Detrazione IVA: più tempo per il recupero e la registrazione fatture

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Il D.Lgs. 7 agosto 2026, n. 148, decreto correttivo Omnibus, interviene sui tempi e sulle modalità di esercizio della detrazione IVA modificando gli artt. 19 e 25 del D.P.R. 633/1972.

Dal 12 agosto 2026, data di entrata in vigore del provvedimento, il diritto potrà essere esercitato entro la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui è sorto, mentre le fatture di acquisto potranno essere annotate entro la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello di ricezione.

Di particolare rilievo è inoltre l’eliminazione dall’art. 25 del D.P.R. 633/1972 del riferimento al “medesimo anno”, che consente, in presenza delle condizioni previste, di imputare la detrazione all’anno di esigibilità anche quando la fattura venga ricevuta nell’esercizio successivo.

Restano invece invariati i presupposti sostanziali e formali del diritto, ossia esigibilità dell’imposta e possesso di una fattura valida.

Indice

1. La detrazione può essere esercitata entro il secondo anno successivo
2. Esigibilità e possesso della fattura restano condizioni distinte
3. Più tempo anche per la registrazione delle fatture passive
4. Fatture a cavallo d’anno: viene meno il vincolo del “medesimo anno”
5. Le condizioni di detraibilità restano quelle originarie
6. Resta la regola delle fatture ricevute entro il giorno 15
7. Coordinamento con il nuovo Testo Unico IVA
8. Tabella riepilogativa

1. La detrazione può essere esercitata entro il secondo anno successivo

La principale modifica introdotta dall’art. 12 del decreto in commento riguarda l’art. 19, comma 1, del D.P.R. 633/1972.

NOVITÀ: Resta fermo che il diritto alla detrazione sorge quando l’imposta diviene esigibile. Il nuovo testo amplia, tuttavia, il termine finale per il suo esercizio: il riferimento alla dichiarazione relativa all’anno in cui il diritto è sorto viene sostituito con quello alla dichiarazione relativa al secondo anno successivo.

OSSERVA: In termini pratici, un diritto alla detrazione sorto nel 2026 potrà essere esercitato, al più tardi, attraverso la dichiarazione IVA relativa al 2028; per un diritto sorto nel 2027 il termine arriverà alla dichiarazione relativa al 2029.

La modifica segna quindi il superamento della disciplina più restrittiva introdotta dal D.L. 50/2017 e offre un margine temporale maggiore per effettuare verifiche interne sulla corretta qualificazione dell’operazione, sull’inerenza dell’acquisto e sulla percentuale di IVA effettivamente detraibile.

L’allungamento dei termini non modifica, però, le condizioni applicabili alla detrazione: continuano a essere quelle esistenti nel momento in cui il diritto è sorto.

2. Esigibilità e possesso della fattura restano condizioni distinte

Come detto, l’estensione temporale non modifica la struttura del diritto alla detrazione.

Secondo quanto chiarito dalla circolare dell’Agenzia delle Entrate 17 gennaio 2018, n. 1/E, per esercitare la detrazione devono coesistere due condizioni:

  • da un lato, il requisito sostanziale rappresentato dall’avvenuta esigibilità dell’imposta;
  • dall’altro, il requisito formale costituito dal possesso di una fattura valida, redatta secondo l’art. 21 del D.P.R. 633/1972.

La nascita del diritto continua quindi a essere collegata alle regole dell’art. 6 del DPR 633/1972, mentre il suo concreto esercizio richiede che il cessionario o committente abbia materialmente acquisito il documento.

La riforma non anticipa pertanto il momento dal quale l’IVA può essere detratta: semplicemente consente di esercitare il diritto entro un periodo più ampio.Software fatturazione

3. Più tempo anche per la registrazione delle fatture passive

Parallelamente all’art. 19 viene modificato anche l’art. 25 del D.P.R. 633/1972.

NOVITÀ: Le fatture di acquisto e le bollette doganali devono sempre essere annotate prima della liquidazione periodica nella quale viene esercitato il diritto alla detrazione. Viene però ampliato il termine ultimo di registrazione, che viene ora fissato entro la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello di ricezione del documento.

OSSERVA: Il coordinamento tra gli artt. 19 e 25 evita quindi che l’estensione del periodo utile per detrarre l’IVA venga neutralizzata da un termine più breve previsto per l’annotazione della fattura.

Resta comunque fondamentale individuare con precisione la data di ricezione. Per le fatture elettroniche questa è certificata dal Sistema di Interscambio; per i documenti ricevuti con modalità differenti possono invece assumere rilievo la PEC, i sistemi informatici aziendali o altri elementi oggettivi idonei a dimostrare l’acquisizione del documento.

