Decreti Cura Italia e Liquidità: tutte le proroghe

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Il Decreto Cura Italia (D.L. n. 18 del 17 marzo 2020) ha previsto diverse proroghe, dal versamento delle imposte agli avvisi di accertamento, nonché in tema di contenzioso tributario. Anche il Decreto Liquidità (D.L. n. 23/2020) ha previsto ulteriori proroghe.

Indice

1. Le proroghe, ad opera del Decreto Cura Italia, dei versamenti delle imposte
2. Le proroghe, ad opera del Decreto Liquidità, dei versamenti delle imposte
3. Le proroghe degli adempimenti tributari
4. La sospensione, ad opera del Decreto Cura Italia, dei termini di impugnazione degli atti fiscali
5. La sospensione, ad opera del Decreto Liquidità, dei termini di impugnazione degli atti fiscali

1. Le proroghe, ad opera del Decreto Cura Italia, dei versamenti delle imposte

In generale, il Decreto Legge n. 18/2020 ha previsto il rinvio al 20 marzo 2020, per tutti i contribuenti, dei versamenti delle imposte in scadenza il 16 marzo 2020.

Inoltre il Decreto Cura Italia ha stabilito delle diverse scadenze dei versamenti delle imposte per determinati contribuenti che non superano delle specifiche soglie di fatturato.

Infatti, è stata prevista per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge, la sospensione dei versamenti da autoliquidazione in scadenza nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020 relativi:

  • alle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati (art. 23, 24 e 29 D.P.R. n. 600/1973), e alle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d’imposta;
  • all’IVA. La sospensione del pagamento dell’IVA si applica, a prescindere dal volume dei ricavi o compensi percepiti, ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle Province di Bergamo, Cremona, Lodi e Piacenza;
  • ai contributi previdenziali e ai premi assicurativi.

I citati versamenti saranno effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione, fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di maggio 2020; non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, con ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge, i ricavi e i compensi percepiti nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del decreto-legge e il 31 marzo 2020 non sono assoggettati alle ritenute d’acconto previste per i redditi di lavoro autonomo (art. 25 e 25-bis D.P.R. n. 600/1973) da parte del sostituto d’imposta, a condizione che, nel mese precedente, non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato.

Il versamento delle ritenute non operate dal sostituto va fatto in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione, fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di maggio 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi.

Inoltre, l’art. 8, 1° comma del Decreto Cura Italia, ha previsto la sospensione fino al 30 aprile 2020 dei termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte, di cui agli articoli 23 e 24 del D.P.R. n. 600/193 e dei contributi previdenziali e assistenziali, nonché dei premi per l’assicurazione obbligatoria, per le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e turismo e i tour operator, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato. Al riguardo si evidenzia che, l’articolo 61, comma 2, del Decreto Cura Italia, ha esteso la sopracitata sospensione, tra l’altro, ai soggetti operanti nei settori elencati al medesimo comma 2, lettere da a) a q).

Sul punto si fa presente che con la RM n. 12/E del 18 marzo 2020, l’Agenzia delle Entrate, a titolo indicativo, ha elencato i codici ATECO riferibili alle attività economiche individuate dal citato art. 8, 1° comma d e dall’art. 61, comma 2, lettere da a) a q), del Decreto Cura Italia.

L’art. 68 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, ha previsto, al comma 1, la sospensione dei termini dei versamenti (da effettuare entro il 30 giugno 2020 senza applicazione di sanzione), scadenti nel periodo dall’8 marzo al 31 maggio 2020, derivanti:

  • da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione;
  • dagli avvisi di accertamento esecutivi emessi dall’Agenzia delle Entrate (art. 29 del D.L. n. 78/2010 ai fini delle imposte sui redditi, IVA e IRAP). Sul punto, la circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 5/E del 20 marzo 2020, ha chiarito che la sospensione in parola si intende riferita solo ai termini per il versamento degli importi relativi agli avvisi di accertamento esecutivo, dovuti successivamente all’affidamento in carico all’agente della riscossione degli importi non pagati a seguito della notifica di un atto di accertamento. La sospensione riguarda anche il caso del pagamento dilazionato degli importi presenti negli avvisi di accertamento in esame purché affidati all’agente della riscossione;
  • dagli avvisi di addebito emessi dagli enti previdenziali (art. 30 del D.L. n. 78/2010).

