Decreto crescita: la tenuta “meccanizzata” della contabilità

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Con effetto 1° maggio 2019, l’art. 12-octies del Decreto Crescita (DL n. 34/2019) ha modificato il comma 4-quater dell’art. 7 del D.L. 10 giugno 1994, n. 357, stabilendo che la tenuta di qualsiasi registro contabile (quindi, non solo i registri IVA di cui agli artt. 23 e 25 del D.P.R. n. 633/1972) con sistemi elettronici su qualsiasi supporto è, in ogni caso, considerata regolare in difetto di trascrizione su supporti cartacei nei termini di legge, se in sede di accesso, ispezione o verifica gli stessi risultano aggiornati sui predetti sistemi elettronici e vengono stampati a seguito della richiesta avanzata dagli organi procedenti ed in loro presenza. Per la tenuta in forma elettronica, inoltre, è considerato valido qualsiasi supporto.

Contabilità in forma meccanizzata (art. 12-octies del D.L. n. 34/2019 che ha modificato l’art. 7, c. 4-quater, D.L. 357/1994) Esteso a tutti i registri contabili tenuti con sistemi elettronici, su qualsiasi supporto, l’obbligo di stampa cartacea soltanto all’atto del controllo e su richiesta dell’organo procedente, precedentemente previsto per i soli registri IVA (di cui agli artt. 23 e 25 del D.P.R. n. 633/1972).
  • La disposizione normativa considera, pertanto, regolare la tenuta con sistemi elettronici dei registri anche se non materializzati su supporti cartacei nei termini di legge, per meglio dire entro il terzo mese successivo al termine di presentazione della dichiarazione dei redditi.
  • In sede di accertamento, ispezione o verifica tali registri devono tuttavia risultare aggiornati sui sistemi elettronici ed essere stampati a seguito di richiesta avanzata dagli organi procedenti ed in loro presenza.
  • La disposizione si occupa comunque solamente della tenuta dei registri e non anche della loro conservazione.

Conseguentemente, dal 1° maggio 2019 (entrata in vigore del Decreto Crescita):

  • è stato ampliato l’ambito di applicazione dell’art. 7 del D.L. n. 357/1994 secondo il quale la tenuta dei registri contabili tenuti con sistemi elettronici è, in ogni caso, considerata regolare in difetto di trascrizione su supporti cartacei nei termini di legge, se in sede di accesso, ispezione o verifica gli stessi risultano aggiornati sui predetti sistemi elettronici e vengono stampati a seguito della richiesta avanzata dagli organi procedenti ed in loro presenza;
  • la stampa cartacea dei libri contabili è necessaria, soltanto, all’atto del controllo e su richiesta degli organi verificatori.

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