Visto di conformità: operativo il nuovo servizio telematico Vi.diCo.Web

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L’Agenzia delle Entrate ha attivato il nuovo servizio online “Vi.diCo.Web – Visto di conformità”, destinato alla gestione telematica delle comunicazioni preventive, delle variazioni dei dati e delle rinunce per i professionisti abilitati. La piattaforma, cui è già possibile accedere tramite il sito dell’Agenzia delle Entrate, diventerà l’unico canale utilizzabile a partire dall’11 gennaio 2027 per effettuare le comunicazioni obbligatorie dovute dai soggetti che intendono apporre il visto di conformità.

Indice

1. Premessa
2. Accessibilità del servizio e documentazione di supporto
3. Soggetti legittimati e requisiti preliminari di accesso
4. Le funzionalità della nuova procedura
5. Modalità organizzative e dati dell’assicurazione
6. Gestione delle variazioni, del rinnovo e della rinuncia
7. Da quando è obbligatorio l’utilizzo del servizio telematico

1. Premessa

Il Provvedimento n. 259305/2026 del Direttore dell’Agenzia delle Entrate ha stabilito le modalità che i professionisti che intendono apporre il visto di conformità saranno tenuti ad utilizzare a partire dall’11 gennaio 2027. Termina l’era delle comunicazioni via PEC, per lasciare spazio ad una nuova procedura informatica denominata “Vi.diCo.Web – Visto di conformità”.

L’intervento si colloca nel solco delineato dall’art. 22 del D.Lgs. 8 gennaio 2024, n. 1 in materia di razionalizzazione e rafforzamento dei servizi digitali dell’Amministrazione finanziaria, nonché dell’art. 38, comma 5, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78.

L’intento è quello di proseguire sulla strada della digitalizzazione, applicata, in questo caso, ai fini della gestione dei processi di acquisizione e trattamento delle comunicazioni che i professionisti sono tenuti ad inoltrare per esercitare la facoltà di rilasciare il visto di conformità di cui all’art. 35, comma 3, del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, secondo le modalità stabilite dall’art. 21 del Decreto del Ministro delle Finanze 31 maggio 1999, n. 164.

2. Accessibilità del servizio e documentazione di supporto

Il servizio online “Vi.diCo.Web – Visto di conformità” è già attualmente disponibile. I professionisti possono accedere alla procedura direttamente tramite la pagina dedicata del portale istituzionale dell’Agenzia delle Entrate al seguente indirizzo: https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/visto-di-conformita-web.

Nella medesima pagina web l’Amministrazione finanziaria ha messo a disposizione dei professionisti due utili documenti di ausilio e consultazione:

  1. il “Memorandum ad uso dei professionisti” (aggiornato a febbraio 2021), che costituisce una guida di natura normativa sul visto di conformità;
  2. la “Guida operativa alla procedura web Vi.diCo.Web – Visto di conformità” (pubblicata ad ottobre 2026), che illustra nel dettaglio l’utilizzo pratico dell’applicativo.

Mentre il Memorandum offre una ricognizione complessiva della disciplina del visto di conformità (esaminando i presupposti di legittimazione, i limiti di compensazione verticale ed orizzontale dei crediti IVA e delle imposte dirette, i requisiti soggettivi dell’art. 8 del D.M. n. 164/1999, le garanzie assicurative e il regime sanzionatorio di cui all’art. 39 del D.Lgs. n. 241/1997), la nuova Guida operativa rappresenta il manuale d’uso pratico cui fare riferimento per la compilazione e la trasmissione telematica delle comunicazioni.

3. Soggetti legittimati e requisiti preliminari di accesso

In conformità a quanto disposto dall’art. 35, comma 3, del D.Lgs. n. 241/1997, la comunicazione preventiva mediante la procedura “Vi.diCo.Web” può essere presentata da:

  • soggetti iscritti nell’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili;
  • soggetti iscritti nell’Albo dei Consulenti del Lavoro;
  • soggetti iscritti, alla data del 30 settembre 1993, nei ruoli dei periti ed esperti tenuti dalle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura per la sub-categoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti, ovvero di diploma di ragioneria.

Per poter accedere ed operare all’interno di “Vi.diCo.Web”, il professionista deve preventivamente autenticarsi nell’area riservata dell’Agenzia delle Entrate utilizzando una delle seguenti identità digitali riconosciute:

  • SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale);
  • CIE (Carta d’Identità Elettronica);
  • CNS (Carta Nazionale dei Servizi);
  • Credenziali Entratel o Fisconline.

OSSERVA – Il professionista deve risultare già in possesso dell’abilitazione alla trasmissione telematica delle dichiarazioni (servizio Entratel) al momento dell’invio della comunicazione, trattandosi di un requisito essenziale per il successivo inserimento e abbinamento nell’elenco informatizzato dei soggetti abilitati.

4. Le funzionalità della nuova procedura

La nuova procedura “Vi.diCo.Web” guida l’utente passo dopo passo nella compilazione della comunicazione, verificando in tempo reale la presenza dei dati obbligatori.

Accedendo alla dashboard principale dell’applicativo, il professionista ha a disposizione cinque macro-funzionalità:

  1. Invio nuova comunicazione: per predisporre e trasmettere la comunicazione iniziale ai sensi dell’art. 21 del D.M. 31 maggio 1999, n. 164;
  2. Integrazione comunicazione: per completare o integrare una pratica già inviata, sia di propria iniziativa sia a seguito di una specifica richiesta da parte della Direzione Regionale competente;
  3. Comunicazione variazioni: per aggiornare – entro il termine di 30 giorni dalla data in cui si sono verificate – i dati anagrafici, gli elementi, gli atti o le garanzie assicurative;
  4. Comunicazione rinuncia: per notificare la volontà di rinunciare all’esercizio della facoltà di apposizione del visto di conformità;
  5. Elenco comunicazioni e consultazione: per monitorare lo stato di lavorazione della pratica, scaricare le ricevute di protocollazione e verificare l’iscrizione nell’elenco informatizzato dei professionisti abilitati ad apporre il visto di conformità.

Sotto il profilo dei contenuti, la compilazione della comunicazione richiede l’inserimento dei dati anagrafici, del codice fiscale, della partita IVA, del domicilio fiscale e l’indicazione degli ulteriori luoghi ove viene esercitata l’attività professionale.

Viene inoltre richiesta l’attestazione del possesso dei necessari requisiti professionali, ossia l’indicazione dell’Albo o Ordine professionale di appartenenza con il relativo numero di iscrizione – ovvero, per i periti ed esperti tributari, ruolo camerale al 30 settembre 1993 e titolo di studio – unitamente alle dichiarazioni sostitutive sull’insussistenza di provvedimenti di sospensione dall’Ordine e sulla sussistenza dei requisiti soggettivi di idoneità di cui all’art. 8, comma 1, del D.M. n. 164/1999.

5. Modalità organizzative e dati dell’assicurazione

La procedura richiede al professionista di selezionare uno o più profili specifici in base alla modalità organizzativa con cui intende trasmettere le dichiarazioni vistate:

  • Professionista individuale;
  • Professionista socio di un’associazione tra professionisti;
  • Professionista socio di una società di servizi (della quale possegga, da solo o unitamente ad altri professionisti abilitati, la maggioranza assoluta del capitale sociale);
  • Professionista dipendente di una struttura di servizi alle imprese (ex art. 2 del D.M. 18 febbraio 1999);
  • Professionista socio di una STP (società tra professionisti).

Sulla base della selezione effettuata, il sistema adatta dinamicamente i campi di compilazione, richiedendo i dati identificativi della struttura (ragione sociale, codice fiscale, dati dei soci, componenti del CdA e del collegio sindacale ove presente) e l’indicazione delle specifiche attività ad essa affidate.

Viene inoltre richiesto l’inserimento delle garanzie assicurative prescritte dall’art. 22 del D.M. n. 164/1999. Il professionista deve indicare:

  • la compagnia assicuratrice e il numero di polizza;
  • la data di stipula, la decorrenza e la data di scadenza della copertura;
  • il massimale assicurato, che deve essere adeguato al volume dei visti rilasciati e comunque non inferiore a 3.000.000,00 di euro;
  • i dati relativi alla quietanza di pagamento del premio;
  • la specifica spunta nell’apposito riquadro qualora si intenda apporre il visto di conformità anche sui modelli 730 (copertura delle sanzioni ex art. 39, comma 1, lett. a, del D.Lgs. n. 241/1997).

Tutti i documenti a supporto (copia della polizza, quietanze, dichiarazioni sostitutive relative all’insussistenza di sospensioni dall’Ordine e al possesso dei requisiti soggettivi ex art. 8 del D.M. n. 164/1999, ed eventuali patti parasociali per le STP) devono essere allegati in formato digitale esclusivamente nei formati ammessi: PDF, P7M, JPG/JPEG o TIFF.

6. Gestione delle variazioni, del rinnovo e della rinuncia

Ai sensi dell’art. 21, comma 3, del D.M. n. 164/1999 ogni modifica apportata ai dati già dichiarati (es. rinnovo annuale della polizza RC, variazione dell’indirizzo di studio, modifiche nella compagine sociale) deve essere comunicata entro 30 giorni dal suo verificarsi.

Attraverso la piattaforma, il professionista che deve comunicare una variazione troverà campi precompilati riportanti le informazioni precedentemente trasmesse e quindi dovrà aggiornare solo quelli oggetto di modifica e caricare i relativi allegati (es. la nuova quietanza di pagamento del premio assicurativo), senza dover reintrodurre le informazioni invariate.

Qualora il professionista decida di cessare l’attività di apposizione del visto, la funzione “Rinuncia” permette di formalizzare la richiesta di cancellazione dall’elenco informatizzato, indicando la data di decorrenza.

Quale che sia la tipologia di comunicazione effettuata, il sistema rilascia una ricevuta telematica di avvenuta trasmissione e attesta l’avvenuta protocollazione da parte della Direzione Regionale dell’Agenzia delle Entrate competente in base al domicilio fiscale del professionista.

ESEMPIO: Al fine di comprendere la portata operativa della nuova procedura, appare opportuno ipotizzare la gestione del rinnovo della polizza assicurativa RC professionale da parte di un professionista iscritto all’Albo dei Dottori Commercialisti.

  • Scenario: il professionista rinnova in data 31 dicembre la polizza RC professionale avente massimale dedicato di 3.000.000,00 euro e provvede contestualmente al pagamento del relativo premio.
  • Adempimento tradizionale: il professionista predisponeva una raccomandata A/R o un messaggio PEC da indirizzare alla Direzione Regionale competente, allegando la scansione della quietanza e della dichiarazione sostitutiva ex D.P.R. 445/2000.
  • Adempimento telematico tramite “Vi.diCo.Web”: entro il termine di 30 giorni (ossia entro il 30 gennaio successivo), il professionista accede all’area riservata dell’Agenzia delle Entrate, seleziona la funzione di variazione su “Vi.diCo.Web”, aggiorna la data di scadenza della garanzia nel modulo precompilato e carica il file PDF della nuova quietanza. Il sistema rilascia immediatamente la ricevuta con il numero di protocollo della Direzione Regionale, confermando senza soluzione di continuità il mantenimento dell’iscrizione nell’elenco informatizzato.

7. Da quando è obbligatorio l’utilizzo del servizio telematico

Il Provvedimento 22 settembre 2026, n. 259305 prevede una scansione temporale distinta tra la fase di prima attivazione e la decorrenza dell’obbligo telematico diffuso:

  1. Fino al 10 gennaio 2027, il servizio online si affianca ai canali tradizionali, per consentire agli intermediari un avvicinamento graduale alle nuove modalità.
  2. Obbligo di canale esclusivo: a decorrere dall’11 gennaio 2027, la presentazione della comunicazione preventiva, la trasmissione delle variazioni e la notifica della rinuncia dovranno avvenire esclusivamente tramite il servizio online “Vi.diCo.Web”. Da tale data, qualsiasi comunicazione inoltrata tramite canali differenti sarà priva di efficacia.

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