Per la fattura elettronica conta la data

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Il problema che si sta presentando a inizio gennaio 2019 è rappresentato dal fatto che molti cessionari/committenti contestino ai propri cedenti/prestatori l’emissione errata, in formato analogico anziché elettronico, di fatture datate 2018 (ad esempio 30/31 dicembre 2018) e spedite nel 2019.

Sul punto si evidenzia che in un primo momento l’Agenzia delle Entrate in una propria FAQ aveva affermato che: “L’obbligo di fatturazione elettronica scatta, in base all’art. 1, comma 916, della Legge di Bilancio 2018 (Legge 27 dicembre 2017 n. 205), per le fatture emesse a partire dal 1° gennaio 2019. Pertanto, il momento da cui decorre l’obbligo è legato all’effettiva emissione della fattura. Nel caso rappresentato, se la fattura è stata emessa e trasmessa nel 2018 in modalità cartacea (la data è sicuramente un elemento qualificante) ed è stata ricevuta dal cessionario/committente nel 2019, la stessa non sarà soggetta all’obbligo della fatturazione elettronica. Ovviamente, se il contribuente dovesse emettere nel 2019 una nota di variazione di una fattura ricevuta nel 2018, la nota di variazione dovrà essere emessa in formato elettronico”.

Questa risposta, parlando anche di trasmissione nel 2018, ha creato confusione tra gli operatori. L’Agenzia delle Entrate è quindi intervenuta nuovamente sulla FAQ aggiungendo la seguente precisazione: “In definitiva, se la fattura o la nota di variazione riporta una data dell’anno 2018, la fattura potrà non essere elettronica; se la fattura o la nota di variazione riporta una data dell’anno 2019, la fattura dovrà essere elettronica”.

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