4. Fatture a cavallo d’anno: viene meno il vincolo del “medesimo anno”

Una delle modifiche di maggiore interesse pratico riguarda le fatture relative a operazioni effettuate a fine anno e ricevute nell’esercizio successivo.

NOVITÀ: L’art. 12 del D.Lgs. n. 148/2026 elimina dall’art. 25 le parole “e con riferimento al medesimo anno”. Nella disciplina precedente, un’operazione effettuata nel dicembre dell’anno X, con fattura ricevuta nel gennaio dell’anno X+1, comportava normalmente l’esercizio della detrazione nell’anno di ricezione.

OSSERVA: Con la nuova formulazione diventa invece possibile, in presenza delle condizioni richieste, ricondurre la detrazione all’anno in cui l’imposta è divenuta esigibile, anche quando il documento venga acquisito nell’anno successivo.

Si pensi a una cessione di beni effettuata il 31 dicembre 2026, con IVA pari a 11.000 euro e fattura elettronica ricevuta tramite SdI il 10 gennaio 2027. L’esigibilità si verifica nel 2026, mentre il possesso della fattura si realizza nel 2027. In base alla nuova disciplina, se il documento viene acquisito entro il termine previsto, l’IVA può essere imputata al 2026 attraverso le modalità di registrazione necessarie a evidenziare la competenza dell’anno precedente.

La modifica evita quindi che il semplice superamento del 31 dicembre determini necessariamente lo slittamento del credito IVA all’anno seguente.

5. Le condizioni di detraibilità restano quelle originarie

L’ampliamento dei termini non consente al contribuente di scegliere liberamente l’anno al quale attribuire il credito IVA.

L’art. 19 del D.P.R. 633/1972 continua a richiedere che il diritto venga esercitato alle condizioni esistenti nel momento della sua nascita. Il principio assume particolare importanza quando la percentuale di detraibilità varia da un anno all’altro.

Ad esempio, se nel 2026 il pro-rata applicabile è pari al 75% e nel 2027 sale al 90%, una fattura relativa a un diritto sorto nel 2026 dovrà comunque essere detratta utilizzando il pro-rata del 75%, anche se il documento viene registrato nell’anno successivo.

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6. Resta la regola delle fatture ricevute entro il giorno 15

Il nuovo termine finale non modifica neppure il meccanismo previsto dall’art. 1 del D.P.R. 100/1998.

Per le fatture ricevute e annotate entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione continua a essere possibile, ricorrendone i presupposti, esercitare la detrazione nella liquidazione relativa al mese precedente.

Ad esempio, una fattura relativa a un acquisto effettuato il 30 marzo e ricevuta il 10 aprile può ancora essere registrata entro il 15 aprile e concorrere alla liquidazione IVA di marzo.

7. Coordinamento con il nuovo Testo Unico IVA

La riforma viene coordinata anche con il nuovo Testo unico IVA approvato con il D.Lgs. 19 gennaio 2026, n. 10, applicabile dal 1° gennaio 2027.

L’art. 12 del D.Lgs. n. 148/2026 modifica infatti anche l’art. 56, relativo all’esercizio della detrazione, e l’art. 88, dedicato alla registrazione degli acquisti, in modo da mantenere il nuovo termine biennale anche dopo il passaggio dal D.P.R. 633/1972 al nuovo Testo unico.

Resta invece aperta la questione della disciplina transitoria. Il decreto non contiene una disposizione specifica sui diritti alla detrazione sorti prima del 12 agosto 2026 ma ancora esercitabili a tale data. Sul punto appare quindi opportuno un chiarimento ufficiale dell’Amministrazione finanziaria.

8. Tabella riepilogativa

Profilo

Disciplina precedente

Nuova disciplina

Nascita del diritto Momento di esigibilità dell’IVA Invariata
Presupposto formale Possesso di una fattura valida Invariato
Termine ex art. 19 D.P.R. 633/1972 Dichiarazione relativa all’anno in cui il diritto è sorto Dichiarazione relativa al secondo anno successivo
Registrazione ex art. 25 D.P.R. 633/1972 Entro la dichiarazione relativa all’anno di ricezione Entro la dichiarazione relativa al secondo anno successivo alla ricezione
Condizioni di detraibilità Quelle esistenti alla nascita del diritto Invariate
Fatture a cavallo d’anno Detrazione normalmente nell’anno di ricezione Possibile imputazione all’anno di esigibilità
Fatture ricevute entro il 15 Detrazione nel mese precedente nei casi ammessi Regola confermata
Nuovo Testo unico IVA Disciplina non ancora coordinata Adeguati gli artt. 56 e 88 del D.Lgs. 10/2026
Disciplina transitoria Non espressamente regolata

 

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