IVA all’importazione: determinazione della base imponibile

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L’IVA all’importazione rappresenta un tema complesso e separato rispetto alla tradizionale applicazione dell’IVA a livello nazionale. Si configura, infatti, come un presupposto impositivo autonomo, distinto dalle cessioni di beni e dalle prestazioni di servizi.

Di conseguenza, l’art. 69 del D.P.R. n. 633/1972 stabilisce una regola speciale per la determinazione della base imponibile, che si basa sulle disposizioni in materia doganale piuttosto che sull’art. 13 dello stesso decreto.

Indice

1. La base imponibile
2. Determinazione del valore dei beni importati
3. Obblighi dell’importatore
4. Diritti doganali
5. Spese di trasporto e inoltro
6. Beni oggetto di più cessioni
7. Reimportazione di beni

1. La base imponibile

La base imponibile per l’IVA all’importazione è costituita dal valore in dogana delle merci, a cui si aggiungono i diritti doganali dovuti (esclusa l’IVA stessa) e le spese di trasporto fino al luogo di destinazione all’interno della UE.

Questa base imponibile permette di assicurare un trattamento fiscale uniforme tra operazioni interne e importazioni, garantendo così la neutralità dell’imposta.

2. Determinazione del valore dei beni importati

Il valore in dogana, ovvero il valore dei beni importati, si determina in base al valore normale dei beni. Questo valore normale si riferisce al prezzo teorico che potrebbe essere applicato in una vendita tra un venditore e un compratore indipendenti in condizioni di libera concorrenza.

Per la determinazione del valore della transazione, si utilizzano metodi alternativi previsti dagli artt. 70 e 74 del Reg. UE n. 952/2013.

Di norma, il valore in dogana è il valore di transazione, cioè il prezzo effettivamente pagato o da pagare per le merci destinate all’esportazione verso il territorio doganale dell’UE, con eventuali rettifiche conformi all’art. 32 del Codice Doganale Comunitario.

È fondamentale che questo valore rifletta il valore economico reale delle merci importate, considerando tutti i fattori economicamente rilevanti.

Anche i diritti di licenza incidono sulla determinazione del valore doganale quando i beni immateriali corrispondenti sono incorporati nelle merci. Se il prezzo pagato per le merci non include tali diritti, l’art. 32 del Codice Doganale Comunitario stabilisce che essi debbano essere aggiunti al prezzo.

3. Obblighi dell’importatore

L’importatore ha l’obbligo di indicare il valore delle merci nella dichiarazione doganale, e la dogana deve verificare il valore dichiarato. Il valore normale dei beni si identifica, in condizioni normali, con il prezzo pagato o da pagare espresso in fattura.

In caso di merci soggette a clausole specifiche nei contratti di acquisto, è possibile considerare pagamenti suppletivi effettuati dall’importatore come integrativi del prezzo già assunto quale base imponibile al momento dell’importazione.

Se al momento dello sdoganamento non sono disponibili tutti gli elementi per la determinazione del valore imponibile, non si riscontrano inesattezze o omissioni ai fini delle sanzioni, ma sarà necessaria una rettifica della dichiarazione di importazione.

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4. Diritti doganali

I diritti doganali includono tutte le prestazioni che la dogana è tenuta a riscuotere in forza di una legge. Questi diritti possono avere natura tributaria, come i dazi d’importazione e di esportazione, i prelievi, e altre imposizioni all’importazione o all’esportazione previsti dai regolamenti UE.

Tuttavia, non hanno natura tributaria quei diritti che rappresentano il corrispettivo di un servizio specifico dell’amministrazione doganale, come i diritti di magazzinaggio.

5. Spese di trasporto e inoltro

Nella base imponibile IVA sono incluse anche le spese di trasporto fino al luogo di destinazione all’interno dell’UE, purché previste contrattualmente.

Queste spese devono risultare dalla bolletta doganale per consentire l’applicazione della non imponibilità IVA prevista per i servizi destinati agli scambi internazionali.

6. Beni oggetto di più cessioni

Se il bene importato è stato oggetto di vendite successive prima della valutazione in dogana, il valore da dichiarare ai fini dell’importazione corrisponde al prezzo dell’ultima cessione.

Tuttavia, ai fini del pagamento dei dazi, il valore imponibile può basarsi sul valore di una qualsiasi di queste vendite.

7. Reimportazione di beni

La reimportazione di beni è disciplinata dall’art. 67 del DPR n. 633/1972 è soggetta ad IVA.

Tuttavia, vi sono eccezioni, come la reimportazione a scarico di temporanea esportazione per lavorazione, in cui l’imposta si applica solo sul valore aggiunto a seguito dei trattamenti ricevuti all’estero. L’importazione di beni da parte dello stesso soggetto che li ha precedentemente esportati non è soggetta ad IVA, a condizione che sia effettuata entro 3 anni dall’esportazione e che ricorrano le condizioni per la franchigia doganale.

In sintesi, la determinazione della base imponibile per l’IVA all’importazione richiede una comprensione approfondita delle norme doganali e delle specifiche disposizioni fiscali. Questo assicura che le importazioni siano trattate fiscalmente in modo equo e coerente rispetto alle operazioni interne, garantendo la neutralità dell’imposta e la corretta applicazione delle aliquote previste.

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