’anno successivo e Euro 100.000 per l’estromissione immediata nell’anno in corso).
Fino al Modello Redditi 2024 anno d’imposta 2023, l’indennità di maternità veniva sommata ai ricavi o compensi ordinari indicati nel rigo LM22 e, al fine di segnalare la peculiarità, si compilava la casella “Situazioni particolari” nel frontespizio del modello, indicando il codice 1.
A partire dal Modello Redditi 2025 la modalità espositiva cambia. Infatti, l’indennità di maternità deve essere indicata distintamente, compilando un nuovo rigo (utilizzando lo stesso codice attività ATECO 2022), distinto da quello dei ricavi o compensi ordinari. Per una corretta identificazione della fattispecie, del rigo nel quale viene indicata l’indennità si indica, nella nuova colonna 7 “Casi particolari”, il codice 1.
Ciò consente una più facile lettura dell’ammontare dei ricavi / compensi ordinari, che rappresentano l’unico riferimento ai fini delle soglie e che vengono riportati nei righi LM22 e seguenti separatamente dall’indennità.