Fattura elettronica: le nuove specifiche tecniche
L’Agenzia delle Entrate, con validità dal 4 maggio 2020, ha approvato le nuove specifiche tecniche per le fatture elettroniche. Vediamo, in particolare, le novità del campo [DatiRitenuta], le tipologie di documento e i nuovi codici natura.
Indice
1. Il Provvedimento direttoriale sulle nuove specifiche tecniche
2. Le nuove specifiche del campo [DatiRitenuta]
3. Le nuove tipologie di documento [TipoDocumento]
4. Approfondimento: la gestione elettronica del reverse charge e dell’autofattura
5. I nuovi codici natura
1. Il Provvedimento direttoriale sulle nuove specifiche tecniche
In tema di fattura elettronica, l’Agenzia delle Entrate, con Provvedimento direttoriale prot. n. 99922/2020 del 28 febbraio 2020, ha approvato le nuove specifiche tecniche (di cui all’allegato A del citato Provvedimento), che sostituiscono, con decorrenza 4 maggio 2020, le precedenti specifiche tecniche (di cui all’allegato A del Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 89757 del 30 aprile 2018).
N.B.: si fa presente che il Provvedimento direttoriale del 28 febbraio 2020 ha prorogato il termine ultimo per l’adesione al servizio di consultazione delle fatture elettroniche, fissato ora al 4 maggio 2020. Conseguentemente, il servizio di consultazione rimarrà ancora fruibile fino al 4 maggio 2020, anche per soggetti che non abbiano manifestato alcuna scelta; i consumatori finali che abbiano già aderito, potranno consultare, a partire dal 1° marzo 2020, le proprie fatture ricevute.
In considerazione del fatto che il Provvedimento direttoriale del 30 aprile 2018 disciplina anche le specifiche tecniche concernenti il c.d. esterometro, si ritiene che le nuove specifiche tecniche vadano applicate anche a tale adempimento.
Così come previsto dal Provvedimento in esame, al fine di garantire la continuità dei servizi e il graduale adeguamento alle nuove specifiche, la trasmissione al Sistema di Interscambio (c.d. SDI) e il recapito delle fatture elettroniche sono comunque consentiti fino al 30 settembre 2020 anche secondo le specifiche tecniche approvate con il precedente Provvedimento n. 89757 del 30 aprile 2018.
In base a quanto sopra ne consegue che:
- a decorrere dal 4 maggio 2020 e fino al 30 settembre 2020 il Sistema di Interscambio accetterà, comunque, fatture elettroniche e note di variazione predisposte sia con il nuovo schema sia con lo schema approvato con le attuali specifiche tecniche di cui al Provvedimento direttoriale del 30 aprile 2018 (specifiche tecniche versione 1.5);
- dal 1° ottobre 2020 il Sistema di Interscambio accetterà esclusivamente fatture elettroniche e note di variazione predisposte con il nuovo schema approvato con il Provvedimento direttoriale del 28 febbraio 2020.
2. Le nuove specifiche del campo [DatiRitenuta]
Dalle nuove specifiche tecniche si evince che una prima importante modifica riguarda l’introduzione di nuove codifiche utilizzabili nel campo [DatiRitenuta], il quale si arricchisce e potrà essere popolato con una o più delle seguenti informazioni:
- RT01 Ritenuta persone fisiche
- RT02 Ritenuta persone giuridiche
- RT03 Contributo INPS (nuovo)
- RT04 Contributo ENASARCO (nuovo)
- RT05 Contributo ENPAM (nuovo)
- RT06 Altro contributo previdenziale (nuovo)
3. Le nuove tipologie di documento [TipoDocumento]
Sempre a decorrere dal 4 maggio 2020 verranno ampliate le tipologie di documento in fase di trasmissione elettronica [TipoDocumento].
