La “rivalutazione” della continuità aziendale nell’emergenza COVID-19

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L’emergenza sanitaria conseguente alla diffusione del COVID-19 impatta ovviamente sulla redazione dei bilanci di esercizio delle società al 31.12.2019. In particolare, fin da subito è apparsa critica la valutazione della continuità aziendale.

Indice

1. La proroga dei termini per l’approvazione dei bilanci 2019
2. La valutazione degli effetti del COVID-19 sulla continuità aziendale

1. La proroga dei termini per l’approvazione dei bilanci 2019

L’articolo 73, comma 1, del DL 17/3/2020, n. 18 (il c.d. Cura Italia) ha da subito previsto la proroga dei termini per l’approvazione dei bilanci 2019 a 180 giorni dalla data di riferimento. Questo nuovo termine si è reso necessario per poter consentire alle aziende di redigere il bilancio avendo recuperato la piena efficienza degli uffici amministrativi o degli studi professionali che assistono le società nella redazione del bilancio.

Non vi è alcun dubbio che i termini più lunghi consentono anche un miglior esercizio delle attività di verifica e controllo dei revisori e dei sindaci, soprattutto in ragione del fatto che nella situazione attuale le verifiche da eseguire in presenza nell’azienda, pur se non impedite – i servizi professionali sono stati infatti riconosciuti come servizi essenziali – appaiono sconsigliate per evidenti ragioni di prudenza.

La proroga dei termini permette inoltre ai redattori di bilancio di acquisire maggiori informazioni per meglio argomentare nelle note del bilancio gli effetti prodotti dall’emergenza COVID-19.

In particolare, il riferimento è:

  • alla corretta informativa di bilancio da iscrivere in Nota Integrativa ai sensi dell’art. 2427 c.c., n. 22-quater, ossia “la natura e l’effetto patrimoniale, finanziario ed economico dei fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio”;
  • all’art. 2428 c.c., relativamente alla redazione della Relazione sulla Gestione da parte degli amministratori, da cui devono risultare: a) i fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura (pt. 5, art. 2428 c.c.); b) l’evoluzione prevedibile della gestione (pt. 6, art. 2428 c.c.).

A supporto della corretta interpretazione delle disposizioni civilistiche, sono da richiamare le previsioni contenute nei paragrafi dal 59 al 67 dell’OIC 29, “Cambiamento dei principi contabili, cambiamenti di stime contabili, correzioni di errori, fatti intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio”, secondo cui per la maggior parte dei redattori di bilancio gli effetti relativi all’emergenza sanitaria derivante dal COVID-19, originatisi dalla fine del mese di febbraio, per cui non prevedibili al 31 dicembre 2019,  sono da considerare come fatti successivi che non comportano variazioni ai valori di bilancio.

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2. La valutazione degli effetti del COVID-19 sulla continuità aziendale

Fin da subito è apparsa critica la valutazione degli effetti del COVID-19 sulla continuità aziendale, che come noto spetta agli amministratori, mentre il revisore procede alla verifica della valutazione operata dagli amministratori, alla luce di due principi di revisione:

  • il Principio di revisione internazionale (ISA Italia) 560, che concerne gli eventi successivi;
  • il Principio di revisione internazionale (ISA Italia) 570 che concerne la continuità aziendale.

Dall’attenta analisi di tutte le normative a disposizione degli amministratori per procedere a una attenta valutazione del postulato della continuità, e precisamente in primis il riferimento all’OIC 11, “Finalità e postulati del bilancio di esercizio”, paragrafi 21-24, quindi all’art. 2423-bis c.c., comma 1,  è ben definito l’orizzonte temporale di riferimento: la valutazione da parte degli amministratori in merito alla capacità dell’impresa di continuare ad operare come un’entità in funzionamento deve coprire un periodo di 12 mesi dalla data di riferimento del bilancio e quindi, per i bilanci al 31 dicembre 2019, gli amministratori devono operare la valutazione sulla continuità aziendale fino al 31 dicembre 2020.

Pertanto, nel bilancio gli amministratori devono valutare l’impatto dell’emergenza COVID-19 sulla capacità della società di continuare ad operare come un’entità in funzionamento, tentando sulla base delle informazioni a disposizione di eseguire una complicata previsione fino al termine del 2020.

