Blocco pagamenti PA: soglia di debito a 5.000 euro per i professionisti
Il decreto Fiscale n. 38/2026 corregge il tiro sui pagamenti della pubblica amministrazione ai professionisti. Il blocco scatterà solo se il professionista ha un debito fiscale a ruolo pari o superiore a 5.000 euro.
Viene così superata la rigida regola introdotta dalla legge di Bilancio 2026, che bloccava i compensi a fronte di pendenze erariali di “qualunque ammontare”. Resta tuttavia un’anomalia procedurale: a differenza di quanto accade per le imprese, i professionisti subiranno comunque controlli preventivi “a tappeto”, indipendentemente dall’ammontare della parcella.
Indice
1. Nuovo regime per i pagamenti della PA ai professionisti
2. Professionisti e imprese a confronto
3. L’evoluzione normativa per i professionisti: dal blocco totale alla nuova soglia
4. Cosa accade se il debito del professionista supera i 5.000 euro
5. L’anomalia dei controlli sugli importi sottosoglia
1. Nuovo regime per i pagamenti della PA ai professionisti
L’art. 2-ter del D.L. 38/2026 ha introdotto un’attesa correzione al regime dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni nei confronti dei professionisti. L’istituto del blocco dei pagamenti, disciplinato dall’art. 48-bis del D.P.R. 602/1973, rappresenta lo strumento attraverso il quale lo Stato e le società a prevalente partecipazione pubblica si assicurano che i propri fornitori siano in regola con il Fisco prima di liquidare loro i corrispettivi dovuti.
Recentemente, la legge di Bilancio 2026 (Legge 199/2025) era intervenuta su questa norma inserendo il nuovo comma 1-ter al citato art. 48-bis, prevedendo, a decorrere dal 15 giugno 2026, una disciplina estremamente restrittiva, riservata in via esclusiva ai compensi spettanti agli esercenti arti e professioni. La disposizione originaria, infatti, imponeva alla pubblica amministrazione di bloccare il pagamento della parcella in presenza di cartelle esattoriali per debiti di “qualunque ammontare”.
2. Professionisti e imprese a confronto
Per comprendere appieno la portata della novità e la disparità di trattamento creatasi con i professionisti, occorre richiamare quanto normativamente previsto per le imprese.
L’art. 48-bis, comma 1, disciplina la regola base applicabile alla generalità dei fornitori della PA. Tale disposizione stabilisce che le pubbliche amministrazioni, prima di effettuare un pagamento a qualunque titolo, si attivano per controllare la posizione del creditore solo se il mandato di pagamento da effettuare (il bonifico in uscita) è di importo superiore a 5.000 euro. In tal caso, verificano se il beneficiario risulta inadempiente all’obbligo di versamento derivante da cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a 5.000 euro.
Il meccanismo per le imprese è quindi fondato su una “doppia soglia” di 5.000 euro:
- l’ammontare del mandato di pagamento della PA: il controllo preventivo si attiva solo per singoli pagamenti in uscita superiori a 5.000 euro;
- il debito erariale: qualora il pagamento in uscita dalla PA superi i 5.000 euro e dal controllo emerga un debito fiscale, questo deve a sua volta essere pari o superiore a 5.000 euro per far scattare il blocco. In questo caso, l’ente pubblico non procede al pagamento e segnala la circostanza all’agente della riscossione.
3. L’evoluzione normativa per i professionisti: dal blocco totale alla nuova soglia
L’impianto originario introdotto dalla legge 199/2025 (comma 1-ter) aveva imposto agli esercenti arti e professioni regole ancora più stringenti di quelle previste per le imprese.
Da un lato, imponeva alla PA di controllare lo stato debitorio dei professionisti “anche al pagamento di importi fino a 5.000 euro”. Dall’altro, stabiliva che la PA verificasse se il professionista fosse inadempiente per una o più cartelle di pagamento “di qualunque ammontare”.
Con l’art. 2-ter del D.L. 38/2026, il legislatore è intervenuto per mitigare questo secondo aspetto, parificando le regole d’importo debitorio a quelle delle aziende. Le parole “di qualunque ammontare” sono state sostituite con la previsione di un “ammontare complessivo pari almeno a cinquemila euro“.
ATTENZIONE – Ne consegue che, per i pagamenti ai professionisti a partire dal 15 giugno 2026, il blocco del corrispettivo da parte della pubblica amministrazione scatterà solo se l’inadempimento fiscale complessivo a carico del lavoratore autonomo raggiunge o supera la soglia di 5.000 euro di debito.
4. Cosa accade se il debito del professionista supera i 5.000 euro
Se dalla verifica telematica la PA rileva che il professionista ha un debito erariale a ruolo pari o superiore a 5.000 euro, la norma prevede un’azione diretta e immediata: le amministrazioni “sono tenute a procedere, direttamente in base all’esito della verifica”, a decurtare la parcella e riversare il corrispettivo in due precise direzioni:
- in favore dell’agente della riscossione, fino a concorrenza dell’intero debito risultante dalla verifica telematica;
- in favore del beneficiario (il professionista), pagando esclusivamente nei limiti delle somme che eventualmente eccedono l’ammontare del predetto debito fiscale.
In sintesi, l’ente pubblico opera come un esattore per conto del Fisco: trattiene l’importo della cartella esattoriale direttamente dalla fattura, lo versa all’Agente della Riscossione per saldare il debito, ed eroga al professionista solo il residuo, qualora presente.
5. L’anomalia dei controlli sugli importi sottosoglia
Il D.L. 38/2026 è intervenuto esclusivamente sulla soglia del debito fiscale che innesca il blocco, ma ha tralasciato la prima parte del comma 1-ter. Rimane quindi intatta la previsione per cui le pubbliche amministrazioni devono avviare la verifica telematica per le parcelle dei professionisti “anche al pagamento di importi fino a 5.000 euro”.
OSSERVA – Per il professionista, quindi, il controllo scatta in ogni caso, indipendentemente dall’importo da incassare.
Quanto sopra lascia perplessi, come peraltro evidenziato anche dal Dossier del Servizio Bilancio della Camera dei Deputati, posto che per gli importi sottosoglia viene effettuato un controllo del tutto inutile.
Ad esempio, la PA dovrà impiegare tempo e risorse per controllare preventivamente il pagamento di una parcella di modico importo, ad esempio di 500 euro. Se dalla verifica dovesse emergere che il professionista ha un debito di 3.000 euro, l’ente non potrà in alcun modo trattenere quella somma o sospendere il pagamento, poiché il debito non raggiunge la nuova soglia minima di 5.000 euro prescritta dal D.L. 38/2026 per poter azionare il blocco.
Ne discende che l’iter procedurale risulta inutilmente farraginoso, quando sarebbe stato sufficiente allineare le disposizioni a quelle previste per le imprese, sia a livello di soglia di verifica che a livello di soglia di blocco dei pagamenti.
