Reso merce e trasmissione telematica dei corrispettivi

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L’Agenzia delle Entrate con il Principio di diritto n. 21 del 1° agosto 2019 ha ricordato, in prima analisi, la disciplina riservata alla trasmissione telematica dei corrispettivi.

Ciò premesso con il citato Principio di diritto sono state chiarite le modalità da seguire in presenza di reso merce anche a seguito del nuovo obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi.

Attenzione: l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che per quanto attiene ai resi merce valgono, anche in presenza di trasmissione telematica dei corrispettivi (con emissione del nuovo documento commerciale) le modalità operative precedentemente analizzate dalla stessa Agenzia con le R.M. n. 154/E/2001 e n. 219/E/2003.

Nel dettaglio i documenti di prassi ministeriale più sopra richiamati hanno chiarito che in presenza di reso merce (per meglio dire all’atto del ritiro del bene da parte del commerciante), si dovrà utilizzare la seguente procedura (di seguito la disciplina con adattamento al documento commerciale):

  • nel momento in cui il cliente procede alla riconsegna della merce il fornitore dovrà procedere all’apertura di una “pratica di reso” numerata, contenente tutti i dati e i documenti relativi all’originaria operazione (quindi, anche l’indicazione dello scontrino originario ovvero del documento commerciale) e alla sua avvenuta risoluzione;
  • il fornitore dovrà riprendere in carico il bene restituito nella contabilità di magazzino, con indicazione della causale e del numero identificativo della pratica di reso;
  • il fornitore dovrà procedere all’emissione di scontrino fiscale/documento commerciale “negativo”, con indicazione sia della causale “rimborso per restituzione merce venduta”, sia del numero identificativo della pratica di reso (art. 12 del D.M. 23 marzo 1983);
  • il fornitore dovrà, poi, registrare lo scontrino fiscale/documento commerciale “negativo” nel registro dei corrispettivi, in diminuzione dei corrispettivi del giorno soggetti alla stessa aliquota del bene restituito;
  • il fornitore dovrà restituire al cliente il prezzo pagato, oppure, in caso di cambio merce, consegnare al cliente un “buono acquisto” che conterrà il numero identificativo della pratica, con sottoscrizione, in entrambi i casi, di una ricevuta da parte del cliente;
  • infine, il fornitore dovrà conservare la pratica di reso fino alla scadenza dei termini per l’accertamento.

Infine, il Principio di diritto n. 21/2019 ha ricordato che la procedura di reso deve fornire tutti quegli elementi che servono a correlare la restituzione del bene ai documenti probanti l’acquisto originario (quindi: le generalità dell’acquirente, l’ammontare del prezzo rimborsato, i dati di riferimento del documento certificativo dell’operazione originaria, il numero di identificazione della pratica di reso). Solo in tal modo, infatti, vengono garantite le informazioni desumibili dal contenuto della fattura e della nota di variazione IVA (di cui rispettivamente agli artt. 21 e 26 del DPR n. 633/1972).

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