Imposta di bollo sulle fatture: quando si applica?

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Quando si applica l’imposta di bollo sulle fatture? Per quali operazioni l’imposta non è dovuta? Dopo un breve approfondimento relativo agli ultimi chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate, analizziamo insieme tutte le operazioni soggette ed esenti dall’imposta di bollo.

Indice

1. I chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate
2. Operazioni soggette ed esenti dall’imposta di bollo

1. I chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

Molti operatori, soprattutto con l’avvento della fattura elettronica, si sono spesso chiesti se le fatture di importo superiore a 77,47 euro, comprendenti operazioni soggette ad IVA o fuori campo IVA per spese anticipate in nome e per conto dei clienti (di cui all’art. 15 del DPR n. 633/1972), fossero soggette o meno ad imposta di bollo.

Sul punto l’Agenzia delle Entrate (con la RM n. 98 del 3 luglio 2001) aveva già chiarito che il beneficio di esenzione dell’imposta di bollo a favore delle fatture ed altri documenti (di cui all’art. 6 della Tabella allegata al DPR n. 642/1972), riguardanti il pagamento di corrispettivi di operazioni assoggettate ad IVA, non può in alcun modo essere esteso a corrispettivi esenti o fuori campo di applicazione IVA.

Conseguentemente, in presenza sia di operazioni soggette ad IVA che di operazioni escluse da IVA, ai sensi dell’art. 15 del DPR n. 633/1972 (sempre che di valore superiore a 77,47 euro), va applicata l’imposta di bollo di 2 euro.

Ciò premesso, l’Agenzia delle Entrate con la propria risposta all’interpello n. 491 del 20 luglio 2021 ha confermato quanto precedentemente sostenuto dalla stessa con la citata RM n. 98/2001. Inoltre, è stato precisato che, se le somme anticipate in nome e per conto del cliente (ai sensi dell’art. 15, comma 1, n. 3 del DPR n. 633/1972) riguardano tributi dovuti dal medesimo cliente, può trovare applicazione l’articolo 5 della tabella B allegata al DPR n. 642/1972, che esenta dall’imposta di bollo gli atti relativi alla riscossione ed al rimborso dei tributi, dei contributi e delle entrate extra tributarie dello Stato.

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Riepiloghiamo

In base a quanto sopra ne deriva che:

  • in presenza di fatture con corrispettivi soggetti ad IVA e operazioni escluse da IVA (spese anticipate in nome e per conto del cliente) ai sensi dell’art. 15 del DPR n. 633/1972 (se superiori a 77,47 euro) va applicata l’imposta di bollo di 2 euro;
  • se le spese anticipate in nome e per conto del cliente riguardano imposte, tasse, concessioni governative, contributi, diritti camerali, diritti di segreteria, diritti di conservatoria, diritti di cancelleria, marche da bollo e contributo unificato si applica l’esenzione da bollo di cui all’art. 5 della tabella B allegata al DPR n. 642/1972.

2. Operazioni soggette ed esenti dall’imposta di bollo

Vediamo tutti i casi in cui si applica l’imposta di bollo (importi superiori a 77,47 euro) e le operazioni in cui l’imposta non è dovuta. L’imposta in questione si applica nella misura di euro 2,00


Operazioni effettuate, escluse da IVA per mancanza del presupposto soggettivo e oggettivo

Soggette ad imposta di bollo

Riferimento normativo: Artt. 2, 3, 4 e5 del D.P.R. n. 633/1972


Operazioni effettuate, escluse da IVA per mancanza del presupposto territoriale

Soggette ad imposta di bollo. A decorrere dal 1° gennaio 2010, le prestazioni di cui agli artt. da 7-ter a 7-setpies del D.P.R. n. 633/1972 (prestazioni di servizi a committenti soggetti passivi non residenti; servizi relativi a immobili ubicati all’estero, ecc.) sono soggette ad imposta di bollo.

Riferimento normativo: Artt. da 7 a 7-septies del D.P.R. n. 633/1972


Operazioni escluse da IVA (riaddebiti in nome e per conto della controparte, interessi di mora; penalità per inadempimenti, ecc.)

Soggette ad imposta di bollo

Riferimento normativo: Art. 15 del D.P.R. n. 633/1972


Note di rimborso spese di trasferta, rappresentanza, ecc.

Sono soggette ad imposta di bollo se presentate da:

  • amministratori;
  • prestatori attività lavorative a progetto;
  • parasubordinati in genere;
  • lavoratori autonomi.

