Fattura elettronica con San Marino: obbligatoria dal 1° luglio 2022

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Dal 1° luglio 2022 diventa obbligatoria la fattura elettronica per le operazioni con la Repubblica di San Marino. Vediamo insieme tutte le novità e cosa prevede la normativa.

Indice

1. Fattura elettronica con San Marino: tutte le novità
2. Fatturazione delle cessioni di beni verso San Marino
3. Fatturazione delle cessioni di beni da San Marino verso l’Italia

1. Fattura elettronica con San Marino: tutte le novità

Con il decreto 21 giugno 2021 ed il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 5 agosto 2021, è stato definito il quadro normativo che disciplina ai fini IVA i rapporti di scambio tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino ed i conseguenti obblighi di fatturazione elettronica.

Le nuove norme sono entrate in vigore dal 1° ottobre 2021.

La fattura elettronica è obbligatoria per le operazioni effettuate dal 1° luglio 2022 con la Repubblica di San Marino, fermo restando il fatto che è già possibile utilizzarla, in via facoltativa, dal 1° ottobre 2021.

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Il regime transitorio fino al 30 giugno 2022

Tuttavia, per quanto concerne gli obblighi di fatturazione elettronica, è previsto un regime transitorio fino al 30 giugno 2022, in cui sarà possibile emettere e ricevere le fatture sia in modalità elettronica che cartacea. Alla fine del periodo transitorio, solo per le cessioni di beni, vi sarà l’obbligo di emettere/ricevere le fatture elettronicamente, secondo quanto stabilito dal Provvedimento del 5 agosto 2021, mentre per le prestazioni di servizi, rese o ricevute, la fattura elettronica continuerà ad essere facoltativa.

L’emissione della fattura in formato elettronico non è obbligatoria per le ipotesi di esclusione previste da specifiche disposizioni di legge (si pensi ad esempio ai contribuenti che rientrano nel regime dei forfettari).

2. Fatturazione delle cessioni di beni verso San Marino

Dal 1° luglio 2022 (ferma restando la facoltà dal 1° ottobre 2021 al 30 giugno 2022), le fatture relative a cessioni di beni spediti o trasportati nella Repubblica di San Marino, devono essere emesse in formato elettronico dai soggetti passivi d’imposta residenti, stabiliti o identificati in Italia, nei confronti di operatori economici che abbiano comunicato il numero di identificazione agli stessi attribuito dalla Repubblica di San Marino.

Il codice destinatario 2R4GTO8

Il codice destinatario che dovrà essere indicato sulle fatture elettroniche nell’interscambio tra operatori italiani e sammarinesi è il seguente: 2R4GTO8 (così come confermato da ultimo dal citato Provvedimento direttoriale del 30 settembre 2021).

La trasmissione delle fatture elettroniche

Le fatture elettroniche riportano il numero identificativo del cessionario sammarinese e l’anzidetto codice destinatario, sono trasmesse dallo SDI all’Ufficio tributario di San Marino, il quale, una volta verificato il regolare assolvimento dell’imposta sull’importazione, convalida la regolarità della fattura e comunica l’esito del controllo al competente ufficio dell’Agenzia delle Entrate attraverso apposito canale telematico.

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L’esito dei controlli potrà essere verificato dall’operatore italiano mediante i servizi di consultazione previsti dal Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 30 aprile 2018 e successive modificazioni. Se entro i quattro mesi successivi all’emissione della fattura, l’Ufficio tributario di San Marino non ne ha convalidato la regolarità, l’operatore economico italiano, nei trenta giorni successivi emette nota di variazione in aumento IVA, senza il pagamento di sanzioni e interessi.

I soggetti che non hanno l’obbligo di emettere le fatture elettroniche possono emettere la fattura in formato cartaceo in tre esemplari, due dei quali sono consegnati al cessionario. L’operatore italiano che, entro quattro mesi dall’emissione della fattura, non abbia ricevuto dal cessionario l’esemplare della fattura cartacea vidimata dall’Ufficio tributario di San Marino, ne dà comunicazione al medesimo Ufficio tributario e, per conoscenza, al competente Ufficio dell’Agenzia delle entrate; se entro trenta giorni non ha ricevuto l’esemplare della fattura vidimata emette nota di variazione con addebito dell’IVA, senza il pagamento di sanzioni e interessi.

3. Fatturazione delle cessioni di beni da San Marino verso l’Italia

In merito agli acquisti di beni dalla Repubblica di San Marino, il citato DM 21 giugno 2021 precisa che le fatture elettroniche (obbligatorie dal 1° luglio 2022 e facoltative dal 1° ottobre 2021 al 30 giugno 2022) emesse da operatori economici muniti di numero di identificazione agli stessi attribuito dalla Repubblica di San Marino, per le cessioni di beni spediti o trasportati nel territorio italiano, accompagnate dal documento di trasporto o da altro documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali è effettuata l’operazione, sono trasmesse dall’Ufficio tributario di San Marino allo SDI, il quale le recapita al cessionario che visualizza, attraverso un apposito canale telematico messo a disposizione dall’Agenzia delle entrate, le fatture elettroniche ricevute.

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