Fattura elettronica: fattura differita e DDT

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Si ricorda che così come previsto dall’art. 21, c. 4, lett. a) del D.P.R. n. 633/1972, è possibile ricorrere alla fatturazione differita:

  • per le prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione, effettuate nello stesso mese solare nei confronti del medesimo soggetto;
  • per le cessioni di beni la cui consegna/spedizione risulti documentata da documento di trasporto (c.d. DDT) o da altro documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali è effettuata l’operazione ed avente le caratteristiche determinate con D.P.R. 14.8.96 n. 472.

In entrambi i casi sopra evidenziati, può essere emessa una sola fattura differita, recante il dettaglio delle operazioni (di fatto una fattura riepilogativa), entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle stesse.

NB: la fattura differita è caratterizzata dalla coincidenza tra esigibilità IVA e momento impositivo (con il solo rinvio, al giorno 15 del mese successivo, della fatturazione).

Si precisa, inoltre, che con riferimento:

  • alle cessioni di beni: sulla fattura differita va obbligatoriamente richiamato il numero e la data dei singoli documenti di consegna. La data può essere anche quella di formazione del documento che è sempre anteriore a quella della consegna. Non è, invece, necessario riportare anche la data successiva relativa all’effettiva spedizione, così come riconosciuto con C.M. n. 249/E dell’11 ottobre 1996;
  • alle prestazioni di servizi: la fattura differita deve contenere il dettaglio delle operazioni eseguite. Si deve, quindi, indicare nella fattura il riferimento al contratto e ai documenti (rapporti giornalieri) che ne attestano l’esecuzione, in quanto tali indicazioni dovrebbero integrare gli estremi dell’“idonea documentazione” richiesta per la fatturazione differita (possibile anche se è stato ricevuto il pagamento delle prestazioni).

Come comportarsi se la fattura differita viene/verrà emessa in formato elettronico (ricordando l’obbligo generalizzato dal 1° gennaio 2019)?
Sul punto si evidenzia che il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 30 aprile 2018 ha approvato tra l’altro le specifiche tecniche della “nuova” fattura elettronica (specifiche aggiornate da ultimo il 22 giugno 2018). Le specifiche tecniche prevedono che nel formato XML della fattura elettronica, qualora si utilizzi la fattura differita, andrà inserito il riferimento al DDT nell’apposito campo previsto dal tracciato denominato “DatiDDT”.

DDT: specifiche tecniche dell’Agenzia delle Entrate aggiornate il 22 giugno 2018

Dati DDT
Nei casi in cui sia presente un documento di trasporto collegato alla fattura, casi di fatturazione differita, vanno valorizzati i seguenti elementi per ogni documento di trasporto.

  • NumeroDDT: numero del Documento di Trasporto.
  • DataDDT: data del Documento di Trasporto (espressa secondo il formato ISO 8601:2004).
  • RiferimentoNumeroLinea: numero della linea o delle linee di dettaglio della fattura alle quali si riferisce il DDT (così come identificato dagli elementi NumeroDDT e DataDDT); nel caso in cui il documento di trasporto si riferisce all’intera fattura, questo elemento non deve essere valorizzato.

Non vi è l’obbligo (così come accade per le fatture analogiche ovvero cartacee) di allegare alla fattura elettronica, spedita tramite SdI, il DDT. Ne consegue che risulta possibile, in via facoltativa, allegarlo al tracciato XML.

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