Split payment: proroga ufficiale fino al 30 giugno 2029
Con la pubblicazione della Decisione UE n. 2026/1728 del Consiglio del 10 luglio 2026, l’Italia ottiene ufficialmente una nuova autorizzazione ad applicare il meccanismo della scissione dei pagamenti (split payment) sino al 30 giugno 2029.
Dal punto di vista pratico, la decisione europea non comporta alcuna modifica dell’attuale disciplina, consentendo continuità operativa a imprese e Pubbliche Amministrazioni.
Indice
1. Proroga con effetto dal 1° luglio
2. Una misura speciale ormai strutturale
3. Perché Bruxelles ha autorizzato una nuova proroga
4. Il ruolo nella riduzione del VAT Gap
5. Nessuna modifica alle regole operative
6. Il problema dei crediti IVA rimane aperto
7. Entro il 30 settembre 2027 una nuova verifica
1. Proroga con effetto dal 1° luglio
La Decisione di esecuzione UE n. 2026/1728, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea del 15 luglio 2026, pone fine alle incertezze che avevano caratterizzato i mesi precedenti e consente agli operatori economici di proseguire senza alcuna soluzione di continuità nell’applicazione dell’art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972.
Si tratta dell’ennesima autorizzazione concessa all’Italia nell’ambito dell’art. 395 della Direttiva 2006/112/CE, disposizione che consente agli Stati membri di adottare misure speciali derogatorie rispetto alla disciplina IVA ordinaria quando risultino necessarie per contrastare fenomeni di evasione o per semplificare la riscossione dell’imposta.
La proroga era stata anticipata sia dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, mediante il Comunicato stampa n. 77 del 30 giugno 2026, sia durante il question time presso la Commissione Finanze della Camera, ma soltanto con la pubblicazione della decisione europea la prosecuzione del regime può ritenersi definitivamente consolidata.
2. Una misura speciale ormai strutturale
Lo split payment nasce con la legge n. 190/2014, che ha introdotto nel D.P.R. n. 633/1972 l’art. 17-ter.
L’obiettivo perseguito dal legislatore era quello di impedire che l’IVA addebitata nelle fatture emesse nei confronti della Pubblica Amministrazione venisse incassata dal fornitore senza essere successivamente riversata all’Erario.
Il meccanismo dello split payment ribalta il sistema ordinario dell’imposta: il fornitore continua ad emettere fattura esponendo regolarmente l’IVA, ma il tributo non viene incassato dal cedente o prestatore. È invece il cessionario pubblico o il soggetto destinatario dello split payment a versare direttamente l’imposta allo Stato.
Proprio perché tale sistema deroga ai principi ordinari della direttiva IVA, la sua applicazione richiede una preventiva autorizzazione del Consiglio dell’Unione europea. Dal 2015 ad oggi tale autorizzazione è stata rinnovata più volte:
- decisione di esecuzione (UE) n. 2015/1401;
- decisione di esecuzione (UE) n. 2017/784;
- decisione di esecuzione (UE) n. 2020/1105;
- decisione di esecuzione (UE) n. 2023/1552;
- decisione di esecuzione (UE) n. 2026/1728.
L’ultima autorizzazione estende l’efficacia del regime fino al 30 giugno 2029, confermando come una misura inizialmente concepita quale intervento straordinario sia ormai diventata un elemento stabile del sistema IVA italiano.
3. Perché Bruxelles ha autorizzato una nuova proroga
Nella richiesta trasmessa alla Commissione europea il 9 ottobre 2025, il Governo italiano ha evidenziato come lo split payment continui a rappresentare uno degli strumenti più efficaci nella lotta all’evasione fiscale. Secondo le valutazioni italiane, la vera forza della misura non risiede tanto nel suo funzionamento autonomo, quanto nella stretta integrazione con gli altri strumenti di controllo oggi disponibili.
