TOSAP e COSAP: nuovi esoneri fino al 30 giugno 2021

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A seguito dell’emergenza sanitaria Covid-19, e le conseguenti esigenze di distanziamento, sono aumentate  le necessità, per molti soggetti, di sfruttare il suolo pubblico nello svolgimento della propria attività (basti pensare ai ristoranti e ai bar).  Per questo motivo, il Decreto Sostegni, ha prorogato ulteriormente gli esoneri dal versamento della tassa e del canone per l’occupazione di spazi e aree pubbliche (TOSAP/COSAP) fino al 30 giugno 2021.

Vediamo nel dettaglio i nuovi esoneri e i soggetti coinvolti.

Indice

1. TOSAP: la tassa per l’occupazione di spazi e aree pubbliche
2. COSAP: il canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche
3. TOSAP e COSAP: gli esoneri fino al 31 marzo 2021
4. TOSAP e COSAP: la proroga degli esoneri e i soggetti coinvolti
5. Le nuove tempistiche per le domande di concessioni del suolo pubblico

1. TOSAP: la tassa per l’occupazione di spazi e aree pubbliche

Quando si applica la TOSAP?

Sono oggetto della tassa per l’occupazione di spazi e aree pubbliche (c.d. TOSAP) le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e comunque sui beni appartenenti al demanio e patrimonio indisponibile dei Comuni e delle Province (art. 38 del D.Lgs. n. 507/1993).
La tassa si applica, altresì, alle occupazioni realizzate su tratti di aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio.

Chi è il soggetto passivo della TOSAP?

Soggetto passivo del tributo (art. 39), dovuto al Comune o alla Provincia, è il titolare dell’atto di concessione o di autorizzazione o, in mancanza, dall’occupante di fatto, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all’uso pubblico nell’ambito del rispettivo territorio.
La disciplina applicativa del tributo è affidata all’ente territoriale, tenuto ad approvare il regolamento per l’applicazione della TOSAP.

Occupazioni permanenti vs temporanee

La normativa nazionale distingue occupazioni permanenti e temporanee (art. 42) e disciplina altresì le modalità di graduazione e determinazione della tassa. In particolare (art. 42, commi 3 e 4) la tassa è graduata a seconda dell’importanza dell’area sulla quale insiste l’occupazione; essa si determina in base all’effettiva occupazione, espressa in metri quadrati o in metri lineari con arrotondamento all’unità superiore della cifra contenente decimali.

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Casi di esenzione

La disposizione normativa (art. 49 del D.Lgs. n. 507/1993) elenca i casi di esenzione. Sono ad esempio esenti da imposta le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni, Province, Comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l’esercizio di culti ammessi nello Stato, dagli enti pubblici per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica.

2. COSAP: il canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche

Il legislatore (si veda il D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 63) ha autorizzato i Comuni e le Province, con apposito regolamento, ad escludere l’applicazione della TOSAP e ad assoggettare l’occupazione permanente e temporanea di suolo pubblico al pagamento di un canone (c.d. COSAP) da parte del titolare della concessione, determinato nel medesimo atto di concessione ed in base a tariffa.

3. TOSAP e COSAP: gli esoneri fino al 31 marzo 2021

A seguito dell’emergenza sanitaria Covid-19, l’art. 109 del DL n. 104/2020 (c.d. Decreto Agosto) aveva prorogato di due mesi l’esenzione dal pagamento della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP) e del COSAP per le imprese di pubblico esercizio titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l’utilizzazione del suolo pubblico (fino al 31 dicembre 2020).

L’esenzione era stata precedentemente introdotta ad opera dell’art. 181 del DL n. 34/2020 (c.d. Decreto Rilancio) ed era applicabile dal 1° gennaio 2020. Quindi, con la citata disposizione, l’esenzione dal pagamento del tributo locale arrivava fino al 31 dicembre 2020.

Successivamente, il Decreto Ristori (ART. 9-ter, del dl 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176) ha previsto l’ulteriore proroga degli esoneri in questione dal 1° gennaio 2021 al 31 marzo 2021.

4. TOSAP e COSAP: la proroga degli esoneri e i soggetti coinvolti

L’art. 30, comma 1, lett. a) del DL n. 41/2021 (Decreto Sostegni) ha stabilito l’ulteriore proroga degli esoneri in esame. Infatti, l’esonero dal versamento del TOSAP/COSAP (per determinati soggetti) è stato prorogato dal 31 marzo al 30 giugno 2021.

Nel dettaglio, l’esonero in esame attiene:

  • le occupazioni effettuate dalle imprese di pubblico esercizio, di cui all’articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287 (ad esempio: occupazioni con tavolini effettuate da esercenti l’attività di ristorazione). Nello specifico si tratta delle seguenti attività:
  1. attività di ristorazione, per la somministrazione di pasti e di bevande, comprese quelle aventi un contenuto alcolico superiore al 21% del volume, e di latte (ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, birrerie ed esercizi similari);
  2. esercizi per la somministrazione di bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, nonché di latte, di dolciumi, compresi i generi di pasticceria e gelateria, e di prodotti di gastronomia (bar, caffè, gelaterie, pasticcerie ed esercizi similari);
  3. attività di cui alle lett. a) e b), in cui la somministrazione di alimenti e di bevande viene effettuata congiuntamente ad attività di trattenimento e svago, in sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari ed esercizi similari;
  4. esercizi di cui alla lett. b), nei quali è esclusa la somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione.
  • le occupazioni temporanee che vengono realizzate per l’esercizio dell’attività di mercato.

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5. Le nuove tempistiche per le domande di concessioni del suolo pubblico

La successiva lett. b) del 1° comma del citato art. 30 del Decreto Sostegni ha prorogato dal 31 marzo 2021 al 31 dicembre 2021 le modalità semplificate di presentazione di domande di concessioni per l’occupazione di suolo pubblico e di misure di distanziamento di pose in opera temporanea di strutture amovibili.

Va da sé che le domande di nuove concessioni per l’occupazione di suolo pubblico o di ampliamento delle superfici già concesse, fino al 31 dicembre 2021, sono presentate in via telematica, con allegata la sola planimetria. Ciò in deroga alla disciplina sullo Sportello unico delle attività produttive – SUAP (di cui al DPR n. 160/2010), il quale reca puntuali prescrizioni in merito alla presentazione in via telematica delle domande indirizzate al SUAP medesimo.

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