Manovra 2023: le novità in arrivo per il regime forfettario

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La Manovra finanziaria 2023 è in fase avanzata di stesura e tra le novità di maggior rilievo si segnala l’introduzione di nuove modifiche al regime forfettario, di cui all’art. 1, commi da 54 a 89, della legge n. 190 del 2014, già in precedenza oggetto di profonda revisione ad opera dell’art. 1, commi da 9 a 11, della legge n. 145 del 2018. Al fine di fornire un quadro d’insieme, di seguito si riassumono i tratti salienti della misura, così come attualmente in vigore, e le novità di nuova introduzione a partire dall’anno 2023.

Indice

1. Regime forfettario: le regole attualmente in vigore (ante Manovra 2023)
2. Dal 2023 modificata la soglia di accesso
3. Cambiano le regole di abbandono del regime agevolato

1. Regime forfettario: le regole attualmente in vigore

Le norme attualmente in vigore (ante Manovra 2023) prevedono specifici requisiti e condizioni per l’accesso al regime agevolato forfettario.

Soggetti ammessi

Ricordiamo che possono adottare il regime forfettario gli esercenti attività di impresa e i liberi professionisti che nell’anno precedente:

a. hanno conseguito ricavi o compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a 65.000 euro. Nel computo dei ricavi o compensi non si deve tenere conto di eventuali adeguamenti spontanei effettuati in dichiarazione dei redditi ai fini di migliorare il proprio indice ISA. In caso di esercizio di più attività, rileva la somma complessiva dei ricavi o compensi;

b. hanno sostenuto spese per lavoro dipendente ed accessorio, nonché corrisposto compensi a collaboratori non superiori a 20.000 euro. Rilevano anche i compensi corrisposti ai lavoratori a progetto, nonché quelli riconosciuti agli associati in partecipazione con apporto di lavoro;

c. hanno conseguito redditi di lavoro dipendente o da pensione non superiori a 30.000 euro annui (a meno che il rapporto di lavoro non sia cessato).

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Cause di esclusione

Non possono avvalersi del regime forfettario:

a) le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini dell’imposta sul valore aggiunto (esempio agenzie di viaggio, regime del margine beni usati) o di regimi forfettari di determinazione del reddito;

b) i soggetti non residenti, ad eccezione di quelli che sono residenti in uno degli Stati membri dell’Unione europea o in uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni e che producono nel territorio dello Stato italiano redditi che costituiscono almeno il 75 per cento del reddito complessivamente prodotto;

c) i soggetti che in via esclusiva o prevalente effettuano cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili di cui all’art. 10, primo comma, numero 8), del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, o di mezzi di trasporto nuovi di cui all’art. 53, comma 1, del D.L. 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427;

d) gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni che partecipano, contemporaneamente all’esercizio dell’attività, a società di persone, ad associazioni o a imprese familiari, di cui all’art. 5 del testo unico di cui al P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti o professioni;

d-bis) le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta, ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro, ad esclusione dei soggetti che iniziano una nuova attività dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni.

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2. Dal 2023 modificata la soglia di accesso

Fermo restando quanto sovra esposto, con la Manovra 2023 – che, al momento, è in fase di stesura definitiva – le novità attese sono le seguenti.

Quanto al punto a. di cui sopra, potranno accedere al regime forfettario (o mantenerlo l’anno successivo) i contribuenti che hanno conseguito ricavi o compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a 85.000 euro.

Viene quindi aumentata di 20.000 euro annui la soglia di accesso al regime agevolato. Per quanto riguarda le modalità di determinazione dei ricavi o compensi restano valide le indicazioni fornite sopra.

ATTENZIONE: Per analogia con quanto verificatosi in occasione dell’innalzamento delle soglie di accesso operato con la legge n. 145 del 2018, il nuovo “tetto” dovrebbe essere applicabile anche nel passaggio tra l’anno 2022 all’anno 2023. Pertanto, il contribuente attualmente in regime forfettario, dovrebbe mantenere l’agevolazione in presenza di ricavi / compensi 2022 entro 85.000 euro.

3. Cambiano le regole di abbandono del regime agevolato

Viene introdotto un nuovo meccanismo che prevede l’immediato abbandono del regime agevolato, anche in corso d’anno, laddove i ricavi / compensi (sempre tenendo conto del ragguaglio ad anno) dovessero superare la soglia di 100.000 euro.

Si tratta della principale novità, poiché viene modificato il meccanismo sin qui consolidato che prevedeva l’abbandono del regime agevolato solo a partire dall’anno successivo a quello di avvenuto superamento delle soglie.

ATTENZIONE: Il contribuente in regime forfettario che dovesse superare gli 85.000 euro di ricavi o compensi, ma restare entro i 100.000 euro, manterrà il regime per l’anno in corso e dovrà abbandonarlo a partire dall’anno successivo. Invece, il contribuente che dovesse superare i 100.000 euro di ricavi o compensi dovrà immediatamente cambiare regime, anche se ciò dovesse accadere nel corso dell’anno.

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