ISA 2026: riflessi su CPB e modelli dichiarativi
La Circolare n. 4/E/2026 riepiloga le regole ISA e CPB applicabili ai modelli dichiarativi 2026 per il periodo d’imposta 2025, confermando l’impianto generale e fornendo indicazioni operative per la corretta compilazione. Lo strumento rappresenta un patrimonio ormai consolidato per gli operatori del settore e l’Amministrazione finanziaria. Ne consegue che il documento di prassi si limita a una rapida rassegna delle questioni principali, confermando in larga parte il quadro normativo previgente.
Tra gli interventi riepilogati spiccano la revisione completa di 85 indici e l’aggiornamento dell’intera modulistica, che si compone ora di 173 modelli. Tali adeguamenti si sono resi necessari per ricalibrare gli indici tenendo in considerazione le mutate condizioni macroeconomiche e le tensioni geopolitiche intervenute nel 2025.
Tuttavia, un’attenta lettura del documento fa emergere alcuni aspetti operativi che, pur non potendosi definire innovativi in senso assoluto, richiedono massima attenzione, in quanto incidono in modo diretto sulla corretta compilazione dei modelli dichiarativi e sulla gestione del Concordato Preventivo Biennale.
Indice
1. Il rinnovo del concordato preventivo e il blocco degli adeguamenti
2. La neutralizzazione delle maggiorazioni fiscali all’interno del quadro F
3. Lo slittamento al 2026 dell’esclusione per gli Enti del Terzo Settore
1. Il rinnovo del concordato preventivo e il blocco degli adeguamenti
Il periodo d’imposta 2025 costituisce l’annualità di base per l’elaborazione delle nuove proposte di Concordato Preventivo Biennale (CPB) relative al biennio 2026-2027. Questo principio vale sia per i nuovi aderenti, sia per i contribuenti che, terminato il primo ciclo 2024-2025, sono chiamati a valutare l’opportunità del rinnovo.
In questa fase, il punteggio ISA 2025 assume un ruolo centrale sotto due profili distinti:
- determina l’aliquota della flat tax applicabile sul maggior reddito e
- fissa il limite massimo (calmiere) di incremento della proposta formulata dall’Agenzia delle Entrate rispetto al reddito storico.
I calmieri, introdotti dal D.Lgs. 81/2025 e ampliati dal D.L. 38/2026, operano come automatismi del motore di calcolo che limitano l’incremento della proposta entro percentuali ben precise, applicate al reddito 2025 (rettificato in ottica CPB ai sensi degli artt. 15 e 16 del D.Lgs. 13/2024).
OSSERVA – L’incremento massimo è inversamente proporzionale al voto ISA: quanto più il contribuente si è rivelato affidabile, tanto più la proposta 2026-2027 dovrà essere contenuta.
Nel dettaglio, le soglie massime di incremento sono le seguenti:
- Voto ISA pari a 10: incremento massimo del 10%.
- Voto ISA da 9 a 9,99: incremento massimo del 15%.
- Voto ISA da 8 a 8,99: incremento massimo del 25%.
- Voto ISA da 6 a 7,99: incremento massimo del 30%.
- Voto ISA inferiore a 6: incremento massimo del 35%.
Ottenere un buon punteggio ISA garantisce, inoltre, l’accesso a un’imposta sostitutiva più vantaggiosa sulla quota di reddito incrementale:
- 10% per punteggi ISA superiori a 8.
- 12% per punteggi ISA compresi tra 6 e 8.
- 15% per punteggi ISA inferiori a 6.
ATTENZIONE – Occorre tuttavia ricordare il limite introdotto dal D.Lgs. 81/2025: per la parte di reddito incrementale che eccede gli 85.000 euro non si applicano le aliquote agevolate, ma scatta la tassazione ordinaria (43% per i soggetti IRPEF e 24% per i soggetti IRES).
In questo scenario, nel quale un voto elevato risulta determinante per l’ottimizzazione del carico tributario, la Circolare 4/E del 6 luglio 2026 interviene precisando, al paragrafo 2.5, che per i contribuenti già aderenti al CPB 2024-2025 è preclusa la possibilità di procedere ad adeguamento spontaneo tramite l’inserimento di ulteriori componenti positivi non risultanti dalle scritture contabili al fine di migliorare il proprio livello di affidabilità.
La preclusione è dovuta al fatto che, per i soggetti in regime di concordato, il reddito e il valore della produzione netta relativi all’anno 2025 sono “congelati”, in quanto determinati in base a quanto già pattuito in sede di adesione iniziale.
Ne consegue che il voto ISA 2026, anno di imposta 2025, deriva esclusivamente dai dati contabili ed extracontabili effettivi. Il contribuente non ha alcuna possibilità di migliorare il punteggio in dichiarazione; qualora i dati reali restituissero un esito insufficiente, dovrà necessariamente subirne gli svantaggi in fase di rinnovo, sia in termini di flat tax meno conveniente, sia di calmieri all’aumento più gravosi.
