Fattura semplificata: nuovo limite di 400 euro

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Il DM del 10 maggio 2019, pubblicato sulla GU del 24 maggio 2019, ha stabilito che la fattura semplificata potrà essere emessa per importi non superiori a 400 euro.

È stato quindi innalzata la soglia per poter emettere la fattura semplificata, fissata in precedenza nel limite di 100 euro.

Ai sensi dell’art. 21-bis del DPR n. 633/1972, nella fattura semplificata risulta possibile indicare, in luogo degli elementi identificativi del cessionario o committente stabilito in Italia, soltanto il numero di partita IVA del medesimo oppure il codice fiscale. Inoltre, è possibile indicare in modo più generico, ovvero inserendo la sola descrizione, l’oggetto dell’operazione.

Attenzione: fermo restando il limite dell’importo di Euro 400, non è possibile utilizzare la fattura semplificata per:

  • le cessioni intracomunitarie di cui all’art. 41 del DL n. 331/1993;
  • le cessioni di beni e prestazioni di servizi – escluse le operazioni esenti di cui ai numeri da 1 a 4 e 9 dell’art. 10 del DPR n. 633/1972 – effettuate nei confronti di un soggetto passivo stabilito in altro Stato comunitario in cui è dovuta l’imposta. Si tratta delle operazioni non soggette a IVA per difetto del requisito della territorialità, effettuate nei confronti di soggetti passivi debitori dell’imposta in un altro Stato comunitario con il meccanismo dell’inversione contabile, per le quali in fattura deve essere apposta l’annotazione “inversione contabile”.
Fattura semplificata: le informazioni da indicare
(art. 21-bis del DPR n. 633/1972)
Dati identificativi del cessionario/committente e del rappresentante fiscale
  • Denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio;
  • ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti non residenti.
In alternativa: (*)

  • in caso di soggetto stabilito nel territorio dello Stato può essere indicato il codice fiscale o il numero di partita IVA;
  • in caso di soggetto stabilito in un altro Stato membro dell’UE, numero di identificazione IVA attribuito dallo Stato membro
Descrizione dei beni ceduti e dei servizi resi (**)
Ammontare del corrispettivo complessivo e dell’imposta incorporata, ovvero dei dati che permettono di calcolarla.
Per le fatture rettificative (di cui all’art. 26 del DPR n. 633/1972) va riportato:

  • il riferimento della fattura rettificata;
  • le specifiche indicazioni che vengono modificate.
(*) Si tratta di una delle semplificazioni che caratterizzano la fattura light, ossia la possibilità di omettere i dati (nome, cognome, denominazione, indirizzo, ecc.) del cliente.
(**) Questo aspetto costituisce un’altra importante semplificazione: rispetto alla fattura ordinaria, che richiede l’indicazione di natura, qualità e quantità dei beni ceduti e dei servizi prestati, nella fattura semplificata è possibile indicare in modo più generico, inserendo la sola descrizione, l’oggetto dell’operazione.

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