IMU: verso un modello unico e nuove sanzioni dal 2027

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Il D.Lgs. 7 agosto 2026, n. 147, recante disposizioni in materia di tributi locali e federalismo fiscale, interviene su più fronti della disciplina IMU. Le modifiche introdotte dal provvedimento, entrato in vigore il 12 agosto 2026, riguardano anzitutto gli obblighi dichiarativi, con l’introduzione di un modello unico trasmissibile esclusivamente in via telematica e destinato a sostituire l’attuale distinzione tra IMU/IMPi e IMU ENC.

Viene inoltre introdotta una disciplina speciale per i fabbricati la cui rendita catastale, rettificata dall’Agenzia delle Entrate, sia oggetto di contenzioso: il termine per l’accertamento della maggiore imposta viene collegato al passaggio in giudicato della sentenza e, specularmente, viene riconosciuto un termine analogo per il rimborso delle somme non dovute.

Dal 1° gennaio 2027 cambiano anche le sanzioni per omessa e infedele dichiarazione e si consolida l’applicazione del ravvedimento operoso ai tributi locali.

Indice

1. Dichiarazione IMU: verso un unico modello telematico
2. Confermata la scadenza del 30 giugno
3. Regole particolari per gli enti non commerciali
4. Benefici IMU: l’attestazione in dichiarazione resta centrale
5. Rendita catastale contestata: il termine si sposta dopo il giudicato
6. Nessuna sanzione sulla maggiore IMU derivante dal contenzioso
7. Rimborso entro lo stesso termine quinquennale
8. Dal 2027 si riducono le sanzioni dichiarative
9. Ravvedimento operoso più ampio
10. Tabella riepilogativa

1. Dichiarazione IMU: verso un unico modello telematico

L’art. 26 del D.Lgs. 147/2026 introduce nell’art. 1 della legge 160/2019 il nuovo comma 768-bis, destinato a modificare in maniera significativa le modalità di assolvimento dell’obbligo dichiarativo.

NOVITÀ: La nuova disposizione stabilisce che la dichiarazione IMU dovrà essere presentata esclusivamente in via telematica, secondo le modalità che saranno approvate con decreto del Ministero dell’Economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali. La trasmissione telematica viene quindi elevata a unica modalità ammessa per l’adempimento.

Il nuovo assetto è destinato anche a superare l’attuale duplicazione tra il modello utilizzato dalla generalità dei contribuenti e quello riservato agli enti non commerciali. Contestualmente, infatti, vengono abrogati i commi 769 e 770 dell’art. 1 della legge 160/2019, che disciplinavano separatamente il modello IMU/IMPi e il modello IMU ENC.

ATTENZIONE: Il passaggio al modello unitario richiede un successivo decreto attuativo. Il MEF dovrà approvare il nuovo modello, le modalità di trasmissione e i casi nei quali la dichiarazione deve essere presentata. Fino a quel momento continuano a trovare applicazione i modelli approvati con il D.M. 29 luglio 2022 e con il D.M. 4 maggio 2023.

La riforma è quindi già definita sul piano legislativo, ma necessita ancora del completamento tecnico-operativo.

2. Confermata la scadenza del 30 giugno

La riforma cambia il canale di presentazione, ma non modifica la scadenza ordinaria. La dichiarazione continuerà a dover essere presentata entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui ha avuto inizio il possesso dell’immobile o si sono verificate variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta.

Resta inoltre fermo il principio secondo cui, per i soggetti passivi ordinari, la dichiarazione conserva efficacia anche per gli anni successivi, fino a quando non intervengano modificazioni dei dati dichiarati tali da determinare un diverso ammontare dell’IMU dovuta.

La telematizzazione, pertanto, non trasforma la dichiarazione IMU in un adempimento annuale generalizzato.

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3. Regole particolari per gli enti non commerciali

Per gli enti non commerciali di cui all’art. 1, comma 759, lett. g), della legge 160/2019, la disciplina resta più rigorosa.

Il decreto conferma, infatti, che tali soggetti devono presentare la dichiarazione ogni anno, anche in assenza di variazioni rispetto all’annualità precedente. Resta inoltre fermo il richiamo al D.M. 19 novembre 2012, n. 200.

ATTENZIONE: Il futuro modello sarà quindi unitario sotto il profilo formale, ma continuerà a distinguere, sul piano sostanziale, la posizione degli enti non commerciali da quella della generalità dei contribuenti.

4. Benefici IMU: l’attestazione in dichiarazione resta centrale

Il nuovo comma 768-bis conferma la necessità di attestare espressamente in dichiarazione il possesso dei requisiti richiesti per determinate agevolazioni.

La previsione riguarda, in particolare, gli alloggi sociali adibiti ad abitazione principale, l’unico immobile posseduto dal personale delle Forze armate, delle Forze di polizia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della carriera prefettizia nei casi previsti dalla norma, nonché gli immobili merce delle imprese costruttrici.

Per questi ultimi, resta quindi essenziale attestare il rispetto delle condizioni previste dall’art. 1, comma 751, della legge 160/2019, ossia la permanenza della destinazione alla vendita e l’assenza di locazione.