Sembrano sospese anche le rate di dilazione dei ruoli. Infatti, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione, alla domanda riguardante il rispetto delle scadenze di pagamento in presenza di un piano di rateizzazione in corso con rate che scadono nel periodo di sospensione, ha risposto chiarendo che “il pagamento delle rate dei piani di dilazione in corso in scadenza dall’8 marzo al 31 maggio 2020 è sospeso. Il pagamento di queste rate deve comunque avvenire entro il 30 giugno 2020”.

Il comma 2 prevede che, le disposizioni del comma 1, si applichino anche agli atti di accertamento esecutivo emessi dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, ai fini della riscossione delle risorse proprie dell’Unione Europea e della connessa IVA all’importazione, alle ingiunzioni di cui al R.D. n. 639/1910 emesse dagli enti territoriali, e ai nuovi atti esecutivi che gli enti locali possono emettere ai sensi dell’art. 1, comma 792, della Legge n. 160/2019 (Legge di Bilancio 2020), sia per le entrate tributarie che per quelle patrimoniali.

I versamenti di cui sopra, oggetto di sospensione, devono essere effettuati in un’unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione, ossia entro il 30 giugno 2020.

Di seguito delle tabelle riassuntive, estratte dalla guida messa a disposizione dell’Agenzia delle Entrate.

Tabella: sospensione versamenti per imprese maggiormente colpite (art. 61 del Decreto Cura Italia)

Oggetto Destinatari Sospensione Ripresa Note
Ritenute, contributi previdenziali e assistenziali, premi per l’assicurazione obbligatoria, imposta sul valore aggiunto Imprese maggiormente colpite indicate nelle lettere da a) a r) del c. 2 art. 58 (ad es. teatri, ristoranti, asili, terme, parchi divertimento, musei, biblioteche, ecc.) Dalla data di entrata in vigore del Decreto fino al 30 aprile (tranne che per associazioni sportive fino al 31 maggio). Versamenti IVA che scadono a marzo 2020 Ripresa versamenti, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020 (per associazioni sportive entro il 30 giugno 0 rateazione in 5 rate mensili da
giugno 2020)
Versamenti imposta sul valore aggiunto marzo
2020: oltre ai destinatari, anche per le imprese turistico recettive, le agenzie di viaggio e turismo e i tour operator, i termini dei versamenti relativi all’IVA con scadenza marzo 2020 sono sospesi. Per i versamenti dovuti dagli stessi soggetti di ritenute, contributi e premi, la sospensione era
già prevista da art. 8 DL 9/2020

Tabella: sospensione versamenti per imprese e lavoratori autonomi (art. 62, commi 2, 3 e 5 del Decreto Cura Italia)

Oggetto Destinatari Periodo Ripresa
Sospensione versamenti in autoliquidazione di ritenute e trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, IVA e contributi previdenziali e assistenziali Soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nell’anno d’imposta precedente. La sospensione dell’IVA opera a prescindere dal volume d’affari per i soggetti con domicilio o sede nelle provincie di Bergamo, Cremona, Lodi e Piacenza Versamenti che scadono dall’8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020 I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020

Tabella: sospensione versamenti per soggetti delle c.d. “zone rosse” (art. 62, comma 4 del Decreto Cura Italia)

Oggetto Destinatari Periodo Ripresa
Differimento termini per effettuare versamenti sospesi delle imposte e gli adempimenti tributari Soggetti dei comuni individuati dell’allegato 1 al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° marzo 2020 (11 comuni zona rossa) 31 maggio 2020. Mantenute le altre misure già previste con il DM 24 febbraio 2020 I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020

2. Le proroghe, ad opera del Decreto Liquidità, dei versamenti delle imposte

Il Decreto liquidità, in tema di versamenti, ha previsto che:

  • i soggetti con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro non effettuano i versamenti in autoliquidazione in scadenza nel mese di aprile 2020 e nel mese di maggio 2020, relativi alle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilato, all’imposta sul valore aggiunto e ai contributi previdenziali e assistenziali, nonché ai premi per l’assicurazione obbligatoria. I citati soggetti beneficiano della sospensione dei termini in scadenza nei mesi di aprile 2020 e maggio 2020 qualora si verifichi una diminuzione dei ricavi o dei compensi di almeno il 33% nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta, e una diminuzione della medesima percentuale nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta;
  • vi sia la medesima sospensione di cui al punto precedente anche per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, con ricavi o compensi superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del Decreto Liquidità, sempre che i ricavi o i compensi siano diminuiti almeno del 50% nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta, e nella stessa percentuale nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta.

