Tax free shopping: dal 2024 la soglia scende a 70 euro

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Sostenere la ripresa della filiera del turismo nazionale e potenziare il rilancio a livello internazionale della attrattività turistica italiana. Con questa finalità la legge di Bilancio 2024 (Legge 30 dicembre 2023, n. 213) riduce la soglia minima per accedere al regime del c.d. “Tax free shopping”, con effetto sulle cessioni poste in essere dal 1° febbraio 2024.

Indice

1. Il regime del Tax free shopping
2. Novità per le cessioni effettuate dal 1° febbraio 2024
3. Profili operativi

1. Il regime del Tax free shopping

Innanzitutto, risulta opportuno ricordare che l’art. 38-quater del D.P.R. n. 633/1972 (regime del c.d. Tax free shopping) stabilisce che le cessioni di beni a soggetti privati domiciliati o residenti fuori della UE possono essere fatturate senza l’applicazione dell’IVA in presenza di determinate condizioni.

In particolare:

    • che i beni escano dal territorio della UE, nei bagagli personali del cessionario extra-UE (condizione che comprende sia l’ipotesi di “bagaglio appresso”, sia quella di “bagaglio non accompagnato”), entro il 3° mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione e che la fattura con il visto della dogana di uscita sia restituita al cedente nazionale entro il 4° mese successivo all’effettuazione dell’operazione;
    • che i beni acquistati siano destinati all’uso personale ovvero familiare del cessionario extra-UE. La Risoluzione n. 58/E dell’11 aprile 1997 ha precisato che i beni devono essere privi, in via generale, di qualsiasi interesse commerciale; inoltre, i beni possono riguardare anche eventuali familiari del viaggiatore con lui non viaggianti. Con riferimento alla tipologia di beni, la Circolare n. 145/E del 10 giugno 1998 ha individuato le seguenti categorie merceologiche (ancorché l’elenco non sia esaustivo):
      • abbigliamento, calzature, pelletterie ed accessori;
      • piccoli mobili, oggetti di arredamento e uso domestico;
      • articoli sportivi;
      • oggetti di oreficeria/ gioielleria;
      • apparecchi radiotelevisivi ed accessori;
      • alimentari;
      • giocattoli;
      • computer ed accessori;
      • strumenti ed accessori musicali;
      • apparecchi di telefonia;
      • cosmetici;
      • accessori per autoveicoli;
      • prodotti alcolici e vitivinicoli;
    • che l’importo complessivo della spesa doveva essere superiore, fino all’attuale modifica, ad euro 154,94 comprensivo di IVA.

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2. Novità per le cessioni effettuate dal 1° febbraio 2024

Ora, la legge di Bilancio 2024 (Legge 30 dicembre 2023, n. 213, art. 1, comma 77), modificando il citato art. 38-quater, comma 1, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, ha ridotto da 300 mila lire (euro 154,95) a 70 euro, con effetto per le cessioni effettuate dal 1° febbraio 2024, il valore minimo delle cessioni di beni destinati all’uso personale o familiare, da trasportarsi nei bagagli personali fuori del territorio doganale dell’Unione Europea, ceduti a soggetti domiciliati o residenti fuori della medesima UE, al di sopra del quale non è dovuto il pagamento dell’IVA.

Tutto ciò allo scopo di incentivare le vendite soggette al regime del Tax free shopping.

3. Profili operativi

Dal punto di vista operativo per le cessioni effettuate a cessionari privati domiciliati o residenti extra-UE (operazioni Tax free shopping), a determinate condizioni, il cedente nazionale procede, in via alternativa:

  • all’emissione della fattura con l’applicazione della non imponibilità IVA;
  • all’emissione della fattura con applicazione dell’IVA propria dei beni ceduti, con successivo rimborso dell’IVA al cessionario extra-UE da parte del cedente ovvero da apposita società specializzata di tax refund.

Attenzione – Si ricorda, infine, che tale disposizione normativa non torna applicabile alle prestazioni di servizi. Conseguentemente l’IVA addebitata sui servizi rimane definitivamente a carico del committente privato extra-UE.

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