Ecco le tipologie previste:
- TD01 Fattura
- TD02 Acconto/Anticipo su fattura
- TD03 Acconto/Anticipo su parcella
- TD04 Nota di Credito
- TD05 Nota di Debito
- TD06 Parcella
- TD07 Fattura semplificata (nuovo): da utilizzare in presenza di fattura semplificata di cui all’art. 21-bis del DPR n. 633/1972
- TD08 Nota di Credito semplificata (nuovo): da utilizzare in caso di utilizzo di nota credito semplificata
- TD12 Documento riepilogativo (nuovo): da utilizzare in presenza di documento riepilogativo (art. 6, DPR n. 695/1996). Al riguardo si ricorda che il documento riepilogativo è uno strumento disciplinato dall’art. 6, commi 6 e 7 del DPR n. 695/1996, che permette ai soggetti titolari di partita IVA di poter registrare in un documento unico di riepilogo (anziché registrarle una ad una) le fatture emesse e ricevute qualora siano di importo inferiore a 300 euro (il limite di 300 euro legato alle fatture emesse o ricevute deve intendersi al netto dell’IVA, come chiarito dalla RM n. 29/E/1996)
- TD16 Integrazione fattura reverse charge interno (nuovo): da utilizzare in presenza di reverse charge interno, per meglio dire le casistiche di cui all’art. 17, commi 5 e 6 del DPR n. 633/1972 (ad es. servizi nel subappalto edile, ecc.) e art. 74 del DPR n. 633/1972 (rottami-cascami)
- TD17 Integrazione/autofattura per acquisto servizi dall’estero (nuovo): da utilizzare per acquisti di servizi territorialmente rilevanti ai fini IVA in Italia qualora il fornitore sia un soggetto passivo stabilito ai fini IVA in altro Paese della UE o in un Paese extra-UE
- TD18 Integrazione per acquisto di beni intracomunitari (nuovo): da utilizzare in presenza di acquisti intracomunitari di beni di cui all’art. 38 del DL n. 331/1993
- TD19 Integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art. 17 c. 2 DPR n. 633/1972 (nuovo): da utilizzare in presenza di cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato da soggetti non residenti
- TD20 Autofattura per regolarizzazione e integrazione delle fatture (art. 6 c. 8 D.Lgs. n. 471/1997 o art. 46 c. 5 DL n. 331/1993) – Caso del mancato ricevimento della fattura entro quattro mesi (già presente ma ampliata la descrizione)
- TD21 Autofattura per splafonamento (nuovo): da utilizzare al fine di regolarizzare lo splafonamento IVA
- TD22 Estrazione beni da Deposito IVA (nuovo)
- TD23 Estrazione beni da Deposito IVA con versamento dell’IVA (nuovo)
- TD24 Fattura differita di cui all’art. 21, comma 4, lett. a) (nuovo)
- TD25 Fattura differita di cui all’art. 21, comma 4, terzo periodo lett. b) (nuovo)
- TD26 Cessione di beni ammortizzabili e per passaggi interni ex art. 36 DPR n. 633/1972 (nuovo)
- TD27 Fattura per autoconsumo o per cessioni gratuite senza rivalsa (nuovo)
Da quanto sopra si evince che l’elencazione dei documenti [TipoDocumento], ad oggi presente, si arricchisce di elementi utili a far transitare direttamente dal SDI le autofatture e/o le integrazioni effettuate ai fini IVA sugli acquisti, distintamente per norma applicabile.
Molteplici sono le causali introdotte anche allo scopo di evitare la presentazione del c.d. esterometro, circostanza derivante dal fatto che le integrazioni IVA effettuate potranno essere rappresentate mediante la trasmissione dei documenti formati con i codici da TD16 a TD19.
Inoltre, è aumentato il grado di dettaglio richiesto nel caso di emissione di autofattura, con l’introduzione, ad esempio, di un codice dedicato all’autofattura dovuta nel caso di splafonamento.
