I crediti d’imposta introdotti dai decreti emergenziali

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Il Decreto Cura Italia (D.L. n. 18 del 17 marzo 2020, convertito in Legge n. 27 del 24 Aprile 2020) ha previsto cinque distinti crediti d’imposta; dal credito d’imposta per la sanificazione degli ambienti di lavoro a quello per gli investimenti pubblicitari, passando da quello per botteghe e negozi al credito d’imposta per le edicole, oltre che a quello per la trasformazione di imposte anticipate. Il Decreto Liquidità (D.L. n. 23/2020) ha previsto alcuni ampliamenti applicativi di parte dei crediti in narrativa, rivedendo gli articoli di riferimento del Decreto Cura Italia.
Ma andiamo con ordine e passiamo in rassegna i crediti d’imposta innanzi menzionati analizzandone i requisiti oggettivi e quelli soggettivi, nonché valutando il meccanismo di funzionamento degli stessi.

Indice

1. Credito d’imposta per le spese di sanificazione e per l’acquisto di dispositivi di protezione
2. Credito d’imposta per le botteghe e i negozi
3. Credito d’imposta per la trasformazione di imposte anticipate
4. Credito d’imposta per le edicole
5. Credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari

 

1. Credito d’imposta per le spese di sanificazione e per l’acquisto di dispositivi di protezione nei luoghi di lavoro

Il Decreto Cura Italia ha introdotto uno specifico credito d’imposta in favore degli esercenti attività d’impresa, arte o professione volto a incentivare la sanificazione degli ambienti di lavoro necessaria a garantire la sicurezza e la protezione degli individui che ivi prestano il loro lavoro (art. 64, D.L. n. 18 del 17/03/2020).

Il Decreto Liquidità riscrive, ampliandolo, il credito d’imposta in commento, il quale mantenendo sempre il fine di incentivare la sanificazione degli ambienti di lavoro, si estende anche all’acquisto di attrezzature volte a evitare il contagio del virus COVID-19 nei medesimi ambienti.

Il credito d’imposta per le spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro, nonché per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e altri dispositivi di sicurezza atti a proteggere i lavoratori dall’esposizione accidentale ad agenti biologici (quali, ad esempio, barriere e pannelli protettivi), spetterà ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione.

L’incentivo è attribuito, fino ad un massimo di 20 mila euro per ciascun beneficiario, nella misura del 50% delle spese sostenute nel periodo d’imposta 2020. Il credito d’imposta è riconosciuto nel limite complessivo di spesa pari a 50 milioni di euro per l’anno 2020.

Sono inclusi, a titolo esemplificativo, i seguenti strumenti:

  • mascherine chirurgiche, Ffp2 e Ffp3;
  • guanti;
  • visiere di protezione e occhiali protettivi;
  • tute di protezione;

Sono, inoltre, compresi i detergenti mani e i disinfettanti.

2. Credito d’imposta per le botteghe e i negozi

L’art. 65 del Decreto Cura Italia ha istituito un credito d’imposta a favore degli esercenti attività d’impresa in misura pari al 60% dell’ammontare del canone di locazione relativo al mese di marzo 2020, limitatamente agli immobili rientranti nella categoria catastale C/1, ovvero negozi e botteghe.

L’Amministrazione finanziaria, con la circolare AdE 8/E/2020, ha specificato come sia essenziale, ai fini della spettanza dell’agevolazione, l’effettivo sostenimento del costo del canone di locazione di marzo 2020, ivi intendendo l’avvenuto pagamento.

Altro chiarimento è quello che conferma l’interpretazione letterale della norma di Legge per la categoria catastale: il credito d’imposta si applica esclusivamente ai contratti di locazione di immobili rientranti nella categoria catastale C/1, restando esclusi dal credito d’imposta previsto dal Decreto Cura Italia i contratti di locazione di immobili rientranti nelle altre categorie catastali, anche se aventi destinazione commerciale, come ad esempio la categoria D/8.

