Concordato preventivo 2026-2027: adesione e revoca

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Per l’accesso al Concordato Preventivo Biennale (CPB), biennio 2026-2027, il legislatore ha delineato un quadro di regole per l’adesione – e per la revoca – estremamente flessibile. Tuttavia, la teoria si scontra con la pratica operativa, rendendo opportuno evitare di percorrere strade che possono essere motivo di errori dai quali possono scaturire gravi conseguenze.

Indice

1. Le tempistiche
2. Le modalità di adesione
3. Adesione autonoma solo teorica
4. Le modalità di revoca

1. Le tempistiche

Prima di addentrarci nei dettagli tecnici della compilazione, è d’obbligo un inquadramento temporale.

In un primo momento, la norma aveva fissato (teoricamente, a regime) il termine per l’adesione alla proposta di concordato al 30 settembre, creando un disallineamento temporale rispetto alla scadenza di presentazione del Modello Redditi.

ATTENZIONE – Successivamente, con il D.L. 27 marzo 2026, n. 38, art. 7-bis, comma 3, il termine è stato differito al 31 ottobre 2026.

Quanto sopra per i soggetti “solari”; specularmente, per i soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, la scadenza slitta all’ultimo giorno del decimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta.

Di fatto, quindi, il termine di adesione al CPB (che coincide anche con il termine ultimo per una eventuale revoca di una adesione precedentemente espressa) corrisponde a quello previsto per la trasmissione telematica del modello Redditi.

OSSERVA – Sul punto è bene ricordare che si tratta, per quanto riguarda il CPB, di un termine tassativo, per il quale non è prevista alcuna possibilità di maggior termine, nemmeno nei 90 giorni.

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2. Le modalità di adesione

Le Istruzioni ministeriali dei modelli Redditi 2026 delineano due strade alternative per manifestare l’accettazione della proposta formulata dall’Agenzia delle Entrate tramite l’applicativo “IltuoISA_CPB“. La volontà del contribuente si esprime attraverso la sottoscrizione del modello CPB e il suo invio.

La disciplina prevede due opzioni per l’invio:

  1. invio congiunto con il modello Redditi: l’adesione avviene contestualmente alla trasmissione della dichiarazione dei Redditi completa in ogni sua parte, corredata dal relativo modello ISA e, in allegato, il modello CPB. Affinché il modello CPB risulti sottoscritto (e quindi venga inviato) occorre barrare la casella posta al rigo P10.
  2. invio autonomo (Codice 1): formalmente è prevista anche la possibilità di un invio del modello CPB disgiunto dal modello Redditi. In questo caso, si trasmette solo il modello CPB accompagnato dal Frontespizio del modello Redditi. Nel frontespizio occorre compilare la casella “Comunicazione CPB” con codice “1 – Adesione”.

OSSERVA – Tale seconda tipologia di invio è finalizzata alla sola adesione al concordato, e non assolve in alcun modo all’obbligo di presentazione della dichiarazione annuale dei redditi. Ne consegue che il contribuente dovrà necessariamente trasmettere un secondo flusso telematico contenente la dichiarazione vera e propria e il modello ISA.

3. Adesione autonoma solo teorica

L’invio separato del modello CPB ai fini dell’adesione è tuttavia una possibilità destinata a restare sulla carta. Infatti, tutte le principali software house (su indicazione di Assosoftware) non hanno sviluppato il tracciato di trasmissione del CPB finalizzato all’adesione autonoma. Quanto sopra, in ragione di un condivisibile approccio prudenziale, pensato al fine di evitare possibili disallineamenti.

Occorre ricordare che la proposta di concordato è il risultato di un algoritmo (la cui metodologia è approvata con D.M.) che si fonda su numerose informazioni. Tra queste, di fondamentale importanza sono l’esito ISA dell’anno di imposta 2025 e il reddito d’impresa (o di lavoro autonomo) e il Valore della Produzione Netta IRAP effettivamente conseguiti nel 2025, eventualmente rettificati delle cd. “variabili non concordabili” di cui agli artt. 15, 16 e 17 del D.Lgs. 13/2024.

OSSERVA – Ne deriva che l’invio di un’adesione al CPB in “via autonoma” (solo con il frontespizio), prima di aver definitivamente chiuso e verificato ogni aspetto del modello ISA e dell’intero modello Redditi potrebbe ragionevolmente comportare la possibilità che i dati definitivi, successivamente inviati, risultino difformi da quelli posti a base del calcolo della proposta.

Da ciò potrebbe derivare la decadenza del CPB, posto che l’articolo 22 del D.Lgs. 13/2024 prevede appunto che il contribuente decada dai benefici (per l’intero biennio) nel caso in cui vi sia “un’indicazione di dati non corrispondenti a quelli comunicati ai fini della definizione della proposta di CPB” o una comunicazione inesatta dei dati ISA, a condizione che determinino un minor reddito o valore netto della produzione oggetto del concordato superiore alla soglia di tolleranza del 30%.

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4. Le modalità di revoca

Il fisco concede anche il diritto di tornare sui propri passi. Se dopo aver espresso adesione al CPB il contribuente dovesse, per qualsiasi ragione, avere intenzione di non procedere con il concordato (oppure di procedere, ma sulla base di altri dati), l’adesione può essere revocata e, eventualmente, successivamente nuovamente espressa.

ATTENZIONE – La revoca deve intervenire tassativamente per via telematica entro lo stesso termine previsto per l’adesione (quindi, entro il 31 ottobre 2026). Qualsiasi comunicazione di revoca trasmessa dopo tale data sarà del tutto inefficace.

Anche per la revoca, le istruzioni prevedono due modalità alternative:

  1. revoca autonoma (Codice 2): esattamente come per l’adesione separata, si utilizza il solo Frontespizio del modello Redditi, valorizzando la casella “Comunicazione CPB” con codice “2 – Revoca”;
  2. revoca con flusso dichiarativo (Codice 3): la revoca viene espressa mediante l’invio della dichiarazione dei redditi completa. In questo caso la casella “Comunicazione CPB” viene valorizzata con il codice “3 – Revoca con flusso dichiarativo”. L’utilizzo di questo codice revoca integralmente tutte le comunicazioni di adesione al CPB inviate in precedenza.

OSSERVA – Si osservi che, contestualmente a quest’ultima revoca, il contribuente ha la facoltà di allegare alla medesima dichiarazione una nuova e aggiornata comunicazione di adesione al CPB.

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