Operazioni permutative: nuova riforma della base imponibile IVA
Con la conversione in legge del D.L. 27 marzo 2026, n. 38, il legislatore è nuovamente intervenuto sulla disciplina della base imponibile IVA nelle operazioni permutative e nelle dazioni in pagamento. La riforma supera il criterio fondato esclusivamente sui costi introdotto dalla legge di Bilancio 2026, riportando al centro il valore monetario stabilito contrattualmente dalle parti.
La nuova formulazione dell’art. 13, comma 2, lett. d), del D.P.R. n. 633/1972 mira a risolvere le criticità operative emerse nei primi mesi di applicazione della disciplina previgente, mantenendo tuttavia una soglia minima rappresentata dall’ammontare complessivo dei costi sostenuti. La modifica si pone inoltre in linea con i principi della direttiva 2006/112/CE e con la giurisprudenza della Corte di Giustizia UE.
Indice
1. La disciplina IVA delle operazioni permutative
2. La riforma introdotta dalla legge di Bilancio 2026
3. Le criticità operative evidenziate dagli operatori
4. L’intervento correttivo del “decreto Fiscale” 2026
5. Decorrenza della nuova disciplina
6. Profili ancora critici
7. Tabella riepilogativa
1. La disciplina IVA delle operazioni permutative
Come noto, le operazioni permutative trovano disciplina nell’art. 11 del D.P.R. n. 633/1972, secondo cui le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate in corrispettivo di altre cessioni o prestazioni costituiscono operazioni autonome rilevanti ai fini IVA. In tali ipotesi:
- ciascuna operazione assume autonoma rilevanza fiscale;
- ogni parte è contemporaneamente cedente/prestatore e cessionario/committente;
- l’imposta deve essere applicata distintamente su ciascuna operazione.
OSSERVA – Tradizionalmente, ai fini della determinazione della base imponibile IVA, l’art. 13, comma 2, lett. d), del DPR n. 633/1972 faceva riferimento al valore normale dei beni o servizi scambiati. Tale criterio era stato tuttavia oggetto di progressive contestazioni sotto il profilo unionale, soprattutto alla luce dell’art. 80 della direttiva 2006/112/CE, che consente agli Stati membri di utilizzare il valore normale soltanto in presenza di specifici rapporti di collegamento tra le parti.
2. La riforma introdotta dalla legge di Bilancio 2026
L’art. 1, commi 138 e 139, della legge n. 199/2025 (legge di Bilancio 2026), in vigore dal 1° gennaio 2026, aveva modificato radicalmente il criterio di determinazione della base imponibile IVA nelle permute e nelle dazioni in pagamento.
La norma prevedeva che il corrispettivo fosse determinato:
- non più sulla base del valore normale;
- bensì facendo riferimento all’ammontare complessivo dei costi riferibili ai beni ceduti o ai servizi prestati.
La finalità della disposizione era quella di adeguare la normativa interna ai principi espressi dalla Corte di Giustizia UE, che aveva più volte affermato la necessità di valorizzare il corrispettivo “soggettivo” dell’operazione.
Tuttavia, il nuovo sistema ha immediatamente generato rilevanti criticità applicative.
3. Le criticità operative evidenziate dagli operatori
Le problematiche della nuova disciplina sono state evidenziate in modo particolare da Assonime nel corso dell’audizione presso la Commissione Finanze del Senato nell’ambito dell’esame del disegno di legge di conversione del D.L. n. 38/2026.
Secondo Assonime:
- risultava spesso difficile individuare con precisione i costi riferibili alle singole operazioni;
- il criterio dei costi poteva generare forti squilibri nella determinazione dell’imponibile tra le parti;
- si determinava una sostanziale disclosure dei margini economici e reddituali delle imprese coinvolte.
Le criticità apparivano particolarmente evidenti nei contratti complessi, nelle sponsorizzazioni e nelle operazioni caratterizzate da componenti immateriali o promozionali.
4. L’intervento correttivo del “decreto Fiscale” 2026
Per superare tali problematiche, l’art. 1 del D.L. 27 marzo 2026, n. 38, come convertito dalla legge 22 maggio 2026, n. 88, ha integralmente riformulato l’art. 13, comma 2, lett. d), del D.P.R. n. 633/1972.
La nuova disposizione prevede che, per le operazioni di cui all’art. 11 del D.P.R. n. 633/1972: “i corrispettivi sono costituiti dal valore monetario dei beni e dei servizi che formano oggetto di ciascuna di esse, come determinato dal contratto”.
La norma introduce dunque un criterio fondato prioritariamente:
- sul valore pattuito dalle parti;
- sulla valorizzazione negoziale dell’operazione.
ATTENZIONE – Il legislatore ha tuttavia previsto una specifica clausola di salvaguardia stabilendo che il valore contrattuale:
- non può essere inferiore;
- all’ammontare complessivo dei costi riferibili alle cessioni effettuate e alle prestazioni rese.
Il costo rappresenta quindi una soglia minima inderogabile.
5. Decorrenza della nuova disciplina
La nuova formulazione dell’art. 13, comma 2, lett. d), del D.P.R. n. 633/1972 si applica alle operazioni effettuate in esecuzione di contratti stipulati o rinnovati dal 1° gennaio 2026.
Il legislatore ha inoltre previsto specifiche clausole di salvaguardia.
IMPORTANTE: sono fatti salvi:
- i comportamenti adottati dal 1° gennaio 2026 al 23 maggio 2026, in conformità alla disciplina introdotta dalla legge di Bilancio 2026;
- i comportamenti adottati, per i contratti stipulati prima del 1° gennaio 2026, secondo la disciplina vigente al 31 dicembre 2025.
La norma precisa inoltre che:
- non sono previsti rimborsi;
- né variazioni dell’imposta già liquidata.
6. Profili ancora critici
Nonostante l’intervento correttivo, permangono alcuni profili problematici. In particolare:
- la determinazione dei costi minimi continua a risultare complessa in alcuni settori;
- potrebbero sorgere contestazioni in merito alla congruità del valore contrattuale;
- resta elevato il rischio di divergenze interpretative nelle operazioni miste o complesse.
Le criticità appaiono particolarmente rilevanti:
- nelle sponsorizzazioni sportive;
- nelle operazioni con prestazioni immateriali;
- nei contratti con componenti promozionali o pubblicitarie.
7. Tabella riepilogativa
| Profilo | Disciplina fino al 31/12/2025 | Disciplina legge di Bilancio 2026 | Disciplina dopo D.L. 38/2026 convertito |
|---|---|---|---|
| Riferimento normativo | Art. 13, comma 2, lett. d), D.P.R. 633/72 | Art. 1, commi 138-139, L. 199/2025 | Art. 1 D.L. 38/2026 conv. L. 88/2026 |
| Base imponibile IVA | Valore normale | Ammontare complessivo dei costi | Valore monetario determinato dal contratto |
| Criterio prevalente | Valore normale | Costo oggettivo | Valore contrattuale |
| Decorrenza | Fino al 31/12/2025 | Dall’1/1/2026 al 23/5/2026 | Contratti stipulati/rinnovati dall’1/1/2026 |
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