Transazione e imposta di registro

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La transazione è il contratto con cui le parti (transigenti), facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite già cominciata o prevengono una lite che può sorgere tra loro (art. 1965 del Codice civile). Con le reciproche concessioni si possono creare, modificare o estinguere anche rapporti diversi da quello che ha formato l’oggetto della pretesa e della contestazione delle parti. A seconda della tipologia di transazione non si deve trascurare l’assoggettamento o meno della stessa ad imposta di registro, che in presenza di transazioni escluse da IVA torna applicabile in misura proporzionale del 3%.

Ciò premesso si evidenzia che l’oggetto della transazione non è il rapporto o la situazione giuridica cui si riferisce la discorde valutazione delle parti, ma la lite cui questa ha dato luogo o può dar luogo, e che le parti stesse intendono eliminare mediante reciproche concessioni – che possono consistere anche in una bilaterale e congrua riduzione delle opposte pretese – in modo da realizzare un regolamento di interessi sulla base di un quid medium tra le prospettazioni iniziali (Corte di Cassazione sentenza n. 7999 del 1° aprile 2010; Commissione tributaria centrale decisione n. 3419 del 29 novembre 1993).

Tipologie di transazione
Transazione semplice Tale transazione comporta la reciproca rinuncia ovvero il contestuale ridimensionamento delle pretese originarie.
Si pensi ad esempio ad una controversia concernente la fornitura di merce mediante le parti, facendo una transazione, si accordano per un pagamento di denaro a titolo forfetario, quindi, inferiore rispetto al valore fatturato in origine.
Transazione novativa Tale ipotesi si verifica nei casi in cui risulti una situazione di oggettiva incompatibilità tra il rapporto preesistente e quello originato dall’accordo transattivo, di guisa che dall’atto sorgano reciproche obbligazioni oggettivamente diverse da quelle preesistenti.
Si ha transazione novativa qualora sussistano contestualmente due elementi, uno di natura oggettiva e uno di natura soggettiva:

  • sul piano oggettivo è necessario che le parti, onde risolvere o prevenire una lite, siano addivenute ad una rinunzia reciproca, anche parziale, alle proprie pretese, volta a modificare, estinguendola, la situazione negoziale precedente e ad instaurarne una nuova, affinché tra i due rapporti, il vecchio e il nuovo, vi sia una situazione di obiettiva incompatibilità;
  • sul piano soggettivo “è necessario che sussista una inequivoca manifestazione di volontà delle parti in tal senso, ovvero che esse abbiano palesato il loro intento di instaurare tra loro un nuovo rapporto e di estinguere quello originario, dando a tale volontà forma e contenuto adeguati” (Corte di Cassazione sentenze: n. 4455 del 28 febbraio 2006; n. 8101 del 6 aprile 2006).

Conseguentemente, per poter determinare il carattere novativo o conservativo di una transazione, va accertato se le parti, nel comporre l’originario rapporto litigioso, abbiano inteso, o meno, addivenire alla conclusione di un nuovo rapporto diretto a costituire, in sostituzione di quello precedente, nuove autonome situazioni.

Transazione endoprocessuale ed extraprocessuale Tale transazione si ha qualora la stessa avvenga nell’ambito del processo, nel qual caso l’accordo deve ritenersi provato senza ulteriore esigenza probatoria oppure avere natura extraprocessuale; in tale ipotesi, ove è ammessa dalle parti, si verificano gli stessi effetti della prima in quanto sono pacifici e condivisi gli elementi del negozio giuridico.

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