Imposta di registro: disposizioni antielusive con effetto retroattivo

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La Legge di Bilancio 2018 (Legge n. 205/2017) ha modificato gli artt. 20 e 53-bis del DPR n. 131/1986 e ha sancito l’applicabilità dell’art. 10-bis della Legge n. 212/2000 (norma antiabuso generale) nell’ambito dell’imposta di registro.

Nel dettaglio:

  • l’art. 20 del DPR n. 131/1986, come risultante dopo le modifiche della Legge di Bilancio 2018, stabilisce che l’atto portato alla registrazione deve essere interpretato – e quindi tassato ai fini dell’imposta di registro – sulla base dei soli elementi desumibili dall’atto medesimo, senza tenere conto di atti collegati o elementi extra-testuali;
  • la Legge di Bilancio 2018 ha inoltre integrato l’art. 53-bis del DPR n. 131/1986 inserendo il rinvio all’art. 10-bis della Legge n. 212/2000.

In applicazione delle nuove norme, ad esempio, non è più possibile né per l’Agenzia delle Entrate né per la giurisprudenza riqualificare gli atti di conferimento di immobili o di aziende, seguiti da cessione di quote, in atti di cessione di immobili o di aziende, se non facendo applicazione della disciplina dell’abuso del diritto di cui al citato art. 10-bis della L. n. 212/2000.

Si evidenzia che l’Agenzia delle Entrate, in sede di incontro con la stampa specializzata nel febbraio 2018, escludendo di qualificare la disposizione come norma di interpretazione autentica, aveva ritenuto di dover limitare l’applicabilità della nuova disposizione alle attività di liquidazione effettuate dagli uffici a decorrere dal 1° gennaio 2018, escludendo quindi l’applicabilità delle disposizioni agli avvisi di accertamento/liquidazione emanati prima della suddetta data.

Attenzione: la Legge di Bilancio 2019 ha stabilito invece che quanto contenuto nella Legge di Bilancio 2018 è da qualificare come interpretazione autentica, e quindi con effetti retroattivi, o per meglio dire valevoli anche per il passato (per gli atti di liquidazione emessi dall’Agenzia delle Entrate prima del 1° gennaio 2018).

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