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4. Approfondimento: la gestione elettronica del reverse charge e dell’autofattura
Abbiamo visto che tra i diversi nuovi codici [TipoDocumento] sono stati introdotti quelli da TD16 a TD19 che riguardano il reverse charge (sia interno che esterno) e l’autofattura esterna con trasmissione allo SDI.
N.B.: sul punto si ricorda che:
- per “reverse charge interno” si intendono le casistiche di reverse charge contemplate nell’art. 17, commi 2, 5 e 6 del DPR n. 633/1972 o gli acquisti di rottami/cascami di cui all’art. 74 del DPR n. 633/1972. Invece, per “reverse charge esterno” si intendono gli acquisti di beni/servizi, territorialmente rilevanti ai fini IVA in Italia, effettuati da fornitori stabiliti ai fini IVA in altro Paese della UE.
- per “autofattura esterna” si intendono gli acquisti di beni/servizi, territorialmente rilevanti ai fini IVA in Italia, effettuati da fornitori soggetti passivi d’imposta extra-UE.
Ne consegue che occorre utilizzare tali nuovi codici se si intende procedere con l’integrazione/autofattura delle fatture dei fornitori attraverso la predisposizione dei documenti da trasmettere mediante SDI.
Vediamo nel dettaglio la gestione elettronica del reverse charge e dell’autofattura:
Tipologia di operazione | Modalità operativa |
---|---|
Acquisti soggetti a reverse charge interno, fatture ricevute da soggetti passivi IVA in Italia con codice natura “N6” – inversione contabile (Art. 17, commi 5 e 6, DPR n. 633/1972 e art. 74, commi 7 e 8, DPR n. 633/1972)
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Oppure;
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Acquisti soggetti ad autofattura interna (ad esempio autofattura denuncia)
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L’autofattura va emessa in formato elettronica e va trasmessa al SDI dall’emittente e ricevuta dallo stesso emittente, che nel documento viene indicato sia come cedente/prestatore che come cessionario/committente.
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Acquisti intracomunitari di beni (art. 38 del DL n. 331/1993), acquisti di servizi generici (art. 7-ter del DPR n. 633/1972) da soggetti stabiliti ai fini IVA in altro Paese della UE
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Integrazione della fattura analogica del soggetto estero.
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Acquisti territorialmente rilevanti ai fini IVA da cedenti/prestatori extra-UE
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Autofattura analogica.
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Per le prime due di tipologie di operazioni non c’è l’obbligo di presentazione dell’esterometro, mentre per le altre due tipologie è previsto l’obbligo di presentazione dell’esterometro, a meno che tali autofatture siano emesse in formato elettronico e trasmesse al SDI.
N.B.: in tutti i casi di reverse charge interno/esterno e autofattura interna/esterna vi è l’obbligo di annotazione nei registri IVA acquisti/vendite (fermo restando limiti alla detrazione dell’IVA, ad esempio per casi di pro-rata ovvero autofatture per omaggi/autoconsumo).
In tema di gestione del reverse charge interno si segnala che Assosoftware con risposta del 28 giugno 2019 (risposta che è frutto di un’interlocuzione avvenuta con l’Agenzia delle Entrate), richiamando la CM n. 14/E/2019 ha chiarito che gli obblighi di legge si intendono adempiuti:
- annotando la fattura di acquisto sia nel registro acquisti che nel registro vendite;
- integrando la fattura di acquisto con i dati necessari.
L’integrazione della fattura di acquisto potrà avvenire, in alternativa:
- materializzando la fattura elettronica di acquisto e indicando manualmente sopra di essa i dati necessari all’integrazione;
- producendo un documento contenente sia i dati necessari per l’integrazione sia gli estremi della fattura stessa. Tale documento può essere prodotto sia in modalità analogica, sia in modalità elettronica ed eventualmente trasmesso a SDI.
La conservazione digitale del documento non è obbligatoria, tranne nel caso in cui il documento venga prodotto solo in forma elettronica.
