Decreto Rilancio: misure di sostegno alle imprese e all’economia

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Nel Decreto Rilancio (Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34, pubblicato nella G.U. n.128 del 19 maggio 2020) sono stati stanziati 55 miliardi di euro (somma finanziata in deficit in attesa degli aiuti in arrivo dalla UE) per sostenere imprese, artigiani, commercianti, professionisti, lavoratori e famiglie nella nuova fase di ripresa economica e sociale del Paese.

Tra le principali misure di sostegno alle imprese e all’economia, verranno qui analizzati:

  • l’esenzione dal versamento del saldo dell’IRAP dovuta per il 2019 e della prima rata, pari al 40 per cento, dell’acconto dell’IRAP dovuta per il 2020 per le imprese con un volume di ricavi compresi tra 0 e 250 milioni di euro, e i lavoratori autonomi con un corrispondente volume di compensi;
  • il contributo a fondo perduto a favore dei soggetti esercenti attività d’impresa e di lavoro autonomo, titolari di partita IVA, comprese le imprese esercenti attività agricola o commerciale, anche se svolte in forma di impresa cooperativa, con fatturato nell’ultimo periodo d’imposta inferiore a 5 milioni di euro;
  • il rafforzamento patrimoniale delle piccole e medie imprese, con la previsione della detraibilità per le persone fisiche e della deducibilità per quelle giuridiche, per il 2020, del 20 per cento della somma investita dal contribuente nel capitale sociale;
  • l’istituzione del “Fondo Patrimonio PMI”, la cui gestione sarà affidata all’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa Spa – Invitalia;
  • il credito d’imposta nella misura del 60 per cento (30 per cento se affitto d’azienda) dell’ammontare mensile del canone di locazione di immobili a uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo.

Infine, si ricorda che una caratteristica del meccanismo di incentivo fiscale dei crediti di imposta, è che gli stessi non possono essere compensati con i debiti iscritti a ruolo verso il contribuente.

I debiti iscritti a ruolo andranno pertanto pagati (con il differimento delle scadenze previste dal decreto), mentre i crediti potranno essere compensati con le nuove imposte liquidate nell’anno, oppure ceduti secondo i meccanismi previsti dal decreto stesso (rif. Art. 122 DL. 34/2020).

Indice

1. Disposizioni in materia di versamento dell’IRAP – art. 24
2. Contributi a fondo perduto – art. 25
3. Rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni – art. 26
4. Patrimonio destinato – art. 27
5. Credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili – art. 28

1. Disposizioni in materia di versamento dell’Imposta Regionale sulle Attività Produttive (IRAP) – art. 24

L’art. 24 del Decreto Rilancio prevede l’esonero, per le imprese con un volume di ricavi non superiore a 250 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto e per i lavoratori autonomi con un corrispondente volume di compensi, dal versamento del saldo dell’IRAP dovuta per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019 e della prima rata (pari al 40%; 50% se soggetti ISA) dell’acconto dell’IRAP dovuto per il periodo successivo al 31 dicembre 2019. È bene precisare che resta comunque fermo l’obbligo di versamento degli acconti per il periodo di imposta 2019. Inoltre, il comma 1 dell’articolo in parola, specifica che l’importo corrispondente alla prima rata dell’acconto (di cui all’esonero poc’anzi menzionato) è comunque escluso dall’imposta da versare a saldo per il 2020.

Sono previste anche delle esclusioni per la misura de quo; infatti la disposizione non si applica alle imprese di assicurazione, alle Amministrazioni pubbliche, agli intermediari finanziari e alle società partecipate.

Infine, il comma 5 dell’articolo in commento, reca la quantificazione degli oneri derivanti dall’articolo in esame, valutati in 3.952 milioni di euro per l’anno 2020.

2. Contributi a fondo perduto – art. 25

L’art. 25 del DL 34/2020 riconosce un contributo a fondo perduto a favore “dei soggetti esercenti attività d’impresa e di lavoro autonomo e di reddito agrario, titolari di partita IVA” con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto.

