Fattura elettronica: chiarimenti della CM n. 13/E/2018

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L’Agenzia delle Entrate con la CM n. 13/E del 2 luglio 2018 è intervenuta nuovamente in tema di obbligo di fatturazione elettronica. Con questo documento di prassi ministeriale sono stati forniti ulteriori chiarimenti rispetto a quanto già contenuto nella precedente CM n. 8/E del 30 aprile 2018.

Fattura elettronica obbligatoria dal 1° luglio 2018: ambito di applicazione

A decorrere dal 1° luglio 2018 è obbligatoria la fattura elettronica per le operazioni B2B con riferimento:

  • alle cessioni di benzina o di gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori per uso autotrazione. Il DL n. 79 del 28 giugno 2018, entrato in vigore il 29 giugno 2018, ha stabilito che l’obbligo di documentare con fattura elettronica gli acquisti di carburante per autotrazione effettuati presso gli esercenti impianti stradali di distribuzione da parte di soggetti passivi IVA scatterà dal 1° gennaio 2019 e non più dal 1° luglio 2018. Così come chiarito dall’Agenzia delle Entrate con il proprio comunicato stampa del 29 giugno 2018 “Resta comunque ferma la possibilità di emettere, dal 1° luglio 2018, la fattura elettronica per gli operatori del settore che intendono adottare da subito questa modalità“. La proroga prevista dal citato DL n. 79/2018 non riguarda l’intera filiera dei carburanti, bensì solo le cessioni di carburante per autotrazione effettuati dai gestori degli impianti stradali di distribuzione. La CM n. 13/E/2018 ha, inoltre, chiarito che rimangono escluse dall’obbligo di emissione di fattura elettronica dal 1° luglio 2018 le cessioni di benzina e gasolio non destinati all’uso in motori per autotrazione o, per meglio dire, non impiegati nei veicoli, di qualunque tipologia, che circolano normalmente su strada (per l’identificazione si vedano, a titolo esemplificativo, gli articoli 53, 54 e 55 del D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, c.d. “Codice della strada” – CM n. 13/E/2018). Quindi, ad esempio, rimangono esclusi i rifornimenti di carburante per aeromobili ed imbarcazioni nonché per trattori agricoli e forestali.
  • alle prestazioni rese da soggetti subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese nel quadro di un contratto di appalto di lavori, servizi o forniture stipulato con una amministrazione pubblica. In merito a tali operazioni, la CM n. 13/E/2018 ha chiarito che:
    – le nuove norme sulla fatturazione elettronica – contenute nell’art. 1, comma 917, lettera b), della Legge n. 205/2017 – si applicano solo nei confronti dei soggetti subappaltatori e subcontraenti per i quali l’appaltatore ha provveduto alle comunicazioni prescritte dalla legge. Pertanto, sono soggetti all’obbligo coloro che operano nei confronti della stazione appaltante pubblica oppure chi, nell’esecuzione del contratto di appalto, è titolare di contratti di subappalto propriamente detto o riveste la qualifica di subcontraente. Conseguentemente, rimangono esclusi dai nuovi obblighi di fatturazione elettronica tutti coloro che cedono beni ad un cliente senza essere direttamente coinvolti nell’appalto principale con comunicazioni verso la stazione appaltante ovvero l’imposizione di CIG e/o CUP;
    – l’obbligo di fatturazione elettronica non è esteso ai rapporti in cui, a monte della filiera contrattuale, vi sia un soggetto che non rientra tra quelli da qualificarsi come Pubblica Amministrazione. A tal fine rilevano i chiarimenti contenuti nella Circolare 9 marzo 2015, n. 1/DF;
    – l’obbligo di fatturazione elettronica posto in capo al consorzio non si estende ai rapporti tra consorzio e consorziate. L’Agenzia delle Entrate ha escluso, inoltre, che l’obbligo di fatturazione elettronica sorga nei rapporti interni laddove il consorzio non sia il diretto referente della Pubblica Amministrazione ma si inserisca nella filiera dei subappalti.

