Imposta di bollo sulle fatture elettroniche: ultime novità

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Gli interventi normativi dei Decreti Liquidità e Rilancio in merito all’imposta di bollo dovuta per le fatture elettroniche. Per comodità viene proposta una tabella riepilogativa completa delle operazioni soggetti ed esenti da bollo.

Indice

1. Inquadramento normativo
2. Operazioni soggette ed esenti da bollo
3. Novità dei Decreti Liquidità e Rilancio

1. Inquadramento normativo

Come stabilito dal D.P.R. n. 642/1972 (c.d. Decreto Imposta di Bollo) sono esenti dall’imposta di bollo le fatture e gli altri documenti riguardanti il pagamento di corrispettivi di operazioni assoggettate ad IVA. Da tenere presente che per i documenti in cui non risulta evidenziata l’IVA, l’esenzione è applicabile a condizione che gli stessi contengano l’indicazione che trattasi di documenti emessi in relazione al pagamento di corrispettivi di operazioni assoggettate ad IVA.

Ciò premesso, il principio di alternatività IVA/bollo comporta che siano esenti dall’imposta di bollo in modo assoluto:

  • le fatture, note di credito e debito, conti e simili documenti che recano addebitamenti o accreditamenti riguardanti operazioni soggette ad IVA;
  • le fatture riguardanti operazioni non imponibili relative ad esportazioni di merci (esportazioni dirette e triangolari) ed a cessioni intracomunitarie di beni (di cui all’art. 41 del D.L. n. 331/1993).

Invece, in linea generale, sono soggette all’imposta di bollo (art. 13 della Tariffa, Parte I, allegata al D.P.R. n. 642/1972) le fatture e i documenti di importo complessivo superiore ad euro 77,47 riguardanti operazioni:

  • fuori campo IVA per mancanza del presupposto soggettivo od oggettivo (artt. 2, 3, 4 e 5 del D.P.R. n. 633/1972), territoriale (artt. da 7 a 7-septies del D.P.R. n. 633/1972);
  • escluse da IVA (per meglio dire i riaddebiti in nome e per conto della controparte, interessi di mora, penalità per inadempimenti, ecc. di cui all’art. 15 del D.P.R. n. 633/1972);
  • esenti da IVA (art. 10 del D.P.R. n. 633/1972);
  • non imponibili perché effettuate in relazione ad operazioni assimilate alle esportazioni, servizi internazionali e connessi agli scambi internazionali, cessioni ad esportatori abituali (esportazioni indirette, art. 8, lett. c, del D.P.R. n. 633/1972).

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2. Operazioni soggette ed esenti da bollo

Fattispecie Riferimento normativo ovvero chiarimento ministeriale Applicazione dell’imposta di bollo (nella misura di euro 2,00) per importi superiori ad euro 77,47

Operazioni effettuate, escluse da IVA per mancanza del presupposto soggettivo e oggettivo

Artt. 2, 3, 4 e 5
del D.P.R. n. 633/1972

Soggette ad imposta di bollo

Operazioni effettuate, escluse da IVA per mancanza del presupposto territoriale

Artt. da 7 a 7-septies
del D.P.R. n. 633/1972

Soggette ad imposta di bollo.

A decorrere dal 1° gennaio 2010, le prestazioni di cui agli artt. da 7-ter a 7-setpies del D.P.R. n. 633/1972 (prestazioni di servizi a committenti soggetti passivi non residenti, servizi relativi a immobili ubicati all’estero, ecc.) sono soggette ad imposta di bollo.

Operazioni escluse da IVA (riaddebiti in nome e per conto della controparte, interessi di mora, penalità per inadempimenti, ecc.)

Art. 15
del D.P.R. n. 633/1972

Soggette ad imposta di bollo.

Note di rimborso per spese di trasferta, rappresentanza, ecc.

Nota dell’Agenzia delle Entrate 26/1/2001, n. 6/E

Nota del Ministero delle Finanze 07/12/1974, n. 432130

Soggette ad imposta di bollo se presentate da:

  • amministratori;
  • prestatori attività lavorative a progetto;
  • parasubordinati in genere;
  • lavoratori autonomi.

Sono, invece, esenti da imposta di bollo: le note di rimborso spese di trasferta, rappresentanza, ecc. presentate al datore di lavoro dai propri dipendenti.

Esportazioni di beni

Art. 8, lett. a) e b),
del D.P.R. n. 633/1972

Art. 15, c. 3, della Tariffa allegata al D.P.R.
n. 642/1972R.M. 6/6/1978,
n. 290586

Sono esenti dall’imposta di bollo:

  • le esportazioni dirette;
  • le esportazioni indirette;
  • le esportazioni triangolari.