Si tratta senza dubbio di una valutazione molto difficoltosa, soprattutto in considerazione del fatto che i provvedimenti previsti dal DPCM 22/3/2020 hanno imposto la chiusura di moltissime attività, ossia tutte le aziende tranne quelle che operano in un settore considerato essenziale. Le difficoltà per le società che rimangono chiuse, al momento ancora per un tempo non prevedibile, saranno tali da impattare in modo certo e significativo sulla continuità aziendale, in quanto è la stessa inattività a tradursi in assenza di continuità.

A parziale chiarimento del comportamento che l’amministratore deve tenere, si riporta il contenuto del paragrafo 62 dell’OIC 29, per cui relativamente agli eventi successivi stabilisce che “il termine entro cui il fatto si deve verificare perché se ne tenga conto è la data di formazione del bilancio, che nella generalità dei casi è individuata con la data di redazione del progetto di bilancio d’esercizio da parte degli amministratori. Tuttavia, se tra la data di formazione del bilancio e la data di approvazione da parte dell’organo assembleare si verificassero eventi tali da avere un effetto rilevante sul bilancio, gli amministratori debbono adeguatamente modificare il progetto di bilancio, nel rispetto del procedimento previsto per la formazione del bilancio”.

Va rilevato che in caso di approvazione del bilancio entro il termine di legge, ossia a fine aprile, la valutazione della continuità aziendale da parte dell’amministratore avverrà sulla base un numero più contenuto di informazioni rispetto a quelle di cui si potrà disporre in caso di proroga al 30 giugno. Non solo, ovviamente il protrarsi della chiusura dell’attività potrebbe ampliare notevolmente le incertezze e compromettere la continuità aziendale.

A ulteriore chiarimento del comportamento che gli amministratori dovranno tenere nei confronti della corretta valutazione della continuità aziendale, sono da considerare le novità di riferimento contenute nel Decreto Liquidità che prospettano una soluzione originaria dovuta alla straordinarietà della situazione: ovvero, valutare la continuità aziendale con riferimento al passato anziché al futuro. Tale intervento, finalizzato a depurare i bilanci di eventuali effetti negativi sull’informativa di bilancio connessi a COVID-19, prevede per la valutazione della continuità tutti gli eventi anteriori alla data del 23 febbraio 2020. Tale disposizione è dà recepire anche nel caso in cui la società decida di prorogare i termini per l’approvazione del bilancio.

Ai sensi dell’art. 8 del Decreto Liquidità (al momento nella versione ancora in bozza), è di fatto scritto:

“1. Nella redazione del bilancio di esercizio in corso al 31 dicembre 2020, la valutazione delle voci nella prospettiva della continuazione dell’attività di cui all’articolo 2423 bis, comma primo, n. 1), del codice civile può comunque essere operata se risulta sussistente nell’ultimo bilancio di esercizio chiuso in data anteriore al 23 febbraio 2020, fatta salva la previsione di cui all’articolo 106 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18. Il criterio di valutazione è specificamente illustrato nella nota informativa anche mediante il richiamo delle risultanze del bilancio precedente.
2. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche ai bilanci chiusi entro il 23 febbraio 2020 e non ancora approvati”.

La ratio di tale provvedimento è riportata poi in modo chiaro e preciso sia nella Relazione Illustrativa che nella Relazione Tecnica, in cui il legislatore afferma la volontà di neutralizzare gli effetti devianti dell’attuale crisi Covid19, conservando ai bilanci una concreta e corretta valenza informativa anche nei confronti dei terzi, consentendo alle imprese che prima della crisi presentavano una regolare prospettiva di continuità, di conservarla nella redazione del bilancio dell’esercizio in corso nel 2020, ed escludendo invece le imprese che, indipendentemente dalla crisi COVID-19, si trovavano autonomamente in stato di perdita di continuità.

Proprio da quest’ultima considerazione si evince che sono da escludere dal perimetro di riferimento del provvedimento quelle società per cui i dati dei bilanci, già prima della crisi COVID-19, contenevano dubbi, o addirittura certezze, in ordine alla perdita di continuità aziendale. Per queste società gli amministratori devono procedere nel riportare in Nota Integrativa le argomentazioni in merito ai dubbi e alle carenze riscontrate circa il venir meno del presupposto della continuità aziendale.

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