Dichiarazione d’intento: tutte le novità dal 2020

post-image
Condividi

Dal 2020 entrano in vigore le importanti novità in materia di dichiarazione d’intento previste dalla Legge n.58/2019, riguardanti sia la procedura che agli aspetti sanzionatori.

Indice

1. Le novità della dichiarazione d’intento
2. Le modalità operative di attuazione
3. I profili sanzionatori

1. Le novità della dichiarazione d’intento

Le nuove disposizioni introdotte in tema di dichiarazione d’intento ad opera della Legge n. 58/2019 si applicano a decorrere dal 2020; infatti, la normativa ha previsto che le novità in esame “si applicano a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto”.

  • Nel dettaglio, la Legge n. 58/2019 ha introdotto le seguenti novità (si veda anche la nota dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli del 12 luglio 2019 n. 69283/RU):gli esportatori abituali non avranno più l’obbligo di consegnare ai propri fornitori la dichiarazione d’intento nonché la ricevuta di presentazione rilasciata dall’Agenzia delle Entrate, ma soltanto l’obbligo di presentazione telematica della dichiarazione d’intento all’Agenzia delle Entrate, che rilascia apposita ricevuta con indicazione del protocollo di ricezione;
  • la dichiarazione d’intento potrà riguardare anche più operazioni. Tale previsione è in linea con quanto già contenuto nella RM n. 38/E del 13 aprile 2015, in merito alla possibilità di utilizzare una dichiarazione d’intento anche per una serie di operazioni doganali d’importazione, fino a concorrenza di un determinato ammontare da utilizzarsi nell’anno di riferimento;
  • nelle fatture emesse nei confronti degli esportatori abituali (o dall’importatore nella dichiarazione doganale) si dovranno indicare gli estremi del protocollo di ricezione della dichiarazione d’intento rilasciati dall’Agenzia delle Entrate. La novella legislativa prescrive, infatti, che la ricevuta telematica rilasciata dall’Agenzia delle Entrate riporti l’indicazione del protocollo di ricezione e che gli estremi di detto protocollo debbano essere indicati dal cedente nelle fatture emesse in base alla dichiarazione d’intento, o essere indicati dall’importatore nella dichiarazione doganale. Sul punto l’Agenzia delle Dogane ha chiarito che l’indicazione del numero di protocollo, attribuito alla dichiarazione d’intento dal servizio telematico delle Entrate, è attualmente già richiesta ai fini della corretta compilazione della dichiarazione doganale;
  • abrogazione dell’art. 1, comma 2, del DL 29 dicembre 1983, n. 746, che comporta il venir meno dell’obbligo di redigere la dichiarazione d’intento in duplice esemplare, di numerarla progressivamente dal dichiarante e dal fornitore o prestatore, di annotarla entro i 15 giorni successivi a quello di emissione o ricevimento in apposito registro e di conservarla, nonché di indicarne gli estremi nelle fatture emesse in base ad essa.

2. Le modalità operative di attuazione

In merito alle novità appena viste, la disposizione normativa stabilisce che con un successivo provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge n. 58/2019, saranno definite le modalità operative di attuazione.

Tale Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate è stato pubblicato il 27 febbraio 2020 (prot. n. 96911) e ha delineato le modalità operative per dare attuazione alle citate novità introdotte dalla Legge n. 58/2918, in materia di dichiarazione d’intento di acquistare o importare beni e servizi senza applicazione dell’IVA, aggiornando anche il modello, le relative istruzioni e le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati.

Si evidenzia che il nuovo modello di dichiarazione d’intento, (rispetto a quello precedentemente approvato con provvedimento del 2 dicembre 2016 e che andava utilizzato già dal 1° marzo 2017), prevede le seguenti novità:

  • è stato eliminato il campo riservato all’indicazione del numero progressivo assegnato alla dichiarazione d’intento da trasmettere, nonché dell’anno di riferimento;
  • all’interno delle istruzioni che accompagnano il nuovo modello di dichiarazione è stato previsto che in presenza di Gruppo IVA (di cui agli artt. 70-bis e ss. del DPR n. 633/1972):
    nel campo “Partita IVA” va indicato il numero di partita IVA del Gruppo IVA;
    nel campo “Codice fiscale” il codice fiscale del Gruppo IVA (che di fatto coincide con il numero di partita IVA) o, in alternativa, il codice fiscale del singolo partecipante al medesimo Gruppo IVA.

Nello specifico, in attuazione del Decreto Crescita, l’Agenzia delle Entrate ha disposto che, al fine di consentire agli esportatori abituali di avvalersi della facoltà di effettuare acquisti senza applicazione dell’IVA, a partire dal 2 marzo 2020 sono rese disponibili a ciascun fornitore, indicato dagli esportatori abituali nelle dichiarazioni d’intento acquisite dall’Agenzia delle Entrate, le informazioni relative alle dichiarazioni d’intento stesse.

I fornitori comunicati dagli esportatori abituali nelle dichiarazioni d’intento acquisite dall’Agenzia delle Entrate possono accedere alle informazioni relative alle dichiarazioni d’intento con i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, consultando il proprio “Cassetto fiscale”; tali informazioni possono essere consultate anche dagli intermediari già delegati dai fornitori ad accedere al proprio “Cassetto fiscale”.

Il Provvedimento in esame specifica poi che l’utilizzo del modello di dichiarazione d’intento precedente (approvato con provvedimento del 2 dicembre 2016) è comunque consentito fino al 60esimo giorno successivo alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate (quindi fino al 27 aprile 2020).

Ciò premesso, si evidenzia che il Provvedimento non interviene sull’ulteriore novità introdotta ad opera del citato decreto Crescita e per meglio dire sul fatto che nelle fatture emesse nei confronti degli esportatori abituali (ovvero dall’importatore nella dichiarazione doganale) si devono indicare gli estremi del protocollo di ricezione della dichiarazione d’intento rilasciati dall’Agenzia delle Entrate.

In attesa di chiarimenti ufficiali, sembra ragionevole ritenere che tale “protocollo di ricezione” vada indicato nelle fatture emesse agli esportatori abituali fin da subito (ove possibile), o dal 60esimo giorno successivo alla pubblicazione del presente Provvedimento (stante il fatto che fino al 60esimo giorno successivo alla pubblicazione risulta comunque possibile utilizzare il precedente modello di dichiarazione d’intento).

3. I profili sanzionatori

La Legge n. 59/2018, sempre con effetto 2020, ha modificato anche i profili sanzionatori riservati alla gestione delle dichiarazioni d’intento; infatti, viene previsto che in capo al cedente o al prestatore, che effettuano cessioni o prestazioni senza aver prima riscontrato telematicamente l’avvenuta presentazione della dichiarazione all’Agenzia delle Entrate, si applica una sanzione amministrativa dal 100 al 200 % dell’imposta.

N.B.: Fino al 31 dicembre 2019 la sanzione, in caso di mancato riscontro della ricevuta telematica di presentazione, era fissa da Euro 250 ad Euro 2.000.

Clicca qui per scaricare la versione in PDF.

Articoli correlati


TAG