Acconto IVA 2017: novità per i soggetti in split payment
Il prossimo 27 dicembre 2017 scade il termine per il versamento dell’acconto IVA 2017. Sono soggetti obbligati al versamento i soggetti passivi IVA che effettuano le liquidazioni periodiche. Rimangono esclusi dall’obbligo di versamento dell’acconto IVA 2017 i soggetti passivi d’imposta che ricadano all’interno di una delle seguenti situazioni:
- nel caso in cui l’acconto dovuto per l’anno 2017 risulti di importo inferiore ad Euro 103,29;
- qualora la liquidazione periodica dell’ultimo periodo dell’anno precedente a credito o a debito risulti di importo non superiore ad euro 116,72;
- se l’attività del soggetto passivo IVA è iniziata nel corso del 2017;
- se l’attività è cessata nel corso del 2017:
– per i contribuenti con liquidazione IVA mensile: prima del 30 novembre 2017;
– per i contribuenti con liquidazione IVA trimestrale: entro il 30 settembre 2017; - contribuenti che nell’anno 2016 hanno applicato il regime previsto per i contribuenti minimi (D.L. n. 98/2011) ovvero regime forfetario (Legge n. 190/2014). Al riguardo risulta opportuno precisare che l’esonero dal versamento dell’acconto si applica anche per il primo periodo d’imposta di fuoriuscita da uno dei due regimi, in considerazione del fatto che manca il dato storico di riferimento per il calcolo dell’acconto;
- soggetti che esercitano attività di intrattenimento di cui all’art. 74, comma 6 del DPR n. 633/1972;
- produttori agricoli esonerati o in regime semplificato con versamento annuale dell’IVA;
- associazioni sportive dilettantistiche, associazioni senza fine di lucro e pro-loco in regime forfetario IVA. Infatti, in tali casi non sono eseguite le liquidazioni periodiche IVA;
- contribuenti che hanno effettuato nel 2017 unicamente operazioni esenti ovvero non imponibili IVA;
- imprenditori individuali che hanno concesso in affitto l’unica azienda entro il 30 novembre 2017 se soggetti alla liquidazione periodica del tributo con cadenza mensile, entro il 30 settembre 2017 se trimestrali;
- applicazione del metodo analitico delle operazioni effettuate al 20 dicembre, con evidenza di un credito d’imposta;
- applicazione del metodo previsionale, con determinazione presunta di un credito.
Si ricorda che il contribuente ha la possibilità di scegliere fra 3 diversi metodi per calcolare l’acconto, potendo versare l’importo minore.
- Metodo previsionale: 88% del “dato previsionale”, cioè di quanto si prevede di dovere versare con l’ultima liquidazione periodica (mensile ovvero trimestrale) dell’anno 2017.
- Metodo storico: 88% del “dato storico”, cioè di quanto versato in base all’ultima liquidazione periodica dell’anno precedente (anno 2016).
- Metodo analitico: 100% del “dato effettivo”, cioè l’intero importo che risulta dalla particolare liquidazione dell’imposta al 20 dicembre 2017 (da eseguirsi ai sensi dell’art. 3 del D.L. n. 477/1993 convertito nella Legge n. 55 del 26 gennaio 1994, disposizione ora contenuta nell’art. 6, comma 3-bis della Legge n. 405/1990 a seguito delle modificazioni apportate dall’art. 3 del D.L. 28 giugno 1995, n. 250 convertito con modificazioni dalla Legge n. 349 dell’8 agosto 1995).
Ciò premesso, si fa presente che per le Pubbliche Amministrazioni che operano in ambito commerciale e per le società che versano l’IVA in split payment al di fuori delle liquidazioni periodiche, il Decreto 27 giugno 2017 ha introdotto l’obbligo di tenere conto, nella determinazione del versamento dell’acconto IVA di dicembre, anche dell’imposta dovuta all’erario in relazione agli acquisti soggetti allo split payment.