Cessioni ad esportatori abituali che rilasciano dichiarazione d’intento

Art. 8, lett. c), del D.P.R. n. 633/1972

Sono soggette ad imposta di bollo.

Sono esenti dall’imposta di bollo le cessioni di beni (con esclusione delle prestazioni di servizio) certamente destinate a successiva esportazione a cura dell’acquirente, sempre che ne sia data indicazione all’interno della fattura (C.M. 1/8/1973, n. 415755).

Cessioni intracomunitarie
di beni

Artt. 41, 42 e 58, del D.L. n. 331/1993

Sono esenti dall’imposta di bollo:

  • le cessioni intracomunitarie di cui all’art. 41 del D.L. n. 331/1993;
  • le triangolazioni comunitarie di cui all’art. 58 del D.L. n. 331/1993.

Operazioni assimilate alle cessioni all’esportazione

Art. 8-bis del D.P.R.
n. 633/1972

Nota del Ministero delle Finanze 1/8/1973,
n. 415755

Nota del Ministero delle Finanze 4/10/1984,
n. 311654

C.M. della Direzione Dogane 11/4/1973,
n. 233-316/30819/8

Sono esenti dall’imposta di bollo le fatture non imponibili di cui all’art. 8-bis unicamente se emesse nei confronti degli armatori per l’imbarco sulle loro navi di provviste e dotazioni di bordo, in quanto atti inerenti ad operazioni tendenti alla realizzazione dell’esportazione di merci (Note Ministero finanze 1° agosto 1973, n. 415755, e 4 ottobre 1984, n. 311654, C.M. Dir. gen. dog. 11 aprile 1973, n. 233-316/30819/8).

Le altre operazioni indicate nell’art. 8-bis del D.P.R. n. 633/1972 che non rientrano nella fattispecie evidenziata sono, invece, soggette a bollo nella misura di 2 euro, se di importo superiore ad euro 77,47.

Servizi internazionali

Art. 9 del D.P.R.
n. 633/1972

Nota del Ministero delle finanze 6/6/1978,
n. 290586

In linea generale sono soggetti ad imposta di bollo.

Sono esenti dall’imposta di bollo i servizi internazionali diretti a realizzare esclusivamente l’esportazione di merci.

Copie conformi
di fatture

C.M. 01/08/1973,
n. 415755

Medesimo trattamento riservato alla fattura originale. Ne consegue che:

  • se esente da imposta di bollo (in quanto ad esempio è soggetta ad IVA) sarà esente anche la copia conforme;
  • se soggetta ad imposta di bollo (in quanto la fattura originale è esclusa da IVA) sarà soggetta anche la copia.

Nel caso di copia fattura per utilizzo esclusivo ai fini contabili ed amministrativi interni dalle imprese emittenti, affinché non torni applicabile l’imposta di bollo si dovrà riportare sulla copia/duplicato che “trattasi di copia per uso interno amministrativo o contabile, il bollo è stato applicato sull’originale” (Note Ministero finanze: 1° febbraio 1973, n. 415051 e 24 aprile 1973, n. 415195).

Cessioni ad esportatori abituali

Art. 8, lett. c,
del D.P.R. n. 633/1972

Sono soggette ad imposta di bollo.

Sono esenti le fatture per cessioni di beni (mai le prestazioni di servizio): nel caso in cui i beni siano destinati a successiva esportazione a cura dell’acquirente, previa espressa menzione in fattura (C.M. 1° agosto 1973, n. 415755). In assenza di certezza di tale condizione si applica il bollo (R.M. 10 agosto 1978, n. 411861).

Note di credito (variazioni in diminuzione)

Art. 26
del D.P.R. n. 633/1972

Sono soggette ad imposta di bollo le note di credito:

  • senza indicazione dell’IVA;
  • riferite ad operazioni originariamente non assoggettate ad IVA.

Note di debito (variazioni in aumento)

Art. 26
del D.P.R. n. 633/1972

Costituiscono delle fatture integrative. Conseguentemente, seguiranno le regole generali per l’applicazione o meno dell’imposta di bollo.

Fatture miste

Risoluzione 03/07/2001, n. 98/E

Le fatture emesse a fronte di più operazioni, i cui corrispettivi in parte non sono assoggettati ad IVA, sono soggette ad imposta di bollo se la somma di uno o più componenti dell’intero corrispettivo fatturato non assoggettato ad IVA supera euro 77,47.

Contribuenti nel regime dei minimi

Circolare 28/1/2008,
n. 7/E

Risoluzione 3/10/2008, n. 365/E

Sono soggetti all’applicazione dell’imposta di bollo.

