Dichiarazioni di intento: nuove misure antifrode
Come noto, è possibile, per gli esportatori abituali, inviare una dichiarazione di intento ai propri fornitori al fine di effettuare acquisti senza applicazione dell’IVA. In questo modo, l’esportatore abituale riesce a limitare il rischio di andare a credito IVA e a dover, conseguentemente, attivare le procedure di rimborso.
Le nuove misure
L’art. 12 septies del D.L. n. 34/2019, inserito dalla Legge n. 58 del 2019, ha introdotto diverse semplificazioni, ma anche un inasprimento delle sanzioni. Infatti, il cliente non è più tenuto a consegnare al proprio fornitore la dichiarazione di intento e la ricevuta di presentazione rilasciata dall’Agenzia delle Entrate. Inoltre, è venuto meno l’obbligo, sia per gli esportatori abituali che per i rispettivi fornitori, di numerare progressivamente le dichiarazioni di intento, di annotarle in appositi registri e conservarle ai sensi dell’art. 39 del D.P.R. n. 633/72.
Il contrasto delle frodi
L’articolo 1 della Legge n. 178/2020, contempla, nei commi da 1079 a 1083, nuove misure volte al rafforzamento del dispositivo di contrasto delle frodi realizzato con utilizzo del falso plafond IVA.
È stato stabilito che, al fine di contrastare le frodi realizzate con l’utilizzo del falso plafond IVA, l’amministrazione Finanziaria effettuerà specifiche analisi di rischio volte a riscontrare la sussistenza delle condizioni per acquisire lo status di esportatore abituale, nonché conseguenti attività di controllo sostanziale.
L’Agenzia delle Entrate, quindi, cercherà di approfondire se effettivamente il soggetto che invia la dichiarazione di intento è esportatore abituale. Si tenga presente che, tra le attività di controllo, si può indicativamente segnalare la verifica della dichiarazione IVA relativa all’anno precedente, l’iscrizione al VIES e la presentazione di elenchi Intrastat.
Le misure sanzionatorie
Qualora i predetti riscontri diano esito irregolare, al soggetto passivo sarà inibita la facoltà di rilasciare nuove dichiarazioni di intento tramite i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate.
L’impossibilità di inviare ulteriori dichiarazioni di intento impedisce, di fatto, che nuovi fornitori possano emettere fatture non imponibili ex art. 8, in quanto non avranno la possibilità di riscontrare la dichiarazione nel proprio cassetto fiscale.
In caso di indicazione, nella fattura elettronica, del numero di protocollo di una lettera di intento invalidata, il Sistema di Interscambio inibirà l’emissione della fattura elettronica recante il titolo di non imponibilità IVA ex art. 8, comma 1, lett. c) del D.P.R. n. 633/72.
Le modalità operative per l’attuazione di tali misure saranno stabilite con un Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.