Fattura elettronica: le novità del Decreto Dignità

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In sede di conversione in Legge del Decreto Dignità (D.L. n. 87 del 12 luglio 2018 convertito nella Legge n. 96 del 9 agosto 2018) è stato inserito il nuovo comma 2-bis all’art. 11, stabilendo per i soggetti “obbligati alla comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute”, ai sensi del comma 3 dell’art. 1 del D.Lgs. 127/2015, l’esonero dall’obbligo di registrazione delle fatture elettroniche emesse e ricevute all’interno dei registri IVA di cui agli artt. 23 e 25 del D.P.R. n. 633/1972.

In base a quanto sopra ne discende che non vi è l’obbligo (conseguentemente rimane la facoltà) di registrazione delle fatture elettroniche all’interno dei registri IVA vendita e acquisti considerato che transitano tramite il Sistema di Interscambio (c.d. SdI).

NB: si fa presente che l’art. 1 della Legge di conversione del Decreto Dignità ha abrogato espressamente il D.L 28 giugno 2018 n. 79, che ha rinviato dal 1° luglio 2018 al 1° gennaio 2019 l’obbligo di fatturazione elettronica per gli acquisti di carburante per autotrazione effettuati presso gli esercenti di impianti stradali di distribuzione. Le relative disposizioni sono confluite, però, nel medesimo Decreto Dignità convertito in Legge. Si precisa, comunque, che restano validi gli atti e i provvedimenti già adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del Decreto Legge abrogato.

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