I versamenti di cui sopra potranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione, fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo, a decorrere dal medesimo mese di giugno 2020.

Sempre il Decreto Liquidità ha previsto la medesima sospensione per tutti i soggetti economici che hanno intrapreso l’esercizio dell’impresa, arte o professione dopo il 31 marzo 2019.

È stata inoltre prevista la sospensione del versamento dell’IVA per i mesi di aprile e maggio 2020 a prescindere dal volume dei ricavi e dei compensi del periodo d’imposta precedente, ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle Province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza e che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta, e nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta. Anche in tal caso, il versamento andrà effettuato in un’unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione, fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo, a decorrere dal medesimo mese di giugno 2020.

Con riguardo agli operatori nazionali dei settori maggiormente colpiti dall’emergenza epidemiologica, resta ferma, qualora gli stessi non rientrino nei parametri stabiliti per fruire della sospensione di cui al presente articolo, la sospensione prevista fino al 30 aprile 2020, con ripresa in unica soluzione entro il 31 maggio 2020 oppure in massimo 5 rate mensili, a partire dal mese di maggio 2020 dei versamenti delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria.

Analogamente si stabilisce che per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e le società sportive, professionistiche e dilettantistiche, resta ferma la sospensione fino al 31 maggio 2020, con ripresa dei versamenti entro il 30 giugno o mediante rateizzazione in cinque rate mensili di pari importo.

Sempre il Decreto Liquidità, in tema di versamento delle ritenute sui redditi di lavoro autonomo e sulle provvigioni, ha previsto che per i soggetti con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in Italia, con ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso al 17 marzo 2020, i ricavi e compensi percepiti nel periodo compreso tra il 17 marzo 2020 e il 31 maggio 2020, e non più 31 marzo 2020, non sono assoggettati alle ritenute d’acconto sui redditi di lavoro autonomo e alle ritenute d’acconto sulle provvigioni inerenti rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d’affari, di cui agli artt. 25 e 25-bis del D.P.R. n. 600/1973, sempre che, nel mese precedente, non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato. Viene così modificato l’art. 62, comma 7, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (decreto “Cura Italia”).

Fermo restando che il versamento andrà effettuato in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2020, in luogo del 31 maggio 2020, o mediante rateizzazione, fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di luglio 2020, in luogo di maggio 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi.

Il Decreto Liquidità è intervenuto, inoltre, in tema di versamento dell’acconto di giugno 2020. Infatti, è stato previsto che non si applicano sanzioni ed interessi qualora l’importo versato nell’acconto di giugno 2020 di IRPEF, IRES ed IRAP non sia inferiore all’80% della somma che risulterebbe dovuta a titolo di acconto sulla base della dichiarazione relativa al periodo d’imposta in corso. In tal modo la norma favorisce la possibilità di determinare l’acconto sulla base del metodo previsionale anziché di quello storico. Tenendo presente che la disposizione normativa torna applicabile esclusivamente agli acconti dovuti per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019.

3. Le proroghe degli adempimenti tributari

L’articolo 62 Decreto Cura Italia ha stabilito che per “i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato sono sospesi gli adempimenti tributari diversi dai versamenti e diversi dall’effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo e il 31 maggio 2020”.

Vi rientrano ad esempio:

  • la dichiarazione IVA 2020 (anno d’imposta 2020), il cui termine di presentazione era fissato per il 30 aprile 2020;
  • gli elenchi Intrastat mensili o trimestrali in scadenza tra l’8 marzo e il 31 maggio 2020 (come confermato dalla Direzione delle Dogane con il comunicato stampa del 20 marzo 2020);
  • l’esterometro riferito al 1° trimestre 2020, la cui scadenza era fissata per il 30 aprile 2020.

