Bollo auto 2027: esenzione per persone fisiche su un solo veicolo
Il D.L. 17 settembre 2026, n. 162 introduce, limitatamente al 2027, un’esenzione dalla tassa automobilistica per le persone fisiche con riferimento a determinate categorie di veicoli. L’agevolazione riguarda le autovetture a benzina o gasolio, anche ibride, con potenza non superiore a 80 kW, nonché motocicli e ciclomotori alimentati a benzina, ma con regole specifiche in presenza di più veicoli.
Il beneficio può essere riconosciuto per un solo mezzo e si applica esclusivamente ai versamenti del bollo con scadenza ordinaria compresa tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2027.
Indice
1. Una nuova esenzione limitata all’anno 2027
2. Chi può beneficiare dell’esenzione
3. Quali autovetture rientrano nell’agevolazione
4. Un solo veicolo esente per ciascun contribuente
5. Motocicli e ciclomotori: esenzione subordinata all’assenza di un’auto agevolabile
6. L’esenzione non riguarda qualsiasi bollo pagato nel 2027
7. Regioni a statuto speciale e Province autonome
8. Tabella di sintesi della disciplina
1. Una nuova esenzione limitata all’anno 2027
Tra le misure contenute nel D.L. 17 settembre 2026, n. 162 (pubblicato in G.U. n. 216 del 17 settembre 2026), recante disposizioni urgenti di sostegno economico e di contenimento degli effetti dell’aumento dei costi dei carburanti, assume particolare rilievo l’intervento sulla tassa automobilistica.
L’art. 2 del D.L. 162/2026 prevede infatti un’esenzione dal bollo auto dovuto nel 2027 a favore delle persone fisiche, ma circoscritta a specifiche categorie di veicoli e con il limite di un solo mezzo per contribuente.
ATTENZIONE: La misura non è collegata a requisiti reddituali o patrimoniali e non richiede il possesso di un determinato ISEE. La condizione soggettiva rilevante è che il soggetto passivo del tributo sia una persona fisica.
2. Chi può beneficiare dell’esenzione
L’agevolazione può interessare tutti i soggetti passivi persone fisiche tenuti al pagamento della tassa automobilistica.
A tal fine resta utile il richiamo all’art. 5, comma 32, del D.L. 953/1982, che individua tra i soggetti obbligati coloro che risultano, in relazione al veicolo, iscritti al Pubblico registro automobilistico in qualità di:
- proprietari;
- usufruttuari;
- acquirenti con patto di riservato dominio;
- utilizzatori in locazione finanziaria;
- utilizzatori in locazione a lungo termine senza conducente.
ATTENZIONE: L’esenzione, quindi, non è riservata esclusivamente al proprietario in senso stretto, ma può operare anche in presenza di altri titoli giuridici che attribuiscono la soggettività passiva ai fini del bollo.
3. Quali autovetture rientrano nell’agevolazione
Per le autovetture il beneficio spetta in presenza di due condizioni principali:
- il veicolo deve essere alimentato a benzina o gasolio, anche in combinazione con altre fonti di propulsione, e
- deve avere una potenza non superiore a 80 kW (la soglia degli 80 kW assume quindi un ruolo decisivo: le autovetture che superano tale potenza restano escluse dall’agevolazione).
Rientrano pertanto, in linea di principio, anche le autovetture ibride nelle quali la motorizzazione a benzina o gasolio sia combinata con altra fonte di alimentazione.
ATTENZIONE: È inoltre richiesto che il veicolo sia regolarmente assicurato.
4. Un solo veicolo esente per ciascun contribuente
Uno degli aspetti più importanti della disciplina è rappresentato dal limite quantitativo.
ATTENZIONE: Ogni contribuente può beneficiare dell’esenzione con riferimento a un solo veicolo.
Se una persona fisica risulta soggetto passivo per più autovetture con potenza non superiore a 80 kW, il veicolo agevolato non può essere scelto liberamente. L’esenzione deve essere applicata all’autovettura di minore potenza.
Nel caso in cui due o più autovetture abbiano la medesima potenza, il criterio cambia: il beneficio compete al veicolo per il quale sarebbe dovuto il bollo di importo inferiore.
5. Motocicli e ciclomotori: esenzione subordinata all’assenza di un’auto agevolabile
La disciplina comprende anche motocicli e ciclomotori alimentati a benzina, anche quando la propulsione sia combinata con altra fonte energetica. Per questi mezzi non è previsto un limite massimo di potenza analogo agli 80 kW stabiliti per le autovetture.
La loro agevolazione è però subordinata a una condizione fondamentale: il contribuente non deve possedere alcuna autovettura che possa beneficiare dell’esenzione.
Ne deriva una sorta di ordine di priorità tra le categorie di veicoli.
| ESEMPIO PRATICO Se, ad esempio, una persona possiede contemporaneamente:
l’esenzione spetta all’autovettura, mentre per il motociclo il bollo rimane dovuto. |
Diversa è l’ipotesi in cui l’autovettura posseduta abbia, ad esempio, una potenza pari a 100 kW. Non essendo agevolabile l’auto, il contribuente può beneficiare dell’esenzione sul motociclo, sempre nel rispetto delle altre condizioni.
ATTENZIONE: Anche nel caso dei motocicli vale il principio del singolo veicolo agevolato. Se il contribuente possiede più motocicli potenzialmente interessati dal beneficio, l’esenzione si applica a quello di minore potenza. Qualora più motocicli abbiano la stessa potenza, assume rilievo l’importo della tassa automobilistica: il beneficio compete al mezzo per il quale sarebbe dovuto il bollo di ammontare inferiore.
ATTENZIONE: Per i ciclomotori il criterio di selezione è invece differente. Se il soggetto passivo possiede più ciclomotori potenzialmente agevolabili, l’esenzione è riconosciuta al veicolo con la data di prima immatricolazione più remota.
| ESEMPI PRATICI Una persona fisica possiede due auto, rispettivamente da 55 kW e 75 kW. Entrambe rientrano astrattamente nella soglia prevista dalla norma, ma l’esenzione compete soltanto all’auto da 55 kW. * * * Se il contribuente possiede invece due auto entrambe da 70 kW, occorre confrontare l’importo del bollo: sarà esentata quella per la quale la tassa sarebbe inferiore. * * * Nel caso di un’auto da 65 kW e di un motociclo, l’esenzione viene attribuita all’autovettura e la tassa sulla moto resta dovuta. * * * Se, al contrario, l’auto posseduta ha una potenza pari a 95 kW, questa non può beneficiare della misura. In presenza di una moto agevolabile, l’esenzione potrà quindi essere riconosciuta a quest’ultima. |
6. L’esenzione non riguarda qualsiasi bollo pagato nel 2027
La misura ha carattere temporaneo e opera esclusivamente per il 2027.
Più precisamente, l’esenzione si applica ai versamenti della tassa automobilistica il cui termine ordinario di pagamento cade tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2027.
Il criterio da osservare è quindi quello della scadenza ordinaria del tributo e non, in senso generico, quello dell’anno in cui materialmente viene effettuato il pagamento.
Di conseguenza, eventuali versamenti eseguiti nel 2027 ma riferiti a scadenze ordinarie collocate in un diverso periodo non rientrano automaticamente nella nuova agevolazione.
7. Regioni a statuto speciale e Province autonome
La disciplina contempla anche l’applicazione dell’esenzione nei territori dotati di autonomia speciale.
Per le Regioni a statuto speciale e per le Province autonome di Trento e Bolzano, tuttavia, l’operatività del beneficio è subordinata alla stipula di uno specifico accordo con l’autonomia titolare del tributo.
La verifica territoriale assume quindi rilievo per i contribuenti residenti nelle aree interessate.
8. Tabella di sintesi della disciplina
| Profilo | Regola |
|---|---|
| Norma | Art. 2, D.L. 17 settembre 2026, n. 162 |
| Periodo agevolato | Versamenti con scadenza ordinaria dal 1° gennaio al 31 dicembre 2027. |
| Beneficiari | Persone fisiche. |
| Requisiti reddituali o ISEE | Non previsti. |
| Numero massimo di veicoli agevolabili | Uno per contribuente. |
| Autovetture | Benzina o gasolio, anche ibride, fino a 80 kW. |
| Motocicli | Benzina, anche combinata con altra fonte, senza limite di potenza. |
| Ciclomotori | Benzina, anche combinata con altra fonte. |
| Auto + moto agevolabile | Prevale l’autovettura. |
| Più autovetture | Esente quella di minore potenza. |
| Auto con stessa potenza | Esente quella con bollo teorico più basso. |
| Più motocicli | Esente quello di minore potenza. |
| Moto con stessa potenza | Esente quella con bollo teorico più basso. |
| Più ciclomotori | Esente quello con prima immatricolazione più remota. |
| Condizione comune | Veicolo regolarmente assicurato. |
| Regioni speciali e Province autonome | Applicazione previo accordo. |