Restano tuttavia esclusi:

  • coloro la cui attività risulti cessata alla data di presentazione dell’istanza;
  • gli enti pubblici;
  • gli intermediari finanziari e le società di partecipazione;
  • i soggetti che hanno diritto alle indennità previste per i liberi professionisti;
  • i lavoratori dello spettacolo;
  • i dipendenti e professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria.

Per ricevere il contributo a fondo perduto, la perdita di fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 deve essere superiore a 1/3 dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019.

Possono beneficiare del seguente contributo (anche in assenza di tale soglia minima di perdita) i soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019, nonché i soggetti che, a far data dall’insorgenza dell’”evento calamitoso”, hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti dai già menzionati eventi, i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza Covid-19.

Da notare come la disposizione non specifica a quale “evento calamitoso” si faccia riferimento nel testo del comma 4. Interviene quindi la relazione illustrativa chiarendo che si intende salvaguardare la posizione dei soggetti che già versavano in stato di emergenza a causa di altri eventi calamitosi alla data dell’insorgere dello stato di emergenza Covid-19 e per i quali, date le pregresse difficoltà economiche, non è necessaria la verifica della condizione del calo di fatturato (come ad esempio nel caso dei comuni colpiti dagli eventi sismici, alluvionali o di crolli di infrastrutture che hanno comportato le delibere dello stato di emergenza). Sarebbe utile valutare l’opportunità di chiarire tale intendimento anche nel testo della disposizione.

Passiamo ora alla determinazione dell’ammontare del contributo a fondo perduto che si ottiene applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019, nelle seguenti misure:

  • 20% per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto;
  • 15% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 400.000 euro e fino a 1 milione di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto;
  • 10% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto.

Sono previsti degli importi minimi sia per le persone fisiche, per complessivi euro 1.000, che per i soggetti diversi dalle persone fisiche, per complessivi euro 2.000.

Il contributo sarà erogato con accredito diretto da parte dell’Agenzia delle Entrate sul conto corrente bancario dell’avente diritto, previa presentazione di un’istanza telematica (da presentarsi entro 60 giorni dalla data in cui sarà avviata la procedura) che sarà appositamente delineata in un prossimo provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.

È bene precisare che, per espressa previsione normativa, il contributo:

  • non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini IRAP;
  • non rileva ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 e 109 co. 5 del TUIR.

Inoltre, la norma esclude dall’agevolazione sia i liberi professionisti titolari iscritti alla gestione separata INPS che i professionisti iscritti alle casse private (a mero titolo esemplificativo avvocati, commercialisti, architetti, etc.). A parere di chi scrive tale impostazione potrebbe risultare non sostenibile sul piano costituzionale, soprattutto relativamente a quei professionisti esclusi da ogni forma di sostegno. La questione dovrebbe pertanto essere auspicabilmente riconsiderata in sede di conversione in legge del decreto.

Infine, il comma 15 dell’articolo in commento, reca la quantificazione degli oneri derivanti dall’articolo in esame, valutati in 6.192 milioni di euro per l’anno 2020.

3. Rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni – art. 26

L’art. 26 del Decreto Rilancio prevede alcune misure finalizzate al rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni.

Viene stabilito infatti che, per gli aumenti di capitale sociale a pagamento deliberati e integralmente versati dopo l’entrata in vigore del decreto, ed entro il 31 dicembre 2020, a favore di società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, anche semplificata e società cooperative, spetti un credito d’imposta pari al 20%.

L’investimento massimo del conferimento sul quale calcolare il credito d’imposta non potrà eccedere 2.000.000 di euro (pertanto il credito d’imposta massimo risulta essere pari a 400.000 euro).

