Dal 1° gennaio 2022 addio all’esterometro

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Dal 1° gennaio 2022 diremo addio all’esterometro. Vediamo insieme le nuove modalità e tempistiche di trasmissione dei dati, con un focus sulle regole che rimangono ancora valide fino al 31 dicembre 2021

Indice

1. Le novità dal 1° gennaio 2022
2. Le tempistiche di trasmissione
3. L’adempimento fino al 31 dicembre 2021

1. Le novità dal 1° gennaio 2022

La Legge di Bilancio 2021 (art. 1, comma 1103 della Legge n. 178 del 30 dicembre 2020) ha stabilito che, con riferimento alle operazioni effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2022, i dati relativi alle cessioni e prestazioni effettuate verso e da soggetti non stabiliti ai fini IVA in Italia (art. 1, comma 3-bis, primo periodo, del D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 127), andranno trasmessi telematicamente tramite Sistema di Interscambio, utilizzando il formato XML già in uso per l’emissione delle fatture elettroniche.

2. Le tempistiche di trasmissione

La trasmissione delle fatture attive verso i soggetti non stabiliti in Italia dovrà avvenire entro i termini legislativamente fissati per l’emissione delle fatture (in linea generale, dodici giorni dalla data di effettuazione dell’operazione o il diverso termine stabilito da specifiche disposizioni come le fatture differite ecc.), mentre quello riferito alle fatture passive ricevute da cedente o prestatore estero andrà effettuata entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l’operazione o di effettuazione dell’operazione stessa.

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L’individuazione di tali termini consentirà di allineare le tempistiche di trasmissione dei dati delle operazioni con l’estero alle annotazioni da effettuare per le medesime operazioni sui documenti contabili e fiscali. Consentirà, inoltre, all’Agenzia delle Entrate, di elaborare in modo più completo le precompilate relative ai registri/dichiarazioni IVA.

In base alla nuova disposizione normativa ne discende che dal 1° gennaio 2022 verrà meno l’esterometro. Bocce ferme, invece, per tutto il 2021.

3. L’adempimento fino al 31 dicembre 2021

Esterometro: le cose da ricordare

Dal 2019, a seguito dell’obbligo generalizzato di emissione della fattura elettronica, l’obbligo di invio dei dati delle fatture (c.d. spesometro) rimane soltanto per le operazioni per le quali non è stata emessa o ricevuta una fattura attraverso lo SDI (c.d. operazioni transfrontaliere – “esterometro”), quindi, per quelle relative a soggetti passivi non stabiliti ai fini IVA in Italia per le quali non sia stata comunque emessa una bolletta doganale. Dal 1° gennaio al 31 dicembre 2019, la trasmissione andava effettuata entro l’ultimo giorno del mese successivo alla data della fattura emessa o della data di ricezione per le fatture ricevute. Dal 1° gennaio 2020 invece, a seguito della conversione in Legge del D.L. n. 124/2019 (Legge n. 157/2019), l’esterometro può essere inviato entro e non oltre la fine del mese successivo al trimestre di riferimento.

Soggetti obbligati ed esclusi dall’esterometro

Così come stabilito dall’art. 1, comma 3-bis, D.Lgs. n. 127/2015, vanno comunicati tramite esterometro i dati delle fatture emesse dal 1° gennaio 2019 in merito alle operazioni (sia beni che servizi):

  • effettuate nei confronti di soggetti passivi non stabiliti ai fini IVA in Italia;
  • ricevute da parte di soggetti non stabiliti ai fini IVA in Italia.

Conseguentemente, vanno comunicate le operazioni effettuate/ricevute con soggetti esteri non stabiliti ai fini IVA in Italia.

Si evidenzia che rimangono escluse dall’obbligo di comunicazione le operazioni per le quali è stata, comunque, emessa fattura elettronica o bolletta doganale. Ricadono invece nell’adempimento le operazioni intracomunitarie (acquisti/cessioni intracomunitarie di cui agli artt. 38 e 41, D.L. n. 331/1993, nonché servizi generici di cui all’art. 7-ter, D.P.R. n. 633/1972), ancorché soggette all’obbligo di presentazione degli elenchi Intrastat beni/servizi. Infatti, si evidenzia che, nelle FAQ pubblicate sul proprio sito web, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che non viene meno l’esterometro in presenza degli elenchi Intrastat.

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Dati da trasmettere mediante esterometro

Il Provvedimento direttoriale del 30 aprile 2018 ha precisato che nella compilazione dell’esterometro vanno comunicati i seguenti dati:

  • dati identificativi del cedente/prestatore;
  • dati identificativi del cessionario/committente;
  • data del documento comprovante l’operazione;
  • data di registrazione (per i soli documenti ricevuti e le relative note di variazione);
  • numero del documento;
  • base imponibile;
  • aliquota IVA applicata e imposta, oppure, ove l’operazione non comporti l’annotazione dell’imposta nel documento, la tipologia dell’operazione (codice natura).

Profili sanzionatori

Se la trasmissione avviene entro i 15 giorni successivi alla scadenza stabilita o se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati (si fa presente che è previsto il divieto di applicazione dell’istituto del “cumulo giuridico”, di cui all’art. 12, D.Lgs. n. 472/1997), l’omissione o l’errata trasmissione delle operazioni transfrontaliere è sanzionata con un importo di 2 euro a fattura, con un massimo di 1.000,00 euro per trimestre ridotto alla metà (entro il limite massimo di 500 euro).

Rimane comunque la possibilità di utilizzo del ravvedimento operoso (si veda RM n. 104/E del 28 luglio 2017 in tema di spesometro).

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