Reverse charge

Circolare 29/12/2006,
n. 37/E

Art. 17
del D.P.R. n. 633/1972

Art. 46
del D.L. n. 331/1993

Gli acquisti (di beni o servizi) soggetti a reverse charge sono esenti dall’imposta di bollo in considerazione del fatto che risultano comunque “assoggettati” ad IVA (ancorché debitore dell’imposta sia il cessionario/committente).

Rientrano in tale fattispecie anche i casi di reverse charge c.d. “interno” previsti dall’art. 17, c. 6, del D.P.R. n. 633/1972 (ad es. subappalto in edilizia, cessioni di fabbricati con opzione per l’assoggettamento ad IVA effettuate nei confronti di soggetti passivi IVA, ecc.); nonché le cessioni di rottami di cui all’art. 74, c. 7 e 8, del D.P.R. n. 633/1972).

Autofattura

Art. 17, c. 2,
del D.P.R. n. 633/1972

Le autofatture emesse ai fini della regolarizzazione di operazioni soggette ad IVA sono esenti dall’imposta di bollo.

Le autofatture emesse senza addebito di IVA (ad esempio non imponibili, esenti, escluse o fuori campo, ecc.), che non sono state emesse in relazione ad esportazioni di merci, sono soggette ad imposta di bollo.

Cessioni a Repubblica di San Marino, Città del Vaticano o ad organismi aventi trattati ed accordi internazionali

Artt. 71 e 72
del D.P.R. n. 633/1972

Sono esenti dall’imposta di bollo.

Fatture emesse dagli agenti di assicurazione per le provvigioni spettanti

Legge 29/10/1961,
n. 1216

Ancorché le stesse siano emesse in esenzione di IVA, ai sensi dell’art. 10 del D.P.R. n. 633/1972, sono esenti da imposta di bollo in considerazione del fatto che vi è l’alternatività con le imposte sulle assicurazioni.

Regimi speciali c.d. “base da base”

Art. 74-ter
del D.P.R. n. 633/1972

D.L. 23/02/1995, n. 41

Sono esenti ad imposta di bollo (in considerazione del fatto che il “margine” è soggetto ad IVA – a nulla rilevando l’eventuale margine negativo):

  • il regime dei beni usati;
  • il regime delle agenzie di viaggio (sono però soggetti ad imposta di bollo i pacchetti turistici con destinazione extra-UE).

Regimi monofasici

Artt. 2 e 74 del D.P.R. n. 633/1972

Sono esenti dall’imposta di bollo (in considerazione del fatto che l’IVA si considera “assolta all’origine”):

  • la vendita di tabacchi, sali e fiammiferi;
  • le cessioni di prodotti editoriali (a condizione che sul documento sia indicata la menzione che l’IVA viene assolta in base alla normativa contenuta nell’art. 74 del D.P.R. n. 633/1972, Note del Ministero delle Finanze 11 aprile 1990, n. 390206 e 28 dicembre 1994, n. 64/E);
  • la cessione o ricariche di schede telefoniche;
  • la rivendita di documenti di trasporto pubblico e di sosta;
  • la cessione di valori bollati;
  • la cessione di biglietti dei concorsi a premio nazionali.

Operazioni in split payment

Sono esenti dall’imposta di bollo.

3. Novità dei Decreti Liquidità e Rilancio

Come noto, il Decreto del 28 dicembre 2018, che ha riformulato l’art. 6, c. 2, del D.M. 17 giugno 2014 ha stabilito che:

  • il pagamento dell’imposta di bollo relativa agli atti, ai documenti e ai registri emessi o utilizzati durante l’anno dovrà avvenire in un’unica soluzione entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio;
  • l’imposta di bollo relativa alle fatture elettroniche (obbligo dal 1° gennaio 2019) emesse in ciascun trimestre solare deve essere versata entro il giorno 20 del primo mese successivo al trimestre (si segnala che la Legge n. 157/2019, di conversione del D.L. n. 124/2019, aveva previsto che nel caso in cui gli importi dovuti non superino il limite annuo di euro 1.000, l’obbligo di versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche può essere assolto con due versamenti semestrali, da effettuare rispettivamente entro il 16 giugno ed entro il 16 dicembre di ciascun anno).

A tal fine, al termine di ogni trimestre, l’Agenzia delle Entrate rende noto, riportando l’informazione all’interno dell’area riservata del soggetto passivo IVA, l’ammontare dell’imposta di bollo sulla base dei dati presenti nelle fatture elettroniche inviate attraverso il Sistema di Interscambio (c.d. SdI). L’indicazione dell’ammontare dell’imposta nell’area riservata non è da intendersi come un provvedimento di liquidazione da parte dell’Agenzia delle Entrate, ma solo un dato utilizzabile dal contribuente ai fini dei propri riscontri.

