Forfettari: dal 1° ottobre fattura elettronica entro i termini ordinari

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Per le operazioni effettuate dal 1° ottobre 2022 i forfettari e i cd. soggetti minori devono procedere all’emissione della fattura elettronica entro i termini ordinari, vale a dire entro 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione per la fattura immediata ovvero entro il 15 del mese successivo al momento di effettuazione dell’operazione in presenza di fattura differita.

Indice

1. Soggetti tenuti all’obbligo di fatturazione elettronica dal 1° luglio 2022
2. Termini di emissione della fattura elettronica
3. Fattura elettronica e profili sanzionatori

1. Soggetti tenuti all’obbligo di fatturazione elettronica dal 1° luglio 2022

Come noto, l’art. 18 del D.L. 30 aprile 2022, n. 36 (c.d. “Decreto PNRR-2”), convertito con modificazioni in legge n. 79/2022, intervenendo in modifica dell’art. 1, comma 3, del D.Lgs. n. 127/2015, ha eliminato gli esoneri, per le operazioni effettuate dal 1° luglio 2022, in tema di fattura elettronica, previsti per i seguenti soggetti (c.d. soggetti minori/in franchigia):

  • rientranti nel “regime di vantaggio” di cui all’art. 27, commi 1 e 2, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98;
  • rientranti nel regime forfettario di cui all’art. 1, commi da 54 a 89, della legge n. 190/2014;
  • che hanno esercitato l’opzione di cui agli artt. 1 e 2 della legge 16 dicembre 1991, n. 398 (associazioni sportive dilettantistiche), che nel periodo d’imposta precedente hanno conseguito dall’esercizio di attività commerciali proventi per un importo non superiore a euro 65.000.

ATTENZIONE: L’obbligo di fatturazione elettronica, dal 1° luglio 2022, scatta unicamente per i soggetti precedentemente indicati, qualora l’ammontare dei ricavi/compensi dell’anno precedente (per il 2022 andrà preso a riferimento l’anno 2021), ragguagliati ad anno, siano stati superiori ad euro 25.000. Qualora, nell’anno precedente i compensi/ricavi siano stati inferiori ad euro 25.000 non vi è l’obbligo di utilizzo della fattura elettronica (ma solo la facoltà). Infatti, l’obbligo, per i ricavi/compensi inferiori nell’anno precedente ad euro 25.000 scatterà unicamente dalle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2024.

ATTENZIONE: a seguito del nuovo obbligo di utilizzo della fattura elettronica, i soggetti minori, sono tenuti anche:

  • alla ricezione in formato elettronico delle fatture passive emesse dai propri fornitori;
  • alla conservazione elettronica delle fatture;
  • all’assolvimento elettronico dell’imposta di bollo.

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Tabella: Soggetti obbligati alla fatturazione elettronica dal 1° luglio 2022

Fattura elettronica a seconda dei soggetti coinvolti nell’operazione (*) Soggetto passivo IVA residente ovvero stabilito in Italia Soggetto passivo IVA nel regime forfettario
ovvero nel regime dei minimi
Soggetto passivo IVA produttore agricolo in regime di esonero
Obbligo emissione della fattura elettronica nei rapporti B2B (fra soggetti passivi IVA) , qualora i ricavi/compensi dell’anno precedente – 2021 (anche ragguagliati ad anno) siano superiori a euro 25.000

ATTENZIONE: per i soggetti con ricavi/compensi inferiori ad Euro 25.000 l’obbligo scatterà dalle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2024.

NO
Obbligo emissione della fattura elettronica nei rapporti B2C (nei confronti di privati consumatori) , qualora i ricavi/compensi dell’anno precedente – 2021 (anche ragguagliati ad anno) siano superiori a euro 25.000

ATTENZIONE: per i soggetti con ricavi/compensi inferiori ad euro 25.000 l’obbligo scatterà dalle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2024.

NO
Obbligo emissione della fattura elettronica nei rapporti B2PA (nei confronti della pubblica amministrazione)

ATTENZIONE: vi è l’obbligo di apposizione della firma digitale.

ATTENZIONE: vi è l’obbligo di apposizione della firma digitale.

ATTENZIONE: vi è l’obbligo di apposizione della firma digitale.

(*) Con riferimento alle operazioni per le quali vi è l’obbligo di invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria, per gli anni 2019, 2020, 2021 e 2022 (come da ultimo previsto ad opera del D.L. n. 146/2021 convertito in legge n. 215/2021), vi è il divieto di emettere fattura in formato elettronico. La citata esclusione torna applicabile anche ai soggetti che non sono tenuti all’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria, con riferimento alle fatture relative alle prestazioni sanitarie effettuate nei confronti delle persone fisiche.

ATTENZIONE: Si ricorda che, fino al 31 dicembre 2022, il D.L. n. 146/2021 ha prorogato il divieto di emissione della fattura elettronica:

  • per i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria (c.d. Sistema TS) con riferimento alle fatture i cui dati devono essere inviati al Sistema TS (di cui all’art. 10-bis del D.L. n. 119/2018), nonché
  • per i soggetti che, pur non essendo tenuti all’invio dei dati al Sistema TS, effettuano prestazioni sanitarie nei confronti delle persone fisiche (così come stabilito dall’art. 9-bis del D.L. n. 135/2018).

