Regime forfettario: indicazione degli elementi informativi nel quadro RS

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I contribuenti in regime forfettario sono tenuti a fornire, in sede di modello Redditi, taluni elementi informativi, mediante compilazione del quadro RS. La mancata indicazione di tali dati in sede di modello Redditi 2022, anno di imposta 2021, è stata oggetto di un copioso invio di inviti all’adempimento spontaneo (Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate prot. n. 325550 del 19 settembre 2023), che in un secondo momento ha trovato soluzione nella proroga contenuta nel D.L. 29 settembre 2023, n. 132, art. 6.

Indice

1. I dati informativi richiesti ai contribuenti in regime forfettario
2. Le istruzioni dell’Agenzia Entrate
3. Entro quale termine devono essere forniti i dati informativi
4. Il maggior termine concesso dal “decreto proroghe”

1. I dati informativi richiesti ai contribuenti in regime forfettario

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 1, comma 73, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, in sede di modello Redditi i contribuenti in regime forfettario sono tenuti a fornire una serie di “elementi informativi”, diversi a seconda che il contribuente eserciti attività di impresa piuttosto che di lavoro autonomo. Nel caso di contemporaneo esercizio di entrambe le tipologie di attività, dovranno essere compilati tutti i righi previsti, distintamente per attività di impresa e di lavoro autonomo.

Le informazioni richieste sono esclusivamente le seguenti.

Attività Rigo di riferimento Dato
Reddito di impresa RS375 Numero complessivo di mezzi di trasporto/veicoli posseduti e/o detenuti a qualsiasi titolo per lo svolgimento dell’attività alla data di chiusura del periodo d’imposta.
RS376 Ammontare del costo sostenuto per l’acquisto di materie prime e sussidiarie, semilavorati e merci, inclusi gli oneri accessori di diretta imputazione e le spese sostenute per le lavorazioni effettuate da terzi esterni all’impresa, nonché i costi per servizi strettamente correlati alla produzione dei ricavi.
RS377 Costi sostenuti per il godimento di beni di terzi tra i quali i canoni di locazione finanziaria e non finanziaria derivanti dall’utilizzo di beni immobili, beni mobili e concessioni; i canoni di noleggio; i canoni d’affitto d’azienda, le royalties.
RS378 Ammontare complessivo delle spese sostenute nel corso del periodo d’imposta per gli acquisti di carburante per autotrazione.
Lavoro autonomo RS381 Consumi, ovvero spese sostenute nell’anno per:

  • servizi telefonici, compresi quelli accessori;
  • consumi di energia elettrica;
  • ·carburanti, lubrificanti e simili utilizzati esclusivamente per la trazione di autoveicoli.

2. Le istruzioni dell’Agenzia Entrate

Quanto alle modalità di determinazione dei summenzionati valori, occorre rifarsi alla Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 24/E del 30 maggio 2016, intervenuta a rettificare le informazioni precedentemente fornite con la Circolare n. 10/E del 4 aprile 2016.

Le indicazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate prevedono che l’indicazione dei dati informativi venga effettuata tenendo conto:

  • della documentazione ricevuta dai contribuenti in regime forfettario (vale pertanto la semplice ricezione della fattura, e non il momento di effettivo pagamento). Trattandosi di contribuenti in regime forfettario, occorre considerare nel valore di spesa anche l’IVA indetraibile;
  • i beni strumentali utilizzati promiscuamente per l’esercizio dell’impresa, dell’arte o professione e per l’uso personale o familiare del contribuente, devono essere dichiarati nella misura del 50%;
  • allo stesso modo, i costi e le spese afferenti i beni o i servizi utilizzati promiscuamente per l’esercizio dell’impresa, dell’arte o professione e per l’uso personale o familiare del contribuente, devono essere dichiarati nella misura del 50%.

Per quanto riguarda le spese sostenute per il carburante, si ritiene che non possa essere indicato un valore riferibile a spese sostenute promiscuamente, posto che, ai sensi di quanto previsto dal comma 920 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, intervenuto in modifica all’articolo 22 del D.P.R. 633/1972, «Gli acquisti di carburante per autotrazione effettuati presso gli impianti stradali di distribuzione da parte di soggetti passivi dell’imposta sul valore aggiunto devono essere documentati con la fattura elettronica».

3. Entro quale termine devono essere forniti i dati informativi

Secondo quanto previsto dal comma 73 dell’art. 1 della legge 190/2014, i dati informativi devono essere forniti dai contribuenti in regime forfettario in sede di modello Redditi.

Tuttavia, l’invio delle comunicazioni di compliance relative all’anno di imposta 2021 ha fatto emergere con estrema chiarezza che tale obbligo è stato ignorato dai più, rendendo teoricamente necessario presentare dichiarazione integrativa con versamento di sanzione per errore formale (euro 250, cui è possibile applicare le riduzioni previste dal ravvedimento operoso).

4. Il maggior termine concesso dal “decreto proroghe”

In questo quadro si è innestato l’art. 6 del cd. “decreto proroghe”, D.L. 29 settembre 2023, n. 132, pubblicato in G.U., Serie Generale, n. 228 del 29/09/2023, in forza del quale gli obblighi informativi relativi al periodo d’imposta 2021 debbono essere adempiuti entro il 30 novembre 2024.

Osserva – Si presti attenzione al fatto che il maggior termine viene concesso solo con riferimento all’anno di imposta 2021.

Di conseguenza, il calendario previsto per l’adempimento è il seguente:

Dati informativi riferiti all’anno Termine e modalità
2021 Entro il 30 novembre 2024, mediante presentazione di dichiarazione integrativa, in assenza di sanzioni
2022 Entro il 30 novembre 2023, termine ordinario di trasmissione telematica del modello Redditi 2023 anno di imposta 2022

 

In linea teorica la problematica della mancata indicazione dei dati informativi nel quadro RS non si esaurisce con gli anni di imposta 2021 e seguenti, bensì sussiste per tutti i periodi di imposta precedenti per i quali sia ancora possibile l’accertamento della violazione.

Tuttavia, si ritiene probabile, per quanto riguarda le annualità precedenti al 2021, che tale mancata compilazione non sarà oggetto di contestazione. Quanto sopra in ragione della finalità per la quale l’Agenzia ha ora inteso “insistere” sulla fornitura degli elementi informativi a parte dei contribuenti interessati, dati che non hanno alcuna rilevanza dal punto di vista della determinazione delle imposte dovute.

Il già menzionato art. 6 del “decreto proroghe”, infatti, in premessa alla possibilità di fornire i dati relativi al 2021 entro il 30 novembre 2024, recita: “Ai fini del miglior coordinamento delle esigenze informative di cui all’art. 1, comma 73, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, con i principi della legge 9 agosto 2023, n. 111, in materia di concordato preventivo biennale …”.

Pare quindi di intendere che l’attenzione sia sui dati relativi alle annualità 2021 e seguenti, in ragione della creazione di una base dati utile alla formulazione del concordato preventivo biennale, la cui reintroduzione è prevista dalla legge delega per la Riforma fiscale.

 

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