Ora, l’art. 26 del D.L. n. 23/2020 (c.d. Decreto Liquidità) ha modificato l’agevolazione prevista per i soggetti con limite di imposta di bollo di euro 1.000 (tuttavia, la disposizione del versamento semestrale non ha mai trovato concreta attuazione, considerato che il D.L. n. 124/2019 è stato, sul punto, modificato dal Decreto Liquidità) prevedendo che (sul punto si veda da ultimo C.M. n. 9/E del 13 aprile 2020, par. 10):

  • nei casi in cui l’ammontare dell’imposta di bollo dovuta per le fatture elettroniche emesse nel I trimestre solare dell’anno sia di importo inferiore ad euro 250 (ma l’importo complessivo dell’imposta dovuta per il primo e secondo trimestre è, comunque, superiore ad euro 250), il versamento potrà essere effettuato nei termini previsti per il versamento dell’imposta relativa alle fatture emesse nel II trimestre dell’anno;
  • se, considerando anche l’imposta dovuta per le fatture emesse nel II trimestre dell’anno, l’importo complessivo da versare è inferiore ad euro 250, il versamento dell’imposta relativa al I e II trimestre dell’anno potrà essere effettuato nei termini previsti per il versamento dell’imposta dovuta in relazione alle fatture elettroniche emesse nel III trimestre dell’anno 2020;
  • il pagamento dell’imposta di bollo può avvenire, in via alternativa:
    • mediante il servizio presente nella citata area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate;
    • con addebito su conto corrente bancario o postale;
    • utilizzando il Modello F24 predisposto dall’Agenzia delle Entrate (con la R.M. n. 42/E del 9 aprile 2019 l’Agenzia delle Entrate ha approvato i codici tributo per il versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche).

Attenzione: l’Agenzia delle Entrate, con la R.M, n. 42/E del 9 aprile 2019, ha approvato i nuovi codici tributo per il versamento mediante “F24” e “F24 Enti pubblici” dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche emesse dal 1° gennaio 2019. Con tal documento di prassi l’Agenzia delle Entrate ha evidenziato che il versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche può essere effettuato attraverso l’apposito servizio telematico reso disponibile nell’area riservata del soggetto passivo IVA, accessibile dal sito internet della stessa Agenzia delle Entrate; in alternativa il versamento può essere effettuato tramite i modelli “F24” e “F24 Enti pubblici” (F24 EP) utilizzando, a seconda dei casi, i seguenti nuovi codici tributo:

  • “2521” denominato “Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – primo trimestre – art. 6 decreto 17 giugno 2014”;
  • “2522” denominato “Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – secondo trimestre – art. 6 decreto 17 giugno 2014”;
  • “2523” denominato “Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – terzo trimestre -art. 6 decreto 17 giugno 2014”;
  • “2524” denominato “Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – quarto trimestre – art. 6 decreto 17 giugno 2014”;
  • “2525” denominato “Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – art. 6 decreto 17 giugno 2014 – SANZIONI”;
  • “2526” denominato “Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – art. 6 decreto 17 giugno 2014 – INTERESSI”

La risoluzione ha precisato, inoltre, che i nuovi codici tributo vanno utilizzati per i documenti emessi dal 1° gennaio 2019, mentre per il versamento dell’imposta di bollo relativa ai documenti informatici diversi dalle fatture elettroniche, nonché alle fatture elettroniche emesse fino al 31 dicembre 2018, si applicano i codici tributo istituiti con le Risoluzioni n. 106/E del 2 dicembre 2014 e n. 32/E del 23 marzo 2015.

Da ultimo, si evidenzia che l’art. 12-novies della Legge n. 58 del 28 giugno 2019 di conversione del D.L. n. 34/2019 (c.d. Decreto Crescita) ha stabilito che per le fatture elettroniche inviate dal 1° gennaio 2020 l’Agenzia delle Entrate provvederà ad integrare automaticamente le fatture che, dovendo essere assoggettate ad imposta di bollo (pari ad euro 2), sono state trasmesse prive dell’indicazione dell’assolvimento virtuale. Ora l’art. 143 del Decreto Rilancio (D.L. n. 34/2020) ha disposto la proroga dell’applicazione di tale norma dal 1° gennaio 2020 al 1° gennaio 2021.
Inoltre, sempre in via automatizzata verrà richiesto il versamento dell’imposta di bollo dovuta nonché la relativa sanzione. Fermo restando che per le violazioni che non potranno essere intercettate con il meccanismo automatizzato torneranno applicabili le disposizioni generali dell’imposta di bollo di cui al D.P.R. n. 642/1972.

Per le disposizioni attuative si deve però attendere un apposito Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze.

Clicca qui per scaricare la versione in PDF.

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