Dichiarazioni IMU per il 2025 da presentare entro il 30 giugno

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Entro il 30 giugno 2026 i contribuenti e gli enti non commerciali sono chiamati a presentare, ove dovuta, la dichiarazione IMU/IMPi e la dichiarazione IMU ENC, relative al periodo d’imposta 2025.

I modelli, approvati con il D.M. 24 aprile 2024, rappresentano oggi il riferimento operativo per l’assolvimento degli obblighi dichiarativi previsti dalla disciplina IMU. Particolare attenzione deve essere posta ai casi in cui la dichiarazione costituisce condizione necessaria per beneficiare di agevolazioni ed esenzioni, alla luce dei recenti orientamenti della Corte di Cassazione che hanno confermato la decadenza dai benefici in caso di omissione dell’adempimento.

ATTENZIONE – La scadenza del 30 giugno 2026 rappresenta il termine entro il quale devono essere presentate le dichiarazioni IMU riferite all’anno 2025.

La disciplina trova il proprio fondamento nei commi da 738 a 783 dell’art. 1 della legge n. 160/2019 (Legge di Bilancio 2020) e nei modelli approvati con il Decreto Ministeriale 24 aprile 2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 112 del 15 maggio 2024.

Indice

1. I modelli IMU/IMPi e IMU ENC
2. Modalità di trasmissione
3. Tabella riepilogativa

1. I modelli IMU/IMPi e IMU ENC

I modelli oggi in vigore sono due: il modello IMU/IMPi, destinato alla generalità dei soggetti passivi, e il modello IMU ENC, riservato agli enti non commerciali. La differenza tra i due strumenti non riguarda soltanto i soggetti obbligati, ma soprattutto i presupposti dichiarativi e le modalità di presentazione.

Per quanto riguarda la dichiarazione IMU/IMPi, il principio generale previsto dall’art. 1, comma 769, della legge n. 160/2019 stabilisce che l’adempimento è richiesto soltanto quando nel corso dell’anno si sono verificati eventi o variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta e tali circostanze non risultano già conosciute dal Comune attraverso banche dati pubbliche o altri flussi informativi istituzionali.

OSSERVA – In tal senso si è espressa anche la Corte di Cassazione con la sentenza n. 26921/2025, secondo cui non sussiste alcun obbligo dichiarativo quando le informazioni rilevanti sono già nella disponibilità dell’ente impositore.

È il caso, ad esempio, degli acquisti e delle cessioni immobiliari formalizzati mediante atto notarile. In tali fattispecie il notaio provvede agli adempimenti pubblicitari e catastali, consentendo al Comune di acquisire autonomamente le informazioni necessarie e rendendo quindi superflua la presentazione della dichiarazione.

Diversa è invece la situazione nelle ipotesi in cui la dichiarazione costituisce una vera e propria condizione per il riconoscimento di specifici benefici fiscali. L’art. 1, comma 769, della legge n. 160/2019 richiede infatti espressamente la presentazione della dichiarazione:

  • per usufruire dell’esenzione riconosciuta agli immobili merce di cui al comma 751 della stessa legge, nonché
  • per l’assimilazione all’abitazione principale degli alloggi sociali individuati dal D.M. 22 aprile 2008 e delle unità immobiliari possedute dal personale delle Forze armate, delle Forze di polizia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della carriera prefettizia.

Sul punto assumono particolare rilievo le indicazioni contenute nelle istruzioni ministeriali allegate al D.M. 24 aprile 2024, le quali richiamano espressamente la sentenza della Corte di Cassazione n. 37385 del 21 dicembre 2022.

OSSERVA – Secondo i giudici di legittimità, nei casi in cui la normativa prevede l’obbligo dichiarativo quale presupposto per l’agevolazione, la sua omissione determina la decadenza dal beneficio fiscale.

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2. Modalità di trasmissione

Dichiarazioni IMU ordinarie

Sotto il profilo operativo, la dichiarazione IMU/IMPi può essere trasmessa sia in modalità cartacea sia mediante i servizi telematici Entratel o Fisconline, direttamente dal contribuente o tramite intermediario abilitato ai sensi dell’art. 3, comma 3, del D.P.R. n. 322/1998.

ATTENZIONELa modalità telematica è invece obbligatoria nel caso dell’esenzione prevista per gli immobili occupati abusivamente di cui all’art. 1, comma 759, lettera g-bis), della legge n. 160/2019.

Dichiarazione IMU ENC

Particolare attenzione deve essere prestata dagli enti non commerciali, per i quali opera una disciplina differente. L’art. 1, comma 770, della legge n. 160/2019 impone infatti la presentazione annuale della dichiarazione IMU ENC a tutti gli enti che possiedono nel Comune almeno un immobile che beneficia dell’esenzione prevista dall’art. 1, comma 759, lettera g), della stessa legge, in quanto destinato allo svolgimento con modalità non commerciali delle attività istituzionali indicate dall’art. 7, comma 1, lettera i), del D.Lgs. n. 504/1992.

ATTENZIONE – A differenza della dichiarazione ordinaria, la dichiarazione IMU ENC deve essere presentata ogni anno, anche in assenza di variazioni rispetto alle annualità precedenti, ed esclusivamente in modalità telematica. Anche per gli enti non commerciali la Corte di Cassazione, con la citata sentenza n. 37385/2022, ha affermato che l’omessa presentazione della dichiarazione comporta la perdita dell’esenzione riconosciuta agli immobili utilizzati per finalità istituzionali.

Un ulteriore elemento distintivo riguarda il contenuto della dichiarazione. L’ente non commerciale che possiede almeno un immobile agevolato deve infatti indicare nel modello IMU ENC l’intero patrimonio immobiliare detenuto nel Comune di riferimento. Non devono essere dichiarati soltanto gli immobili esenti o parzialmente esenti, ma anche quelli imponibili e quelli che beneficiano di altre forme di esenzione.

In conclusione, la scadenza del 30 giugno 2026 richiede una verifica preventiva delle fattispecie che impongono la presentazione della dichiarazione IMU/IMPi e della dichiarazione IMU ENC. Se per la generalità dei contribuenti l’obbligo dichiarativo sussiste solo in presenza di specifiche variazioni o nei casi espressamente previsti dalla normativa, per gli enti non commerciali la dichiarazione continua a rappresentare un adempimento annuale indispensabile per la conservazione delle agevolazioni riconosciute dal legislatore.

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3. Tabella riepilogativa

Aspetto Dichiarazione IMU/IMPi Dichiarazione IMU ENC
Riferimento normativo Art. 1, comma 769, L. 160/2019 Art. 1, comma 770, L. 160/2019
Soggetti obbligati Generalità dei soggetti passivi IMU. Enti non commerciali con almeno un immobile esente ex art. 1, comma 759, lett. g), L. 160/2019.
Presentazione annuale No, solo in presenza di variazioni rilevanti o casi specifici. Sì, obbligatoria ogni anno.
Modalità di invio Cartacea o telematica. Esclusivamente telematica.
Dati già noti al Comune Nessun obbligo dichiarativo (Cass. n. 26921/2025). Non applicabile all’obbligo annuale ENC.
Agevolazioni subordinate alla dichiarazione Immobili merce, alloggi sociali e assimilazioni all’abitazione principale. Esenzione per attività istituzionali svolte con modalità non commerciali.
Conseguenze dell’omissione Possibile decadenza dall’agevolazione (Cass. n. 37385/2022). Decadenza dall’esenzione (Cass. n. 37385/2022).
Scadenza dichiarazioni 2025 30 giugno 2026 30 giugno 2026

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