5. Rendita catastale contestata: il termine si sposta dopo il giudicato

L’art. 32 del D.Lgs. 147/2026 affronta invece il problema dei fabbricati per i quali la rendita catastale proposta dal contribuente tramite procedura DOCFA venga rettificata dall’Agenzia delle Entrate e successivamente impugnata.

La durata del contenzioso catastale poteva creare una forte criticità: il Comune rischiava di vedere decorrere il termine ordinario di accertamento dell’IMU prima della definizione definitiva della rendita. Per evitare tale effetto, l’art. 32 introduce una disciplina speciale, in deroga all’art. 1, comma 161, della legge 296/2006.

ATTENZIONE: Il Comune può accertare la maggiore IMU derivante dalla differenza tra la rendita proposta e quella rettificata entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello del passaggio in giudicato della sentenza che definisce la controversia catastale. La maggiore imposta è dovuta a decorrere dalla data di presentazione dell’atto di aggiornamento catastale ai sensi del D.M. 19 aprile 1994, n. 701.

Un esempio
Si ipotizzi una rendita proposta nel 2026 pari a 10.000 euro e successivamente rettificata dall’Agenzia a 15.000 euro. Se il giudizio si conclude definitivamente nel 2030 confermando la rendita più elevata, il Comune potrà recuperare la maggiore IMU fino al 31 dicembre 2035.

 

6. Nessuna sanzione sulla maggiore IMU derivante dal contenzioso

La norma introduce anche una tutela particolarmente rilevante per il contribuente.

Sulla maggiore imposta determinata a seguito della definitiva attribuzione della rendita sono dovuti soltanto gli interessi legali. Non risultano quindi applicabili sanzioni sulla differenza recuperata dal Comune.

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7. Rimborso entro lo stesso termine quinquennale

Il sistema è costruito in modo speculare anche nell’ipotesi in cui il contenzioso si concluda a favore del contribuente.

Se la rendita rettificata viene ridotta o annullata e l’IMU già versata risulta superiore a quella effettivamente dovuta, il rimborso può essere richiesto entro il 31 dicembre del quinto anno successivo al passaggio in giudicato.

Il Comune deve poi eseguire il rimborso entro 180 giorni dalla presentazione dell’istanza.

ATTENZIONE: La durata del processo catastale, quindi, non pregiudica né il potere di accertamento dell’Ente né il diritto alla restituzione del contribuente.

8. Dal 2027 si riducono le sanzioni dichiarative

Un ulteriore intervento riguarda il sistema sanzionatorio. L’art. 12 del D.Lgs. 147/2026 modifica l’art. 1, comma 775, della legge 160/2019.

Per le violazioni commesse dal 1° gennaio 2027, l’omessa dichiarazione IMU sarà sanzionata nella misura del 100% del tributo non versato, con minimo di 50 euro, mentre l’infedele dichiarazione sarà punita con una sanzione del 40%, sempre con minimo di 50 euro.

Per le violazioni commesse fino al 31 dicembre 2026 continuano invece ad applicarsi le precedenti misure comprese, rispettivamente, tra il 100% e il 200% e tra il 50% e il 100%.

9. Ravvedimento operoso più ampio

La riforma interviene anche sul ravvedimento operoso. L’art. 12, comma 3, estende espressamente ai tributi regionali e locali l’art. 13, comma 1-ter, del D.Lgs. 472/1997. Ne deriva che l’avvio di attività istruttorie o di controllo non determina automaticamente la perdita della possibilità di regolarizzarsi spontaneamente.

In questo quadro si inserisce anche l’art. 3 del D.Lgs. 147/2026, che consente agli enti di inviare comunicazioni preventive contenenti dati o anomalie riscontrate, nonché avvisi bonari per favorire il pagamento spontaneo. Il contribuente dispone di 60 giorni per fornire chiarimenti, documentazione o elementi correttivi.

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10. Tabella riepilogativa

Profilo Regola precedente Nuova disciplina
Modello dichiarativo IMU IMU/IMPi e IMU ENC distinti Modello tendenzialmente unitario
Presentazione Modalità previste dai singoli modelli Solo telematica
Scadenza 30 giugno dell’anno successivo Invariata
Efficacia dichiarazione ordinaria Vale anche per anni successivi Confermata
Enti non commerciali Dichiarazione annuale Obbligo annuale confermato
Immobili merce e altri benefici Necessaria attestazione Attestazione confermata
Periodo transitorio Modelli vigenti Utilizzabili fino al nuovo DM
Rendita rettificata e impugnata Termine ordinario di accertamento Termine collegato al giudicato
Recupero maggiore IMU Regola generale Entro il 5° anno successivo al giudicato
Sanzioni sulla maggiore IMU Regime ordinario Solo interessi legali
Rimborso IMU Termini ordinari Stesso quinquennio; pagamento entro 180 giorni
Omessa dichiarazione dal 2027 100%-200% 100%, minimo 50 euro
Infedele dichiarazione dal 2027 50%-100% 40%, minimo 50 euro
Ravvedimento Quadro meno uniforme Estensione espressa dell’art. 13, comma 1-ter, D.Lgs. 472/1997

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