2. La neutralizzazione delle maggiorazioni fiscali all’interno del quadro F
Un ulteriore aspetto che merita attenzione riguarda la gestione contabile dei nuovi investimenti agevolati all’interno dei modelli dichiarativi.
La Circolare 4/E/2026 interviene sul punto, ponendo l’accento sulla nuova maggiorazione del costo di acquisizione dei beni strumentali nuovi (il cosiddetto iper-ammortamento per investimenti in trasformazione tecnologica, digitale e fonti rinnovabili), introdotta dall’art. 1, commi da 427 a 436, della Legge 199/2025 per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028.
Sebbene la norma agevolativa sia operativa dal 2026, l’aggiornamento della modulistica 2025 si è reso necessario per assicurare il corretto adempimento dichiarativo da parte dei contribuenti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, il cui esercizio risulti ancora in corso al 31 dicembre 2025.
OSSERVA – Al fine di evitare errori che potrebbero penalizzare l’esito dell’applicazione degli ISA, tali contribuenti non dovranno sommare le maggiorazioni fiscali ai costi effettivi nei righi ordinari.
Nello specifico, le istruzioni prevedono le seguenti modalità di compilazione:
- Rigo F13, campo 1 (Costo per il godimento di beni di terzi): non deve accogliere l’importo relativo alla maggiorazione dei canoni di locazione finanziaria.
- Rigo F15, campo 1 (Ammortamenti): non deve includere l’importo relativo alla maggiorazione delle quote di ammortamento.
- Rigo F17, campo 4 (“di cui maggiorazioni fiscali”): è lo spazio in cui tali importi, riconosciuti ai soli fini fiscali, devono essere indicati in via esclusiva.
L’Amministrazione finanziaria ha adottato questa regola di compilazione in continuità con il passato. L’obiettivo è garantire la totale neutralità dell’extra deduzione ai fini del calcolo ISA, evitando che le imprese che rinnovano i propri beni strumentali avvalendosi delle nuove disposizioni vengano paradossalmente penalizzate sotto il profilo dell’affidabilità a causa di un incremento “virtuale” dei costi.
Sempre in merito alla compilazione del rigo F17, il documento di prassi precisa che i soggetti tenuti alla presentazione del Modello REDDITI PF non devono indicare, né al campo 1 né al campo 4, il reddito relativo alle attività agricole assoggettato al nuovo regime fiscale agevolato introdotto dalla Legge 36/2024.
3. Lo slittamento al 2026 dell’esclusione per gli Enti del Terzo Settore
Negli anni passati, le istruzioni di compilazione dei modelli ISA riportavano tre specifiche cause di esclusione dedicate al mondo non profit, identificate dai seguenti codici:
- Codice 8: ETS non commerciali in regime forfetario (ex art. 80, D.Lgs. 117/2017);
- Codice 9: Organizzazioni di Volontariato (OdV) e Associazioni di Promozione Sociale (APS) in regime forfetario (ex art. 86, D.Lgs. 117/2017);
- Codice 10: Imprese sociali (ex D.Lgs. 112/2017).
Tali cause di esclusione risultavano tuttavia “virtuali” e di fatto inutilizzabili, in quanto espressamente subordinate al perfezionamento del procedimento di autorizzazione della Commissione Europea (ex art. 108 del TFUE). Poiché tale via libera non è mai giunto, la presenza di queste codifiche ha spesso generato incertezze operative.
Con la Circolare 4/E/2026, l’Agenzia delle Entrate ha ufficializzato l’eliminazione di queste codifiche dalla modulistica relativa al 2025.
L’intervento si è reso necessario a seguito delle modifiche introdotte dagli artt. 8 e 14 del Decreto-Legge 17 giugno 2025, n. 84 (convertito dalla Legge 108/2025). Il legislatore ha agito su un doppio binario:
- da un lato, ha soppresso definitivamente la previsione che vincolava l’operatività dell’esclusione all’autorizzazione europea;
- dall’altro, ne ha ridefinito la decorrenza normativa, stabilendo che l’efficacia di tali disposizioni scatterà soltanto a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025.
Pertanto, per l’anno d’imposta 2025, i codici 8, 9 e 10 risultano inoperativi e sono stati temporaneamente stralciati. Gli Enti del Terzo Settore e le Imprese Sociali che esercitano attività d’impresa, se non ricadono in altre cause ordinarie di esclusione, restano dunque soggetti all’applicazione degli Indici Sintetici di Affidabilità fiscale per l’annualità oggetto di dichiarazione.
Solo con le istruzioni relative ai modelli Redditi 2027 (periodo d’imposta 2026) l’Agenzia delle Entrate reintrodurrà a regime la possibilità, per tali soggetti, di segnalare le esclusioni in commento.