La fruizione del credito d’imposta, ammessa esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 D. Lgs. 241/1997, è possibile dallo scorso 25 marzo 2020 utilizzando il modello di pagamento F24 da presentare attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, grazie all’istituzione, con la risoluzione AdE 13/E/2020, del codice tributo “6914”, denominato “Credito d’imposta canoni di locazione botteghe e negozi – articolo 65 del Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18”.

Secondo la Relazione Tecnica al D.L. 17 marzo 2020, n. 18, in base alle elaborazioni effettuate è stato stimato che il presente credito d’imposta avrà un effetto sulle casse dell’erario, nell’anno 2020, per un importo pari a circa euro 356,3 milioni.

3. Credito d’imposta per la trasformazione di imposte anticipate

L’agevolazione, contenuta nell’art. 55 del Decreto Cura Italia, consiste nella possibilità di trasformare in crediti d’imposta le imposte anticipate (ai fini della trasformazione le imposte anticipate rilevano anche se non iscritte a bilancio) riferite a perdite fiscali ed eccedenze ACE.

L’intervento si concretizza nell’anticipare come credito d’imposta l’utilizzo di tali componenti, di cui altrimenti si sarebbe potuto usufruire in periodi successivi e solo in caso di realizzo di un reddito imponibile. La trasformazione in credito d’imposta e il suo utilizzo, in sostanza, consentirebbero di ridurre il fabbisogno di liquidità connesso con il versamento di imposte e di contributi, aumentando così la disponibilità di cassa in un periodo di crisi come quello attuale.

Il presupposto per accedere al beneficio è rappresentato dalla cessione a titolo oneroso, entro il 31 dicembre 2020, di crediti pecuniari vantati verso debitori inadempienti. Si intendono, per tali, i soggetti che non hanno effettuato un pagamento, e tale inadempimento si protrae per oltre novanta giorni dalla data in cui era dovuto.

Il valore nominale del credito ceduto determina l’importo delle perdite e delle eccedenze ACE rilevante ai fini della trasformazione, che può essere considerato per un ammontare massimo non eccedente il 20% del valore nominale dei crediti ceduti.

Esemplificando, qualora venisse perfezionata la cessione di un credito deteriorato del valore nominale di 10 milioni di euro, la base di calcolo del credito d’imposta è pari a 2 milioni di euro (20% di 10 milioni) e il credito d’imposta è pari a 480 mila euro (24% – aliquota IRES – di 2 milioni di euro).

Il limite massimo di valore nominale dei crediti, tenendo conto anche di quelli ceduti da altri soggetti appartenenti al medesimo gruppo societario, non può essere superiore ad un importo di 2 miliardi di euro.

La trasformazione in credito d’imposta avviene alla data di efficacia della cessione dei crediti. A decorrere dalla data di efficacia della cessione dei crediti, per il cedente non è più possibile utilizzare le perdite e le eccedenze ACE relative alle attività per imposte anticipate complessivamente trasformabili in credito d’imposta.

Tali crediti possono essere utilizzati, senza limiti di importo, in compensazione ai sensi dell’art. 17 D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, ovvero possono essere ceduti secondo quanto previsto dall’art. 43- bis o dall’art. 43-ter d.P.R. n. 602/1973, ovvero infine possono essere chiesti a rimborso.

I crediti d’imposta vanno indicati nella dichiarazione dei redditi e non concorrono alla formazione del reddito di impresa né della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive.

4. Credito d’imposta per le edicole

La disciplina del c.d. “tax credit per le edicole” è stata inizialmente introdotta dall’articolo 1, commi 806-809, L.145/2018 (c.d. Legge di Bilancio 2019) e modificata dall’articolo 1, comma 393, L. 160/2019 (c.d. Legge di Bilancio 2020).

L’art. 98 del Decreto Cura Italia dispone un ampliamento degli ambiti soggettivo e oggettivo della misura in commento prevedendo:

  • l’estensione dell’agevolazione in commento alle imprese distributrici della stampa, con riferimento a rivendite localizzate in comuni a bassa densità abitativa (meno di 5.000 abitanti) e in comuni con unico punto vendita;
  • l’ampliamento delle tipologie di spesa compensabili ai servizi di fornitura di energia elettrica, telefonici e internet e di consegna a domicilio delle copie di giornali;
  • l’innalzamento a 4.000 euro dell’importo massimo di credito fruibile da ciascun beneficiario.

