Fattura elettronica: profili generali

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In linea generale l’art. 21, comma 1 del D.P.R. 633/1972, stabilisce che “per fattura elettronica si intende la fattura che è stata emessa e ricevuta in un qualunque formato elettronica […] il ricorso alla fattura elettronica è subordinato all’accettazione da parte del destinatario”.

Ne consegue che l’elemento che distingue le fatture elettroniche da quelle cartacee è il fatto che si ha fattura elettronica quanto la stessa viene trasmessa, ovvero messa a disposizione, ricevuta ed accettata dal destinatario.

L’Agenzia delle Entrate, con la propria C.M. 18/E del 24 giugno 2014. ha chiarito che allo scopo fine di potere qualificare una fattura come “elettronica” risulta necessario, tra l’altro, che la stessa sia predisposta in formato elettronico e trasmessa elettronicamente attraverso tecnologie adeguate a garantire i requisiti previsti di “autenticità dell’origine, integrità del contenuto e leggibilità” dal momento della sua emissione fino al termine del suo periodo di conservazione. Ne consegue che non si considerano elettroniche, le fatture che, seppur create in formato elettronico (definite come “fatture create elettronicamente”) tramite un software di contabilità o un software di elaborazione di testi, vengono successivamente inviate e ricevute dal destinatario in formato cartaceo. Invece, si considerano elettroniche le fatture che, seppur create in formato cartaceo, vengono successivamente trasformate in documenti informatici per essere inviate e ricevute tramite canali telematici (come ad esempio posta elettronica), a condizione che le stesse soddisfino gli specifici requisiti indicati precedentemente.

Tipologia di fattura Descrizione
Fattura elettronica Documento che fin dalla sua prima origine assume un formato elettronico.
Si tratta di un documento informatico emesso in qualunque formato con modalità che ne garantiscono l’integrità di contenuto, l’autenticità dell’origine e leggibilità e per il quale vi è l’accettazione del destinatario.
Fattura cartacea Documento analogico (nella generalità dei casi emesso su supporto cartaceo) o un documento che nasce in formato elettronico ma privo dei requisiti di integrità di contenuto, autenticità e leggibilità.
Si pensi ad esempio ad una fattura in PDF o Word non firmata elettronicamente.
Fatture create elettronicamente Documento che fin dalla sua prima origine assume un formato elettronico. Si tratta di un documento informatico emesso in qualunque formato con modalità che ne garantiscono l’integrità di contenuto, l’autenticità e leggibilità ma per il quale, a differenza della fattura elettronica, non vi è l’accettazione del destinatario.
Va da sé che tale documento viene inviato al destinatario in formato cartaceo o via posta elettronica ma in assenza di accettazione formale da parte del destinatario.
Ne consegue che la fattura, creata in formato elettronico, può essere spedita/consegnata in formato cartaceo quando manca il consenso del destinatario alla trasmissione elettronica. Inoltre, in tale ipotesi, il documento emesso mantiene la natura di fattura elettronica, essendo dotato del riferimento temporale e della firma elettronica qualificata. Non essendoci il consenso del destinatario, l’invio della fattura mediante un qualsiasi strumento elettronico non si qualifica come trasmissione telematica. Quindi, la fattura, se emessa in formato elettronico, si qualifica come fattura elettronica per l’emittente, restando invece sempre cartacea per il ricevente.

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