Al fine di poter beneficiare della presente misura di sostegno, la società:

  • deve avere un ammontare di ricavi compreso fra 5 milioni di euro (10 per godere anche dell’intervento del Fondo Patrimonio PMI) e 50 milioni di euro (nel caso in cui la società appartenga ad un gruppo);
  • deve avere una riduzione di ricavi, a causa dell’emergenza Covid-19, nei mesi di marzo e aprile 2020, rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, non inferiore al 33%;
  • non deve rientrare, alla data del 31 dicembre 2019, nella categoria delle imprese in difficoltà ai sensi dei Regolamenti UE 651/2014, 702/2014 e 1388/2014, ossia:
    • per le società a responsabilità limitata, non avesse perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate;
    • per le società di persone con soci a responsabilità illimitata, non avesse perso più della metà dei fondi propri a causa di perdite cumulate;
    • non fosse assoggettata a procedura concorsuale o non si trovasse in condizioni di insolvenza;
  • deve avere una situazione di regolarità contributiva e fiscale;
  • è necessario che sia in regola con le vigenti normative edilizie ed urbanistiche, del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell’ambiente;
  • deve essere in regola con eventuali rimborsi di aiuti UE ritenuti illegali così anche in regola con le disposizioni antimafia;
  • non abbia conseguito, negli ultimi 5 anni, condanne definitive per reati di evasione fiscale;
  • abbia un numero di occupati inferiore a 250 se intende godere anche dell’intervento del Fondo Patrimonio PMI di cui subito in seguito;
  • dovrà detenere la partecipazione riveniente dal conferimento sino al 31 dicembre 2023.

La distribuzione di riserve di qualsiasi tipo prima del 1° gennaio 2024 da parte della società conferitaria comporta la decadenza del beneficio e l’obbligo di restituire l’ammontare detratto (i.e. il credito d’imposta utilizzato) unitamente agli interessi legali (non sono invece previste sanzioni).

Da notare che il riferimento alle “riserve” pare indicare che la distribuzione dell’utile di esercizio non rappresenti, di contro, una causa di decadenza. Sul punto si rende necessario un chiarimento in quanto la distribuzione dell’utile d’esercizio, a parere di chi scrive, sarebbe in contrasto con la ratio della norma ovvero la capitalizzazione delle società.

Analoga causa di decadenza opera nel momento in cui la partecipazione ottenuta a seguito del conferimento venga trasferita prima del 1° gennaio 2024. Alle società che possono beneficiarie di tale incentivo è riconosciuto, a seguito dell’approvazione del bilancio per l’esercizio 2020, un credito d’imposta pari al 50% delle perdite eccedenti il 10% del patrimonio netto, fino a concorrenza del 30% dello stesso aumento di capitale beneficiato.

Le perdite fiscali riportabili nei periodi d’imposta successivi potranno inoltre essere ridotte dell’importo dell’ammontare del credito d’imposta riconosciuto.

Entrambi i crediti d’imposta previsti dall’articolo in commento (credito d’imposta per gli aumenti di capitale e credito d’imposta commisurato alle perdite) sono utilizzabili nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di effettuazione dell’investimento e in quelle successive fino a quando non se ne conclude l’utilizzo nonché, a partire dal 10° giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione relativa al periodo di effettuazione dell’investimento, anche in compensazione (senza il limite annuo, portato a 1 milione di euro dal presente decreto, di cui all’art. 34 della L. 388/200, né il limite di 250.000 euro per i crediti di natura agevolativa di cui all’art. 1, co. 53, L. 244/2007).

Preme ricordare inoltre che entrambi i crediti d’imposta non concorrono alla formazione del reddito e della basa imponibile IRAP e non rileva ai fini del pro rata degli interessi passivi e delle spese generali (artt. 61 e 109, co. 5 del TUIR).

I benefici qui descritti (credito d’imposta per aumenti di capitale e credito d’imposta commisurato alle perdite) sono cumulabili tra di loro (ex art. 26 DL 34/2020) e con altre misure di aiuto cui la società ha beneficiato ai sensi del §3.1 del Quadro temporaneo degli aiuti di stato adottato in sede comunitaria il 19.3.2020.

A tal proposito si ricorda che l’importo complessivo lordo di aiuto per ciascuna società non può eccedere:

  • in via generale, l’importo di euro 800.000,00;
  • l’importo di euro 120.000,00, per le imprese operanti nei settori della pesca e dell’acquacoltura;
  • l’importo di euro 100.000,00 per le imprese operanti nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli.

Ricordo infine che la società è tenuta ad acquisire, dai soggetti che effettuano il conferimento, l’attestazione della misura dell’incentivo di cui si è usufruito.