L’ampliamento degli ambiti applicativi poc’anzi descritto ha determinato che il credito d’imposta in commento risulta fruibile dai seguenti soggetti:

  • esercenti attività commerciali che operano esclusivamente nel settore della vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici;
  • esercenti attività commerciali “non esclusivi”, come individuati dall’articolo 2, comma 3, Lgs. 170/2001, anche nei casi in cui la predetta attività commerciale non rappresenti l’unico punto vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici nel comune di riferimento;
  • imprese distributrici della stampa che riforniscono giornali quotidiani e/o periodici a rivendite situate nei comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e nei comuni con un solo punto vendita.

Si ricorda che la fattispecie de quo è riconosciuta prioritariamente agli esercenti attività commerciali che operano esclusivamente nel settore della vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici.

In seguito alle modifiche apportate dal Decreto Cura Italia, il credito d’imposta per le edicole è stato parametrato agli importi pagati nell’anno 2019 dal titolare del singolo punto vendita per i locali in cui si esercita la vendita, a titolo di:

  • Imposta municipale unica (Imu);
  • Tributo servizi indivisibili (Tasi);
  • Canone di occupazione suolo aree pubbliche (Cosap);
  • Tassa sui rifiuti (Tari);
  • spese di locazione al netto dell’Iva, a condizione che l’esercente operi come unico punto vendita esclusivo nel territorio comunale;
  • servizi di fornitura di energia elettrica;
  • servizi telefonici e di collegamento a Internet;
  • servizi di consegna a domicilio delle copie di

Con riferimento agli esercenti “non esclusivi” il credito d’imposta è sempre parametrato alle voci sopra elencate, e commisurato per punto vendita al rapporto tra i ricavi provenienti dalla vendita di giornali, riviste e periodici al lordo di quanto dovuto ai fornitori e i ricavi complessivi, considerando per le vendite soggette ad aggio o ricavo fisso il prezzo di cessione al pubblico.

Il credito risulta riconosciuto per l’anno 2020, con riferimento alle spese 2019, entro l’importo massimo per beneficiario di 4.000 euro, in misura dunque doppia rispetto al credito massimo riconosciuto per l’anno precedente.

Non viene ad oggi differita la finestra temporale di presentazione telematica delle istanze, prefissata dal 1° settembre 2020 al 30 settembre 2020.

5. Credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari

Le modifiche apportate al “bonus pubblicità” sono finalizzate a contrastare il drastico calo degli investimenti pubblicitari che sta penalizzando le numerose realtà editoriali, prevedendo nell’anno 2020 un regime straordinario di accesso all’incentivo.
Le novità apportate dall’art. 98 D.L. 18/2020 alla disciplina del credito d’imposta pubblicità si riferiscono:

  • all’introduzione di un metodo di determinazione volumetrico della base di calcolo del credito d’imposta;
  • alla quantificazione del credito d’imposta in misura pari al 30% degli investimenti pubblicitari effettuati nell’anno 2020;
  • al differimento di 6 mesi del periodo di invio della comunicazione telematica di accesso al credito.

Pertanto, con riferimento al solo anno 2020, il credito d’imposta per investimenti pubblicitari risulta quantificabile in misura pari al 30% delle spese sostenute per campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica, anche on line, e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali in ragione del calo considerevole degli investimenti pubblicitari correlato all’emergenza sanitaria e alla chiusura delle attività commerciali (si ricorda in questa sede che precedentemente alla modifica intervenuta con il Decreto Cura Italia, il credito d’imposta in narrativa si calcolava in misura pari al 75% dell’investimento incrementale rispetto all’anno precedente).

L’incentivo resta fruibile dai soggetti titolari di reddito d’impresa, lavoratori autonomi ed enti non commerciali. Con il Decreto Cura Italia il legislatore si è inoltre preoccupato di differire di 6 mesi la finestra temporale di 30 giorni per l’invio delle comunicazioni telematiche di accesso al beneficio: la comunicazione va presentata dal 1° settembre 2020 al 30 settembre 2020.

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