Sono, invece, esenti da bollo le note di rimborso spese di trasferta, rappresentanza, ecc. presentate al datore di lavoro dai propri dipendenti.

Riferimento normativo: Nota Agenzia entrate 26/1/2001, n. 6/E e nota Ministero finanze 7/12/1974, n. 432130


Esportazioni di beni

Sono esenti dall’imposta di bollo:

  • le esportazioni dirette;
  • le esportazioni indirette;
  • e le esportazioni triangolari.

Riferimento normativo: Art. 8, lett. a) e b), del D.P.R. n. 633/1972, art. 15, terzo comma, della Tariffa allegata al D.P.R. n. 642/1972, R.M. 6/6/1978, n. 290586


Cessioni ad esportatori abituali che rilasciano dichiarazione d’intento

Soggette ad imposta di bollo.
Sono esenti dall’imposta di bollo le cessioni di beni (con esclusione delle prestazioni di servizio) certamente destinati a successiva esportazione a cura dell’acquirente, sempre che ne sia data indicazione all’interno della fattura (C.M. 1/8/1973, n. 415755).

Riferimento normativo: Art. 8, lett. c), del D.P.R. n. 633/1972


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Cessioni intracomunitarie di beni

Sono esenti dall’imposta di bollo:

  • le cessioni intracomunitarie di cui all’art. 41 del D.L. n. 331/1993;
  • le triangolazioni comunitarie di cui all’art. 58 del D.L. n. 331/1993.

Riferimento normativo: Artt. 41, 42 e 58 del D.L. n. 331/1993


Operazioni assimilate alle cessioni all’esportazione

Sono esenti dall’imposta di bollo le fatture non imponibili di cui all’art. 8-bis unicamente se emesse nei confronti degli armatori per l’imbarco sulle loro navi di provviste e dotazioni di bordo, in quanto atti inerenti ad operazioni tendenti alla realizzazione dell’esportazione di merci (Note Ministero finanze 1° agosto 1973, n. 415755, e 4 ottobre 1984, n. 311654, C.M. Dir. gen. dog. 11 aprile 1973, n. 233-316/30819/8).
Le altre operazioni indicate nell’art. 8-bis del D.P.R. n. 633/1972 che non rientrano nella fattispecie evidenziata sono, invece, soggette a bollo nella misura di 2 euro, se di importo superiore ad euro 77,47.

Riferimento normativo: Art. 8-bis del D.P.R. n. 633/1972, Nota Ministero finanze 1/8/1973, n. 415755, Nota Ministero finanze 4/10/1984, n. 311654, C.M. Direzione dogane 11/4/1973, n. 233-316/30819/8


Servizi internazionali

In linea generale sono soggetti ad imposta di bollo.
Sono esenti dall’imposta di bollo i servizi internazionali diretti a realizzare esclusivamente l’esportazione di merci.

Riferimento normativo: Art. 9 del D.P.R. n. 633/1972, Nota Ministero finanze 6/6/1978, n. 290586


Copie conformi di fatture

Medesimo trattamento riservato alla fattura originale; ne consegue che:

  • se esente da imposta di bollo (in quanto ad esempio è soggetta ad IVA) sarà esente anche la copia conforme;
  • se soggetta ad imposta di bollo (in quanto la fattura originale è esclusa da IVA) sarà soggetta anche la copia.

Nel caso di copia fattura per utilizzo esclusivo ai fini contabili ed amministrativi interni dalle imprese emittenti, affinché non torni applicabile l’imposta di bollo si dovrà riportare sulla copia/duplicato che “trattasi di copia per uso interno amministrativo o contabile, il bollo è stato applicato sull’originale” (Note Ministero finanze: 1° febbraio 1973, n. 415051 e 24 aprile 1973, n. 415195).

Riferimento normativo: C.M. 1/08/1973, n. 415755


Cessioni ad esportatori abituali

Sono soggette ad imposta di bollo.
Sono esenti le fatture per cessioni di beni (mai le prestazioni di servizio): nel caso in cui i beni siano destinati a successiva esportazione a cura dell’acquirente, previa espressa menzione in fattura (C.M. 1° agosto 1973, n. 415755). In assenza di certezza di tale condizione si applica il bollo (R.M. 10 agosto 1978, n. 411861).

Riferimento normativo: Art. 8, lett. c), del D.P.R. n. 633/1972


Note di credito (variazioni in diminuzione)

Sono soggette ad imposta di bollo le note di credito:

  • senza indicazione dell’IVA;
  • riferite ad operazioni originariamente non assoggettate ad IVA.