4. Patrimonio destinato – art. 27

L’art. 27 istituisce il Fondo Patrimonio PMI, gestito da Invitalia Spa, finalizzato a sottoscrivere, entro il 31 dicembre 2020, obbligazioni o titoli di debito di nuova emissione emessi dalle società che possono beneficiare anche degli incentivi alla ricapitalizzazione di cui all’art. 26 del DL 34/2020, per un ammontare massimo pari al minore importo tra tre volte l’ammontare dell’aumento di capitale di cui alla misura precedente e il 12,5% dell’ammontare dei ricavi del periodo d’imposta 2019.

Facciamo un esempio: se la società effettuasse un aumento di capitale di 1 milione di euro, l’importo massimo del prestito ammonterebbe a 3 milioni di euro; se, però, i ricavi della società ammontano a 20 milioni di euro, il tetto massimo si ferma a 2,5 milioni di euro (il 12,5% di 20 milioni).

Gli strumenti finanziari dovranno venire rimborsati nel termine di 6 anni dalla sottoscrizione. La società emittente potrà in ogni caso rimborsare i titoli in via anticipata decorsi 3 anni dalla sottoscrizione, mentre il rimborso dovrà essere immediato in caso di informazione antimafia interdittiva. Nel caso in cui la società emittente venga assoggettata a fallimento o altra procedura concorsuale, i crediti del Fondo per il rimborso del capitale e il pagamento degli interessi saranno soddisfatti dopo ogni altro credito, ma prima dei finanziamenti spettanti a soci, che rimangono postergati ex art. 2467 cod. civ.

La società emittente deve assumere i seguenti impegni:

  • non deliberare o effettuare, dalla data dell’istanza e fino all’integrale rimborso degli strumenti finanziari, distribuzioni di riserve e acquisti di azioni proprie o quote e di non procedere al rimborso di finanziamenti dei soci;
  • destinare il finanziamento a sostenere costi di personale, investimenti o capitale circolante impiegati in stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali che siano localizzati in Italia;
  • fornire al gestore del fondo un rendiconto periodico, con i contenuti, la cadenza e le modalità da quest’ultimo indicati, al fine di consentire la verifica degli impegni assunti.

Gli interessi maturano con periodicità annuale e sono corrisposti in un’unica soluzione alla data del rimborso (art. 26, co. 16, DL 34/2020).  Infine, le modalità di accesso ai benefici prevedono che la società debba presentare al gestore del fondo un’apposita istanza; sarà un successivo decreto ministeriale a determinare le modalità attuative.

5. Credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo e affitto d’azienda – art. 28

L’art. 28 del Decreto Rilancio, prevede per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto, un credito d’imposta nella misura del 60% dell’ammontare mensile del canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo.

Il credito d’imposta è del 30%, in caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo.

Alle strutture alberghiere, il credito d’imposta spetta indipendentemente dal volume di affari registrato; ugualmente per gli enti non commerciali, gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in relazione al canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività istituzionale.

Possono beneficiarne i soggetti locatari esercenti attività economica, a condizione che abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di nel mese di riferimento di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta precedente.

È utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa o, in compensazione, successivamente all’intervenuto pagamento dei canoni.

Ai sensi dell’art. 122 DL 34/2020, il soggetto avente diritto al credito d’imposta, in luogo dell’utilizzo diretto dello stesso può optare per la cessione, anche parziale, del credito d’imposta ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari. Inoltre, si ricorda che a norma dell’art. 28, co. 8, DL 34/2020, il credito d’imposta in esame non è cumulabile con il credito d’imposta di cui all’art. 65 DL 18/2020 (credito locazione botteghe e negozi) in relazione alle medesime spese sostenute. Tuttavia, dato che i due crediti d’imposta riguardano, in parte, mensilità differenti, in linea di principio si può ipotizzare che i due crediti possano coesistere, pur non essendo tra loro cumulabili con riferimento alla medesima mensilità. Infine, il comma 10 dell’articolo in commento reca la quantificazione degli oneri derivanti dall’articolo in esame, valutati in 1.424,1 milioni di euro.

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