2. Termini di emissione della fattura elettronica

In linea generale la fattura elettronica, anche per i soggetti minori, dal 1° luglio 2022 va trasmessa:

  • entro 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione (ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. n. 633/1972), nel caso di fattura immediata;
  • entro il giorno 15 del mese successivo nel caso di fattura differita.

ATTENZIONE: Per il terzo trimestre 2022 (quindi, operazioni effettuate dal 1° luglio al 30 settembre 2022), per i soggetti minori, è stato previsto, comunque, un termine più ampio, senza applicazione di sanzioni, qualora la fattura sia trasmessa entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione. Va da sé che per le operazioni effettuate fino al 30 settembre 2022 i soggetti minori potranno emettere le fatture entro il 31 ottobre 2022 senza applicazioni di sanzioni.

Invece, per le operazioni effettuate (ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. n. 633/1972) dal 1° ottobre 2022 i soggetti minori dovranno rispettare le tempistiche precedentemente descritte e, per meglio dire, entro 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione (fattura immediata) ovvero entro il 15 del mese successivo al momento di effettuazione dell’operazione in presenza di fattura differita.

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Tabella: Effettuazione dell’operazione ai fini IVA

Tipologia di operazione Momento di effettuazione dell’operazione ai fini IVA
Cessione di beni Mobili Data di spedizione/consegna del bene ovvero fatturazione ovvero anticipato pagamento, se anteriori alla spedizione/consegna.
Immobili Data di stipula dell’atto di trasferimento della proprietà ovvero fatturazione ovvero anticipato pagamento, se anteriori al trasferimento.
Prestazioni di servizi Data di pagamento del corrispettivo ovvero fatturazione, se essa è anteriore al pagamento.
Cessioni periodiche Data di pagamento dei corrispettivi ovvero fatturazione, se essa è anteriore al pagamento.

3. Fattura elettronica e profili sanzionatori

L’Agenzia delle Entrate con il Principio di diritto n. 23 dell’11 novembre 2019 ha chiarito le sanzioni da applicare in caso di omessa fatturazione ovvero qualora le stesse siano scartate dal Sistema di Interscambio (c.d. SDI).

Nel dettaglio è stato chiarito – così come affermato anche dai precedenti documenti di prassi ministeriale (Circolare n. 8/E/2018, n. 13/E/2019 e n. 14/E/2019) – che la mancata emissione della fattura nei termini legislativamente previsti (cui va equiparata la tardività di tale adempimento, così come era stato chiarito nella Circolare 25 gennaio 1999, n. 23/E, punto 2.1) comporta, in primis, l’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 6, D.Lgs. n. 471/1997, rubricato “Violazione degli obblighi relativi alla documentazione, registrazione ed individuazione delle operazioni soggette all’imposta sul valore aggiunto”, ossia, per ciascuna violazione:

  • fra il novanta e il centoottanta per cento dell’imposta relativa all’imponibile non correttamente documentato con un minimo di 500 euro (comma 1, primo periodo, nonché il successivo comma 4);
  • da euro 250 a euro 2.000 quando la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo (ipotesi specificamente introdotta dal D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158 con decorrenza 1° gennaio 2016).

Cumulo giuridico e ravvedimento operoso

Il principio di diritto in esame ha precisato, inoltre, che troveranno altresì applicazione – non cumulativa, ma alternativa tra loro – gli istituti individuati nell’art. 12, D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 (concorso di violazioni e continuazione) e nell’art. 13 del medesimo D.Lgs. (c.d. ravvedimento operoso).

ATTENZIONE: Stante il richiamo dell’art. 12, D.Lgs. n. 472/1997 ne deriva che nei casi in cui vi sia lo scarto da parte del SDI di un lotto contenente più fatture tornerà applicabile il c.d. “cumulo giuridico”, essendosi in presenza di un concorso di violazioni. Mediante l’applicazione del cumulo giuridico la sanzione sarà determinata prendendo a riferimento la sanzione che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave, aumentata da un quarto al doppio.

Ciò premesso, con riferimento ai soggetti minori, tenuti dal 1° luglio 2022 all’emissione della fattura in formato elettronico (qualora i compensi/ricavi siano stati superiori ad euro 25.000 nell’anno precedente ovvero ragguagliati ad anno) è stato stabilito che in caso di tardiva/omessa fatturazione elettronica tornano applicabili le sanzioni di cui all’art. 6, comma 2, del D.Lgs. n. 471/1997 secondo cui: “Il cedente o prestatore che viola obblighi inerenti alla documentazione e alla registrazione di operazioni non imponibili, esenti, non soggette a imposta sul valore aggiunto o soggette all’inversione contabile di cui agli artt. 17 e 74, commi settimo e ottavo, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, è punito con sanzione amministrativa compresa tra il cinque ed il dieci per cento dei corrispettivi non documentati o non registrati. Tuttavia, quando la violazione non rileva neppure ai fini della determinazione del reddito si applica la sanzione amministrativa da euro 250 a euro 2.000”.

ATTENZIONE: Anche per tale sanzione torna applicabile l’istituto del ravvedimento operoso.

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