Riferimento normativo: Art. 26 del D.P.R. n. 633/1972


Note di debito (variazioni in aumento)

Costituiscono delle fatture integrative; conseguentemente seguiranno le regole generali per l’applicazione o meno dell’imposta di bollo.

Riferimento normativo: Art. 26 del D.P.R. n. 633/1972


Fatture miste

Le fatture emesse a fronte di più operazioni, i cui corrispettivi in parte non sono assoggettati ad IVA, sono soggette ad imposta di bollo se la somma di uno o più componenti dell’intero corrispettivo fatturato non assoggettato ad IVA supera euro 77,47.
N.B.: se le spese anticipate in nome e per conto del cliente riguardano imposte, tasse, concessioni governative, contributi, diritti camerali, diritti di segreteria, diritti di conservatoria, diritti di cancelleria, marche da bollo e contributo unificato si applica l’esenzione da bollo di cui all’art. 5 della tabella B allegata al DPR n. 642/1972

Riferimento normativo: Risoluzione 3/7/2001, n. 98/E e istanza di interpello n. 491 del 20 luglio 2021


Contribuenti nel regime dei minimi

Applicazione dell’imposta di bollo

Riferimento normativo: Circolare 28/1/2008, n. 7/E e risoluzione 3/10/2008, n. 365/E


Reverse charge

Gli acquisti (di beni o servizi) soggetti a reverse charge sono esenti dall’imposta di bollo in considerazione del fatto che risultano comunque “assoggettati” ad IVA (ancorché debitore dell’imposta sia il cessionario/committente).
Rientrano in tale fattispecie anche i casi di reverse charge cd. “interno” previsti dall’art. 17, sesto comma, del D.P.R. n. 633/1972 (ad es. subappalto in edilizia, cessioni di fabbricati con opzione per l’assoggettamento ad IVA effettuate nei confronti di soggetti passivi IVA, ecc.); nonché le cessioni di rottami di cui all’art. 74, commi settimo e ottavo, del D.P.R. n. 633/1972).

Riferimento normativo: Circolare 29/12/2006, n. 37/E, art. 17 del D.P.R. n. 633/1972 e art. 46 del D.L. n. 331/1993


Autofattura

Le autofatture emesse ai fini della regolarizzazione di operazioni soggette ad IVA sono esenti dall’imposta di bollo.
Le autofatture emesse senza addebito di IVA (ad esempio non imponibili, esenti, escluse o fuori campo, ecc.), che non sono state emesse in relazione ad esportazioni di merci, sono soggette ad imposta di bollo.

Riferimento normativo: Art. 17, secondo comma, del D.P.R. n. 633/1972


Cessioni a Repubblica di San Marino, Città del Vaticano od organismi aventi trattati ed accordi internazionali

Esenti dall’imposta di bollo
Riferimento normativo: Artt. 71 e 72 del D.P.R. n. 633/1972

Fatture emesse dagli agenti di assicurazione per le provvigioni spettanti

Ancorché le stesse siano emesse in esenzione di IVA, ai sensi dell’art. 10 del D.P.R. n. 633/1972, sono esenti da imposta di bollo in considerazione del fatto che vi è l’alternatività con le imposte sulle assicurazioni.

Riferimento normativo: Legge 29/10/1961, n. 1216


Regimi speciali cd. “base da base”

Non sono soggetti ad imposta di bollo (in considerazione del fatto che il “margine” è soggetto ad IVA – a nulla rilevando l’eventuale margine negativo):

  • il regime dei beni usati;
  • il regime delle agenzie di viaggio (sono però soggetti ad imposta di bollo i pacchetti turistici con destinazione extra-UE).

Riferimento normativo: Art. 74-ter del D.P.R. n. 633/1972 e D.L. 23/2/1995, n. 41


Regimi monofasici

Sono esenti dall’imposta di bollo (in considerazione del fatto che l’IVA si considera “assolta all’origine”):

  • la vendita di tabacchi, sali e fiammiferi;
  • le cessioni di prodotti editoriali (a condizione che sul documento sia indicata la menzione che l’IVA viene assolta in base alla normativa contenuta nell’art. 74 del D.P.R. n. 633/1972, Note Ministero finanze 11 aprile 1990, n. 390206 e 28 dicembre 1994, n. 64/E);
  • la cessione o ricariche di schede telefoniche;
  • la rivendita di documenti di trasporto pubblico e di sosta;
  • la cessione di valori bollati;
  • la cessione di biglietti dei concorsi a premio nazionali.

Riferimento normativo: Artt. 2 e 74 del D.P.R. n. 633/1972

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