IMU 2026: come regolarizzare il mancato versamento
Il mancato versamento della prima rata IMU entro la scadenza del 16 giugno 2026 non determina automaticamente la perdita della possibilità di regolarizzare la violazione.
Il contribuente può, infatti, ricorrere all’istituto del ravvedimento operoso, beneficiando di una consistente riduzione delle sanzioni purché provveda spontaneamente al pagamento dell’imposta, degli interessi legali e della sanzione ridotta prima dell’avvio dell’attività accertativa da parte del Comune.
Indice
1. Il ravvedimento operoso riduce il costo dell’inadempimento
2. Quale sanzione si applica dopo la riforma del sistema sanzionatorio
3. Quando il ravvedimento è ancora possibile
4. Come si perfeziona il ravvedimento
5. Le riduzioni previste dal ravvedimento
6. La distinzione tra omesso versamento e omessa dichiarazione
7. Il problema della dichiarazione “periodica”
8. Le verifiche preliminari prima del pagamento
1. Il ravvedimento operoso riduce il costo dell’inadempimento
Il 16 giugno 2026 è scaduto il termine previsto per il versamento della prima rata dell’IMU dovuta per il periodo d’imposta 2026. Nella medesima data gli enti non commerciali possessori di immobili esenti ai sensi dell’art. 1, comma 759, lett. g), della legge n. 160/2019 erano tenuti, ove dovuta, anche al versamento della terza rata IMU relativa al 2025.
L’eventuale omissione o insufficienza del pagamento non comporta tuttavia l’immediata irrogazione della sanzione piena, poiché il contribuente può avvalersi dell’istituto del ravvedimento operoso disciplinato dall’art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997, richiamato, per i tributi comunali, dall’art. 1, comma 774, della legge n. 160/2019.
L’istituto consente infatti di sanare spontaneamente la violazione mediante il versamento dell’imposta dovuta, degli interessi legali e della sanzione in misura ridotta, evitando l’applicazione della sanzione ordinaria.
2. Quale sanzione si applica dopo la riforma del sistema sanzionatorio
Per le violazioni commesse a decorrere dal 1° settembre 2024, il nuovo art. 13 del D.Lgs. n. 471/1997, come modificato dal D.Lgs. n. 87/2024, ha rideterminato il sistema sanzionatorio dell’omesso versamento.
La sanzione ordinaria è oggi pari al 25% dell’imposta non versata, con una significativa attenuazione nei casi di ritardo contenuto.
In particolare:
- se il pagamento avviene entro 90 giorni, la sanzione è ridotta al 12,5%;
- se il ritardo non supera 14 giorni, la sanzione è ulteriormente ridotta nella misura di 1/15 per ciascun giorno di ritardo.
Su tali importi interviene poi la riduzione prevista dal ravvedimento operoso.
3. Quando il ravvedimento è ancora possibile
Il ravvedimento operoso può essere utilizzato fino alla scadenza del termine entro il quale il Comune può esercitare il proprio potere di accertamento, individuato dall’art. 1, comma 161, della legge n. 296/2006.
Tale facoltà, tuttavia, viene meno qualora:
- il Comune abbia già constatato formalmente la violazione;
- siano iniziate attività istruttorie o verifiche delle quali il contribuente abbia ricevuto formale comunicazione.
Pertanto, fino a tale momento il contribuente conserva la possibilità di regolarizzare spontaneamente la propria posizione beneficiando delle riduzioni sanzionatorie.
4. Come si perfeziona il ravvedimento
Il ravvedimento produce effetti esclusivamente se vengono versati contestualmente:
- l’imposta dovuta;
- gli interessi legali maturati giorno per giorno;
- la sanzione ridotta.
Per l’anno 2026 gli interessi devono essere calcolati applicando il tasso legale dell’1,60% annuo.
Il pagamento deve essere effettuato mediante modello F24, indicando:
- il codice tributo relativo all’immobile;
- l’anno d’imposta 2026;
- la barratura della casella “Ravv.”.
OSSERVA – Non è previsto un autonomo codice tributo per interessi e sanzioni, che vengono versati unitamente all’imposta.
5. Le riduzioni previste dal ravvedimento
La misura della sanzione varia in funzione del momento nel quale viene effettuata la regolarizzazione.
| Sanzioni ridotte per il ravvedimento dell’acconto IMU 2026 | |
|---|---|
| Momento del ravvedimento | Sanzione applicabile |
| Entro 14 giorni | 1,25% ridotto di 1/15 per ciascun giorno di ritardo |
| Dal 15° al 30° giorno | 1,25% |
| Dal 31° al 90° giorno | 1,39% |
| Oltre 90 giorni ed entro il termine di presentazione della dichiarazione IMU | 3,125% |
| Successivamente | 3,57% |
La progressione delle riduzioni evidenzia come la tempestività della regolarizzazione consenta di limitare sensibilmente il costo complessivo della violazione.
6. La distinzione tra omesso versamento e omessa dichiarazione
Occorre evitare di confondere le due differenti violazioni.
Le riduzioni illustrate riguardano esclusivamente il mancato o insufficiente versamento dell’imposta, disciplinato dall’art. 13 del D.Lgs. n. 471/1997.
Diversa è la fattispecie dell’omessa o infedele dichiarazione IMU, per la quale trovano applicazione le specifiche sanzioni previste dall’art. 1, comma 775, della legge n. 160/2019.
OSSERVA – La distinzione assume particolare rilievo poiché il ravvedimento segue regole differenti a seconda della tipologia della violazione commessa.
7. Il problema della dichiarazione “periodica”
Una delle questioni interpretative più discusse riguarda l’individuazione del termine entro il quale deve essere perfezionato il ravvedimento lungo.
L’art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997 distingue infatti tra:
- tributi con dichiarazione periodica;
- tributi privi di dichiarazione periodica.
Nel caso dell’IMU il quadro non è univoco.
Da un lato, le circolari del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 184 del 13 luglio 1998 e n. 1/DF del 29 aprile 2013 hanno ritenuto che, ai fini del ravvedimento, l’IMU possa essere assimilata ai tributi periodici, nonostante la dichiarazione produca effetti anche per gli anni successivi.
Di diverso avviso è invece la nota IFEL del 19 gennaio 2015, secondo cui la dichiarazione IMU non possiede natura periodica.
ATTENZIONE – In presenza di tale contrasto interpretativo appare opportuno verificare preventivamente le indicazioni contenute nel regolamento comunale o nei documenti pubblicati sul sito istituzionale dell’ente impositore.
8. Le verifiche preliminari prima del pagamento
Prima di procedere al ravvedimento è opportuno effettuare alcune verifiche.
| Controlli da effettuare prima del pagamento | |
|---|---|
| Verifica | Finalità |
| Corretta determinazione della base imponibile | Evitare ulteriori differenze d’imposta |
| Verifica dell’aliquota deliberata dal Comune | Calcolare correttamente l’IMU dovuta |
| Calcolo degli interessi legali | Determinare l’importo complessivo |
| Individuazione del corretto periodo di ravvedimento | Applicare la riduzione corretta |
| Verifica dell’assenza di attività accertativa | Accertare l’ammissibilità del ravvedimento |