Inoltre in base all’art. 2, comma 4 sempre del citato Decreto, è stata introdotta una disposizione transitoria (valevole solo per il 2017) con riferimento ai soggetti che versano l’acconto IVA del 2017 applicando il metodo storico pari all’88% della liquidazione dell’ultimo mese o trimestre (per i contribuenti trimestrali) dell’anno precedente. Questi contribuenti, per il versamento dell’acconto IVA 2017, dovranno anche tenere conto dell’IVA esigibile relativa agli acquisti effettuati in split payment nel mese di novembre 2017, se contribuenti mensili, ovvero nel terzo trimestre 2017 (luglio-settembre) se contribuenti trimestrali.
L’Agenzia delle Entrate con la CM n. 28/E/2017 ha chiarito che, in caso di applicazione del metodo storico:
- le PA e società che, ai sensi dell’art. 5, comma 01 del DM 23 gennaio 2015, versano separatamente l’imposta dovuta ai sensi dell’art. 17-ter del DPR n. 633/1972 dovranno operare un ulteriore versamento di acconto determinato sulla base dell’ammontare dell’imposta divenuta esigibile nel mese di novembre 2017 (ovvero, nell’ipotesi di liquidazione trimestrale, nel terzo trimestre del 2017);
- le PA e società che provvedono, ai sensi del comma 1 dell’art. 5 del DM 23 gennaio 2015, alla doppia annotazione delle fatture di acquisto nei registri IVA di cui agli artt. 23 e 25 del DPR n. 633/1972, dovranno determinare l’acconto sulla base di calcolo come definita per la categoria di contribuenti cui appartengono; a tale base dovrà essere aggiunto l’ammontare dell’imposta divenuta esigibile nel mese di novembre 2017 (per i contribuenti con liquidazione mensile), ovvero, in caso di liquidazione trimestrale, nel terzo trimestre del 2017.
Esempio acconto IVA 2017 metodo storico: PA e società che, ai sensi dell’art. 5, comma 01 del DM 23 gennaio 2015, versano separatamente l’imposta dovuta ai sensi dell’art. 17-ter del DPR n. 633/1972 | Contribuente in liquidazione IVA mensile:
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Esempio acconto IVA 2017 metodo storico: PA e società che provvedono, ai sensi dell’art. 5, comma 1 del DM 23 gennaio 2015, alla doppia annotazione delle fatture di acquisto nei registri IVA di cui agli artt. 23 e 25 del DPR n. 633/1972 | Contribuente in liquidazione IVA mensile:
Ne consegue che sia i soggetti di cui al comma 01 che quelli di cui al comma 1 dell’art. 5 del DM 23 gennaio 2015, se applicano il metodo storico calcoleranno l’acconto IVA 2017 con la stessa metodologia. |
Sempre la citata CM n. 28/E/2017 ha analizzato l’ipotesi in cui il soggetto passivo, nell’anno 2016, non era stato tenuto a effettuare alcun versamento, in quanto nei periodi di riferimento evidenziava un’eccedenza detraibile. In questo caso è stato chiarito che il contribuente potrà tenere conto di tale eccedenza. Conseguentemente la base di calcolo sarà pari alla somma algebrica dell’ammontare:
- dell’imposta relativa ad acquisti di beni e servizi assoggettati alla scissione dei pagamenti divenuta esigibile nel mese di novembre 2017 ovvero nel terzo trimestre 2017;
- dell’eccedenza detraibile relativa al mese di dicembre 2016 o del quarto trimestre 2016 ovvero risultante in sede di dichiarazione Iva (trimestrale per opzione) relativa al periodo d’imposta 2016.
Esempio acconto IVA 2017 metodo storico: soggetto in ambito split payment con eccedenza detraibile nel mese di dicembre 2016 | Contribuente in liquidazione IVA mensile:
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Infine, si fa presente che in alternativa al metodo storico sarà comunque possibile effettuare la determinazione dell’acconto in base al metodo previsionale, pari all’88% della liquidazione dell’ultimo mese o trimestre del 2017, ovvero al metodo effettivo pari al 100% dell’importo che risulta dalla particolare liquidazione dell’imposta al 20 dicembre 2017.