Fatture di acquisto: mancata ricezione e regolarizzazione

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Come noto, il D.L. 50/2017 ha modificato i termini di registrazione delle fatture di acquisto per poter beneficiare della detraibilità dell’IVA in esse contenuta.

In particolare, la successiva Circolare 1/E/2018 ha fornito i chiarimenti operativi per poter correttamente contabilizzare i documenti ricevuti a cavallo d’anno e poter comunque beneficiare della detrazione dell’imposta, concentrandosi in particolare sul momento di ricezione della fattura di acquisto.

Per quanto concerne la verifica del momento in cui la fattura d’acquisto è stata ricevuta dal cessionario/committente, la ricezione stessa deve emergere (ove non risultante da posta elettronica certificata o da altri sistemi che attestino la ricezione del documento medesimo) da una corretta tenuta della contabilità (si rinvia, al riguardo, alle indicazioni contenute nell’articolo 25, primo comma, del D.P.R. 633/1972 in cui espressamente viene fatto obbligo al contribuente di numerare in ordine progressivo le fatture e bollette doganali ricevute), in modo da consentire un puntuale controllo da parte dell’Amministrazione finanziaria del corretto susseguirsi delle registrazioni dei vari documenti.

Permane, in ogni caso, l’obbligo in capo al soggetto passivo cessionario/committente di procedere alla regolarizzazione della fattura di acquisto non emessa nei termini di legge o “irregolare”, il cui inadempimento è sanzionato (ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 6, comma 8 e comma 9-bis, ultima parte, del D.Lgs. 471/1997) con applicazione della sanzione del 100% dell’imposta non regolarizzata, con il minimo di 250,00 Euro. In ogni caso è possibile avvalersi dell’istituto del ravvedimento operoso, prima che la sanzione sia stata notificata dagli Uffici e non siano iniziate ispezioni, verifiche o altre attività accertative.
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In particolare nel caso in cui entro 4 mesi dall’effettuazione dell’operazione non sia pervenuta la fattura da parte del cedente/prestatore, o questa sia “irregolare”, si deve procedere entro il 30° giorno successivo alla regolarizzazione dell’operazione, versando l’imposta ed emettendo autofattura.

Ad esempio, nel caso di un acquisto effettuato in data 20 novembre 2017, qualora entro il 20 marzo 2018 (termine di 4 mesi dall’effettuazione dell’operazione) non sia pervenuta la fattura da parte del cedente, occorre: predisporre l’autofattura entro il 20 aprile 2018, versare l’imposta eventualmente dovuta e presentare il tutto all’ufficio dell’Agenzia delle Entrate competente territorialmente.

Si precisa inoltre che l’imposta dovuta (se si tratta di operazione imponibile) verrà versata mediante F24 (codice tributo “9399 – regolarizzazione di operazioni soggette ad IVA in caso di mancata o irregolare fatturazione”), mentre l’autofattura – una volta presentata all’Agenzia delle Entrate e munita quindi di attestazione di avvenuta regolarizzazione e versamento dell’imposte – verrà annotata nel registro IVA acquisti per la detrazione, con riferimento all’anno d’imposta nella quale l’autofattura è stata emessa.

Ovviamente questa pratica può presentare indubbi problemi a carico del cessionario/committente nel caso in cui il fornitore faccia pervenire la fattura in corso di effettuazione delle operazioni di regolarizzazione: appare particolarmente necessaria una pronuncia ufficiale da parte dell’amministrazione finanziaria sulla corretta gestione delle operazioni nel caso in cui sia contemporaneamente presente l’autofattura e la fattura ricevuta tardivamente dal fornitore.

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