Fattura elettronica obbligatoria dal 1° gennaio 2019: ambito di applicazione

A decorrere dal 1° gennaio 2019 sarà obbligatoria la fattura elettronica emessa:

  • tra soggetti passivi IVA residenti, stabiliti o identificati in Italia (operazioni B2B) da inviare attraverso il Sistema di Interscambio (c.d. SDI) gestito dall’Agenzia delle Entrate. La CM n. 13/E del 2 luglio 2018, diversamente dal dettato letterale della disposizione normativa, ha previsto che i soggetti passivi meramente identificati ai fini IVA in Italia, e non ivi stabiliti, non sono obbligati all’emissione della fattura elettronica;
  • nei confronti dei consumatori finali (operazioni B2C), sempre che ricorra l’obbligo di emissione della fattura. Conseguentemente, per le operazioni/soggetti individuati dall’art. 22 del DPR n. 633/1972 (ad esempio cessioni di beni effettuate da commercianti al minuto) non vi sarà l’obbligo di emissione della fattura elettronica, se non richiesta dal cliente; in tal caso si continuerà ad utilizzare lo scontrino ovvero la ricevuta fiscale.

Scarto della fattura elettronica

In caso di scarto di una fattura da parte del SdI è possibile un nuovo inoltro nei 5 giorni successivi alla notifica di scarto. La fattura elettronica relativa al file scartato va nuovamente inviata tramite SdI con la data ed il numero del documento originario, ovvero con un nuovo numero e data purché collegati alla precedente fattura, eventualmente tramite utilizzo di un registro sezionale. In ogni caso deve essere garantita la corretta liquidazione dell’IVA.

Momento di emissione della fattura elettronica

La fattura elettronica va emessa al momento di effettuazione dell’operazione (con l’eccezione delle fatture c.d. “differite”), ai sensi dell’art. 6 del DPR n. 633/1972, quindi, va emessa contestualmente al momento di effettuazione dell’operazione. Al riguardo, il citato documento di prassi ha precisato che la contestualità per la cessione di carburanti va intesa come emissione entro le ore 24 del medesimo giorno di cessione, avuto riguardo alla data di formazione e al contestuale invio al SdI come riportata nel campo indicato nel tracciato xml. Tuttavia, considerati i tempi tecnici di elaborazione ai fini della consegna e messa a disposizione del cessionario/committente, il necessario adeguamento tecnologico richiesto e le difficoltà organizzative, non verranno applicate sanzioni (ai sensi dell’art. 6, comma 5-bis, del D.lgs. n. 472/1997) quando il file fattura risulti inviato con un minimo ritardo tale da non pregiudicare la corretta liquidazione dell’IVA.

Fattura differita

Al fine di determinare gli obblighi di forma occorre tenere in considerazione il momento di emissione del documento. Conseguentemente, le fatture differite emesse ai sensi dell’art. 21, comma 4, lettera a) del DPR n. 633/1972 entro il 15 luglio 2018, in riferimento al mese di giugno 2018, dovranno essere elettroniche e veicolate tramite il Sistema di Interscambio (SdI), sempre che al momento della cessione venga consegnato all’acquirente un documento analogico ovvero elettronico che contenga la data della cessione, le generalità del cedente, del cessionario e dell’eventuale trasportatore, nonché la descrizione della natura, quantità e qualità dei beni ceduti. Tale modalità potrà essere utilizzata ad esempio per gli acquisti di carburante presso i distributori automatici che non rilasciano nell’immediato fattura elettronica (punto 2 della CM n. 205/E del 1998).

Reverse charge

Il reverse charge può essere effettuato secondo le modalità già ritenute idonee in precedenza (si vedano: risoluzione n. 46/E del 10 aprile 2017 nonché circolare n. 45/E del 19 ottobre del 2005), ossia, ad esempio, predisponendo un altro documento da allegare al file della fattura in questione, contenente sia i dati necessari per l’integrazione sia gli estremi della stessa.

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