Tali adempimenti tributari possono essere effettuati, senza applicazione di sanzioni, entro il 30 giugno 2020.

Tabella: sospensione dei termini degli adempimenti tributari (art. 62, comma 1 e 6 del Decreto Cura Italia)

Oggetto Destinatari Periodo Ripresa Note
Tutti gli adempimenti tributari diversi dai versamenti e dalla effettuazione di ritenute e trattenute addizionali regionali e comunali Tutti i contribuenti 8 marzo 2020 – 31 maggio 2020 Adempimenti da effettuare, senza sanzioni, entro il 30 giugno 2020 Restano ferme le disposizioni di cui al D.L. 2 marzo 2020, n. 9 per i termini della dichiarazione precompilata 2020

4. La sospensione, ad opera del Decreto Cura Italia, dei termini di impugnazione degli atti fiscali

L’art. 83, 2° comma del Decreto Cura Italia prevede la sospensione dei termini di impugnazione dal 9 marzo al 15 aprile 2020, precisando che “ove il decorso del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, l’inizio stesso è differito alla fine di detto periodo”.

Conseguentemente:

  • per gli avvisi notificati prima del 9 marzo 2020 ed il cui termine di impugnazione era ancora pendente a tale data, il termine per ricorrere resta sospeso dal 9 marzo al 15 aprile, riprendendo gli stessi a decorrere dal 16 aprile 2020. Quindi, ad esempio, se è stato notificato in data 1° febbraio 2020 un avviso di accertamento esecutivo, il termine ordinario per impugnare l’atto sarebbe stato il 1° aprile 2020, ma non decorrendo i termini per i 38 giorni tra il 9 di marzo ed il 15 di aprile 2020, i termini slittano al 9 di maggio 2020 (dal 1° febbraio, 60+38). Il termine per eventualmente pagare sarà il medesimo, perché il differimento al 31 maggio 2020 è previsto ai sensi dell’art. 68 del Decreto Cura Italia solo per gli accertamenti esecutivi già affidati all’Agente della Riscossione;
  • per gli avvisi notificati tra il 9 marzo e il 15 aprile 2020, l’inizio del decorso del termine per ricorrere è differito alla fine del periodo di sospensione.

L’Agenzia delle Entrate, con la CM n. 6 del 23 marzo 2020, ha chiarito che, nel caso di istanza di accertamento con adesione presentata dal contribuente, a seguito della notifica di un avviso di accertamento si applica anche la sospensione disciplinata dal citato art. 83 del Decreto Cura Italia.

Conseguentemente, al termine di impugnazione si applicano cumulativamente:

  • la sospensione del termine di impugnazioneper un periodo di novanta giorni dalla data di presentazione dell’istanza del contribuente”, prevista ordinariamente dal comma 3 dell’articolo 6 del D.lgs. n. 218 del 1997,
  • la sospensione prevista dall’art. 83 del Decreto Cura Italia.

Infine, l’art. 67, comma 1 del medesimo Decreto Cura Italia, ha sospeso dall’8 marzo al 31 maggio “i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso da parte degli uffici degli enti impositori”.

5. La sospensione, ad opera del Decreto Liquidità, dei termini di impugnazione degli atti fiscali

Il Decreto Liquidità ha previsto ulteriori proroghe per i giudizi civili, penali e tributari. Infatti, è stato prorogato dal 15 aprile all’11 maggio 2020 il termine concernente il rinvio d’ufficio delle udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari, nonché la sospensione del decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali (indagini preliminari, adozione di provvedimenti giudiziari e deposito della loro motivazione, proposizione degli atti introduttivi del giudizio e dei procedimenti esecutivi, impugnazioni e, in genere, tutti i termini procedurali). Sono sospesi, per la stessa durata, i termini per la notifica del ricorso in primo grado innanzi alle Commissioni tributarie.

È stato inoltre introdotto l’obbligo per gli enti impositori, gli agenti della riscossione e i soggetti iscritti nell’albo di cui all’art. 53 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, nonché le parti assistite da un difensore abilitato che si sono costituite in giudizio con modalità analogiche, di notificare e depositare gli atti successivi, nonché i provvedimenti giurisdizionali, esclusivamente con modalità telematiche (ai sensi del D.M. 23 dicembre 2013, n. 163).

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