In particolare, la fatturazione elettronica obbligatoria, autorizzata dalla decisione di esecuzione (UE) n. 2018/593, consente all’Amministrazione finanziaria di conoscere in tempo reale l’esistenza delle operazioni imponibili. Lo split payment interviene invece successivamente, impedendo che l’IVA venga materialmente incassata dal fornitore.
La Commissione europea ha condiviso questa impostazione, riconoscendo che le due misure operano su piani differenti ma perfettamente complementari:
- la fatturazione elettronica costituisce infatti uno strumento di controllo “ex post”,
- mentre la scissione dei pagamenti agisce “ex ante”, eliminando il rischio che l’imposta possa essere distratta prima dell’intervento dell’Amministrazione finanziaria.
4. Il ruolo nella riduzione del VAT Gap
Tra gli elementi maggiormente valorizzati dalla Commissione europea vi sono i risultati conseguiti dall’Italia nella riduzione del divario IVA. Negli ultimi anni il VAT Gap italiano si è progressivamente ridotto, passando da valori superiori ai 35 miliardi di euro agli attuali livelli stimati attorno ai 17-18 miliardi.
Naturalmente tale risultato non è imputabile esclusivamente allo split payment. Il recupero di gettito deriva infatti dalla contemporanea introduzione di numerosi strumenti di contrasto all’evasione, tra i quali assumono particolare rilievo:
- fatturazione elettronica;
- memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi;
- interoperabilità delle banche dati fiscali;
- controlli automatizzati;
- split payment.
Proprio la complementarità di tali strumenti ha convinto il Consiglio dell’Unione europea ad autorizzare una nuova proroga.
5. Nessuna modifica alle regole operative
Dal punto di vista pratico, la decisione europea non comporta alcuna modifica dell’attuale disciplina.
Continuano quindi ad applicarsi integralmente le disposizioni contenute nell’art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972, nel D.M. 23 gennaio 2015 e nei successivi provvedimenti attuativi.
Restano destinatari dello split payment:
- le Pubbliche Amministrazioni;
- gli enti e le società individuati dalla normativa vigente e dagli elenchi pubblicati annualmente dal Dipartimento delle Finanze.
Rimangono inoltre escluse:
- le operazioni per le quali trova già applicazione il reverse charge;
- le operazioni esenti, non imponibili o soggette a regimi speciali IVA;
- nonché le prestazioni professionali assoggettate a ritenuta d’acconto, espressamente escluse dall’art. 17-ter, comma 1-sexies, del D.P.R. n. 633/1972.
Parimenti, resta confermata l’esclusione, già operativa dal 1° luglio 2025, delle società quotate nell’indice FTSE MIB, salvo che le stesse risultino comunque controllate da Pubbliche Amministrazioni e ricadano quindi nel diverso presupposto soggettivo previsto dalla norma.
6. Il problema dei crediti IVA rimane aperto
Uno degli effetti meno favorevoli del meccanismo continua ad interessare i fornitori delle Pubbliche Amministrazioni. Poiché l’IVA non viene mai incassata, tali operatori accumulano frequentemente crediti IVA strutturali derivanti dagli acquisti.
La normativa continua a prevedere una corsia preferenziale per l’esecuzione dei rimborsi, nei limiti dell’IVA relativa alle operazioni effettuate in split payment, ma il tema dei tempi di rimborso costituisce uno degli aspetti che la Commissione europea continuerà a monitorare con particolare attenzione.
7. Entro il 30 settembre 2027 una nuova verifica
La Decisione di esecuzione n. 2026/1728 impone infatti all’Italia uno specifico obbligo di monitoraggio.
Entro il 30 settembre 2027, il Governo dovrà trasmettere alla Commissione una relazione contenente informazioni dettagliate:
- sull’efficacia dello split payment;
- sull’evoluzione del fenomeno evasivo;
- sui tempi medi di rimborso dell’IVA;
- sull’interazione della misura con gli altri strumenti antifrode.
La relazione consentirà alle istituzioni europee di valutare se il mantenimento della deroga continui ad essere giustificato anche negli anni successivi.
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