5. I nuovi codici natura
Le specifiche tecniche prevedono anche l’introduzione di nuovi codici natura (di fatto molto più dettagliati rispetto agli attuali) che identificano il trattamento ai fini IVA delle fatture emesse.
Nello specifico:
- N1 escluse ex art. 15 (ora N1 – invariato)
- N2.1 non soggette ad IVA ai sensi degli artt. da 7 a 7-septies del DPR n. 633/1972: tale codice natura andrà utilizzato per tutte le operazioni effettuate che sono escluse da IVA per mancanza del presupposto territoriale
- N2.2 non soggette – altri casi: tale codice andrà utilizzato, in via residuale, per le altre fattispecie di operazioni escluse da IVA (ad es. per mancanza del presupposto oggettivo di cui agli artt. 2 e 3 del DPR n. 633/1972)
(Ora tutte rientranti nella codifica N2)
- N3.1 non imponibili – esportazioni: casistiche di cui all’art. 8 del DPR n. 633/1972
- N3.2 non imponibili – cessioni intracomunitarie: qualora sia stata posta in essere una cessione intracomunitaria di beni di cui all’art. 41 del DL n. 331/1993
- N3.3 non imponibili – cessioni verso San Marino
- N3.4 non imponibili – operazioni assimilate alle cessioni all’esportazione: qui si dovranno indicare le operazioni assimilate alle cessioni all’esportazione, ad esempio operazioni di cui all’art. 8-bis del DPR n. 633/1972
- N3.5 non imponibili – a seguito di dichiarazioni d’intento: operazioni effettuate nei confronti di cessionari/committenti che abbiano trasmesso telematicamente dichiarazione d’intento (operazioni di cui all’art. 8, 1° comma, lett. c) del DPR n. 633/1972)
- N3.6 non imponibili – altre operazioni che non concorrono alla formazione del plafond
(Ora tutte rientranti nella codifica N3)
- N4 esenti (Ora N4 – invariato)
- N5 regime del margine / IVA non esposta in fattura (Ora N5 – invariato)
- N6.1 inversione contabile – cessione di rottami e altri materiali di recupero: operazioni di cui all’art. 74 del DPR n. 633/1972
- N6.2 inversione contabile – cessione di oro e argento puro
- N6.3 inversione contabile – subappalto nel settore edile: operazioni di cui all’art. 17, comma 6, lett. a) del DPR n. 633/1972
- N6.4 inversione contabile – cessione di fabbricati: operazioni di cui all’art. 17, comma 6, lett. a-bis) del DPR n. 633/1972
- N6.5 inversione contabile – cessione di telefoni cellulari
- N6.6 inversione contabile – cessione di prodotti elettronici
- N6.7 inversione contabile – prestazioni comparto edile e settori connessi: operazioni di cui all’art. 17, comma 6, lett. a-ter) del DPR n. 633/1972
- N6.8 inversione contabile – operazioni settore energetico: operazioni di cui all’art. 17, comma 6, lett. d-bis), d-ter) e d-quater) del DPR n. 633/1972
- N6.9 inversione contabile – altri casi: acquisti di beni ovvero servizi effettuati in Italia da soggetti non residenti. Casistiche di cui all’art. 17, 2° comma del DPR n. 633/1972
(Ora tutte rientranti nella codifica N6)
- N7 IVA assolta in altro stato UE (vendite a distanza ex art. 40 commi 3 e 4 e art. 41 comma 1 lett. b, DL n. 331/1993; prestazione di servizi di telecomunicazioni, tele-radiodiffusione ed elettronici ex art. 7-sexies lett. f, g, DPR n. 633/1972 e art. 74-sexies, DPR n. 633/1972) (Ora N7, invariato).
In base a quanto sopra ne consegue che in sede di fatturazione dovranno essere utilizzati gli appositi codici natura che identificano, in modo dettagliato, la tipologia di operazione posta in essere da parte dei fornitori.
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