Fattura elettronica: dal 2020 novità per l’imposta di bollo
A partire dal 1° gennaio 2020 sono previsti dei cambiamenti importanti relativamente alla gestione dell’imposta di bollo per le fatture elettroniche.
Si ricorda che l’art. 1 del Decreto del 28 dicembre 2018, riformulando l’art. 6, 2° comma del D.M. 17 giugno 2014 ha stabilito che:
- il pagamento dell’imposta di bollo relativa agli atti, ai documenti e ai registri emessi o utilizzati durante l’anno dovrà avvenire in un’unica soluzione entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio;
- l’imposta di bollo relativa alle fatture elettroniche emesse in ciascun trimestre solare dovrà essere versata entro il giorno 20 del primo mese successivo al trimestre. A tal fine, al termine di ogni trimestre, l’Agenzia delle Entrate rende noto – riportando l’informazione all’interno dell’area riservata del soggetto passivo IVA – l’ammontare dell’imposta di bollo sulla base dei dati presenti nelle fatture elettroniche inviate attraverso il Sistema di Interscambio (c.d. SdI). L’indicazione dell’ammontare dell’imposta nell’area riservata non è da intendersi come un provvedimento di liquidazione da parte dell’Agenzia delle Entrate, ma solo un dato utilizzabile dal contribuente ai fini dei propri riscontri;
Si ricorda, poi, che con la R.M. n. 42/E del 9 aprile 2019, l’Agenzia delle Entrate ha approvato i codici tributo per il versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche.
Codice tributo | Denominazione |
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“2521” | “Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – primo trimestre – art. 6 decreto 17 giugno 2014” |
“2522” | “Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – secondo trimestre – art. 6 decreto 17 giugno 2014” |
“2523” | “Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – terzo trimestre –art. 6 decreto 17 giugno 2014” |
“2524” | “Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – quarto trimestre –art. 6 decreto 17 giugno 2014” |
“2525” | “Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – art. 6 decreto 17 giugno 2014 – SANZIONI” |
“2526” | “Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – art. 6 decreto 17 giugno 2014 – INTERESSI” |
Ciò premesso, si evidenzia che l’art. 12-novies della Legge n. 58 del 28 giugno 2019, di conversione del D.L. n. 34/2019 (c.d. Decreto Crescita) ha stabilito che per le fatture elettroniche inviate dal 1° gennaio 2020 l’Agenzia delle Entrate provvederà ad integrare automaticamente quelle che, dovendo essere assoggettate a imposta di bollo (pari a 2 euro), sono state trasmesse prive dell’indicazione dell’assolvimento virtuale.
Inoltre, sempre in via automatizzata verranno richiesti il versamento dell’imposta di bollo dovuta nonché la relativa sanzione. Fermo restando che per le violazioni che non potranno essere intercettate con il meccanismo automatizzato torneranno applicabili le disposizioni generali dell’imposta di bollo di cui al D.P.R. n. 642/1972.
Attenzione: le disposizioni attuative in materia di imposta di bollo sono demandate a un successivo Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze.