Split payment: i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

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La CM n. 27/E del 7 novembre 2017 ha fornito importanti chiarimenti in merito alla portata del “nuovo” split payment, di cui all’art. 17-ter del DPR n. 633/1972, che torna applicabile alle fatture emesse dal 1° luglio 2017 nei confronti di determinati soggetti. I chiarimenti sono arrivati, di fatto, soltanto dopo 5 mesi dall’entrata in vigore della disposizione normativa. Tenendo conto di questo ritardo la CM n. 27/E/2017 ha precisato che non si applicano sanzioni nei confronti dei fornitori che hanno commesso irregolarità nell’applicazione dello split payment fino al 7 novembre 2017, sempre che l’imposta sia stata assolta. Dopo tale data, invece, i fornitori devono regolarizzare le fatture emesse con erronea applicazione dell’IVA ordinaria, o erronea indicazione della scissione dei pagamenti, emettendo una nota di variazione e un nuovo documento contabile.

Ambito soggettivo dello split payment per le fatture emesse dal 1° luglio al 31 dicembre 2017

Rientrano:

  • le Pubbliche Amministrazioni (PA) per le quali è obbligatorio emettere fattura elettronica (Decreto del 13 luglio 2017). L’elenco corrisponde a quello dell’Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA) sul sito www.indicepa.gov.it. Rimangono però esclusi i soggetti classificati nella categoria dei “Gestori di pubblici servizi” (articolo 57-bis, comma 1, del D.Lgs. 82/2005).
  • le società:
    – controllate direttamente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai ministeri, attraverso il controllo di diritto o di fatto (art. 2359, primo comma, nn. 1) e 2, cod. civ.);
    – controllate direttamente dalle regioni, province, città metropolitane, comuni, unioni di comuni attraverso il controllo di diritto (art. 2359, primo comma, n. 1), cod. civ.);
    – quotate inserite nell’indice FTSE MIB della Borsa italiana;
    – controllate direttamente o indirettamente attraverso il solo controllo di diritto (art. 2359, primo comma, n. 1), cod. civ.) dalle società a controllo pubblico di cui alle precedenti lettere a) e b) anche se quotate.

La CM n. 27/E/2017 ha chiarito che a seguito della pubblicazione definitiva sul sito del Dipartimento delle Finanze (www.finanze.it) degli elenchi contenenti l’indicazione puntuale dei soggetti riconducibili all’ambito di applicazione dello split payment, non è più necessaria l’attestazione, prevista unicamente in sede di prima applicazione della norma.

Ambito soggettivo dello split payment per le fatture emesse dal 1° gennaio 2018 (art. 3 del DL n. 148/2017)

Rientrano (nuovo comma 1-bis dell’art. 17-ter del DPR n. 633/1972):

0a) enti pubblici economici nazionali, regionali e locali, comprese le aziende speciali e le aziende pubbliche di servizi alla persona;
0b) fondazioni partecipate da amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 per una percentuale complessiva del fondo di dotazione non inferiore al 70%;
a) società controllate, ai sensi dell’articolo 2359, primo comma, n. 2), del codice civile, direttamente dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e dai Ministeri;
b) società controllate direttamente o indirettamente, ai sensi dell’articolo 2359, primo comma, n. 1), del codice civile, da amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 o da enti e società di cui alle lett. 0a), 0b), a) e c);
c) società partecipate, per una percentuale complessiva del capitale non inferiore al 70%, da amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 o da enti e società di cui alle lettere 0a), 0b), a) e b);
d) società quotate inserite nell’indice FTSE MIB della Borsa italiana identificate agli effetti dell’imposta sul valore aggiunto; con il decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze di cui al comma 1 può essere individuato un indice alternativo di riferimento per il mercato azionario.

Ambito oggettivo di applicazione dello split payment

Sono soggette a split payment tutte le cessioni di beni e prestazioni di servizi, da chiunque rese, anche dai professionisti. Infatti il DL n. 50/2017 ha previsto che lo split payment torna applicabile anche con riferimento ai compensi per prestazioni di servizi resi dai professionisti assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito.

Invece, sono escluse da split payment le operazioni rese da fornitori che applicano regimi speciali IVA quali ad esempio:

  • regime speciale di cui agli artt. 34 e 34-bis del DPR n. 633/1972;
  • regime speciale di cui alla Legge n. 398 del 1991;
  • regime relativo alle attività di intrattenimento ai sensi dell’art. 74 del DPR n. 633/1972;
  • regime applicabile agli spettacoli viaggianti, nonché alle altre attività di cui alla tabella C allegata al DPR n. 633/1972.

Rimangono, esclusi dallo split payment anche gli acquisti per i quali debitore dell’imposta è il soggetto acquirente, in tutti i casi in cui si applica il regime dell’inversione contabile (c.d. reverse charge) come ad esempio:

  • le prestazioni di servizi concernenti il subappalto edile (art. 17, comma 6, lett. a del DPR n. 633/1972);
  • le prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamente relative ad edifici (art. 17, comma 6, lett. a-ter del DPR n. 633/1972);
  • gli acquisti intracomunitari di beni (art. 38 del DL n. 331/1993) o acquisti di servizi (di cui all’art. 7-ter del DPR n. 633/1972) da soggetti UE ovvero extra-UE;
  • i trasferimenti di quote di emissioni di gas a effetto serra (art. 17, comma 6, lett. d-ter);
  • le cessioni di gas e di energia elettrica a un soggetto passivo rivenditore ai sensi dell’art. 7-bis, comma 3, lett. a) del DPR n. 633/1972 (art. 17, comma 6, lett. d-quater);
  • le cessioni di rottami (art. 74 del DPR n. 633/1972).

Inoltre, in base ai chiarimenti forniti dalla circolare dell’Agenzia delle Entrate del 13 aprile 2015, n. 15/E, in tema di split payment nei confronti delle PA, e confermati dalla CM n. 27/E/2017, non torna applicabile il meccanismo dello split payment alle operazioni certificate dal fornitore mediante rilascio della ricevuta fiscale (art. 8 della Legge 10 maggio 1976, n. 249) o dello scontrino fiscale (Legge 26 gennaio 1983, n. 18, e successive modificazioni: art. 12, comma 1, della Legge 30 dicembre 1991, n. 413), oppure non fiscale per i soggetti che si avvalgono della trasmissione telematica dei corrispettivi (art. 1, commi 429 e ss. della Legge 30 dicembre 2004, n. 311). Medesime considerazioni valgono anche per le operazioni certificate mediante fattura semplificata (art. 21-bis del DPR n. 633/1972).

Rimangono escluse dallo split payment anche le cessioni di beni e le prestazioni di servizi non imponibili, esenti o fuori campo IVA, essendo l’assoggettamento all’imposta il presupposto per l’applicazione del sistema.

La CM n. 27/E/2017 ha chiarito che nel caso in cui il fornitore riceva da parte di un acquirente in ambito split payment dichiarazione d’intento per l’applicazione della non imponibilità IVA (art. 8, 1° comma, lett. c) del DPR n. 633/1972) non si applica lo split payment in quanto prevale la non imponibilità IVA.

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