Ravvedimento speciale e decadenza dal CPB: le novità del decreto Omnibus

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Il decreto correttivo Omnibus n. 148/2026 riscrive le disposizioni in materia di decadenza dal concordato preventivo, a decorrere dal biennio 2026-2027, alleggerendo i rischi legati ai comportamenti del contribuente laddove quest’ultimo rettifichi spontaneamente gli errori compiuti.

Il decreto reintroduce inoltre la sanatoria nota come “ravvedimento speciale“, che in questa nuova edizione consente di “chiudere”, dietro versamento di un’imposta sostitutiva, i periodi d’imposta dal 2020 al 2023.

Dopo aver esaminato le novità in materia di accesso al concordato e quelle afferenti agli effetti dell’adesione (vedi Concordato preventivo 2026-2027: cosa cambia dopo il decreto Omnibus), l’attenzione va ora alle modifiche in materia di cause di cessazione, decadenza e al rapporto tra concordato e dichiarazioni integrative, che il decreto Omnibus ha integralmente rivisto.

Indice

1. Rilevanza delle basi imponibili da dichiarazione integrativa
2. Cessazione del concordato
3. Decadenza dal concordato
4. Il nuovo ravvedimento speciale 2020 – 2023

1. Rilevanza delle basi imponibili da dichiarazione integrativa

L’articolo 19 del D.Lgs. 13/2024 definisce le regole di determinazione del reddito d’impresa e di lavoro autonomo oggetto di concordato, nonché del valore della produzione netta ai fini IRAP.

LA NOVITÀ DAL BIENNIO 2026-2027: viene inserito il comma 3-bis, che introduce un cambio di passo radicale negli effetti delle dichiarazioni integrative che impattano sui valori concordati. Tale comma disciplina la correzione degli errori materiali compiuti dal contribuente nella comunicazione dei dati storici rilevanti ai fini del CPB, compresi gli errori nella compilazione del modello ISA. Qualora il contribuente presenti spontaneamente una dichiarazione integrativa (ex art. 2, comma 8, del D.P.R. 322/1998) per rimuovere errori od omissioni, l’accordo non salta: l’Agenzia delle Entrate ridetermina la proposta di concordato (al rialzo o al ribasso) sulla base dei dati modificati. Le sanzioni correlate alle violazioni possono essere sanate con il ravvedimento operoso ordinario.

Si ricorda che in precedenza era consentito presentare una dichiarazione integrativa, ma con effetti radicalmente diversi rispetto a quanto previsto dal decreto Omnibus: se i nuovi valori di concordato emergenti erano inferiori a quelli concordati, o superiori ma entro uno scostamento massimo del 30%, restavano validi i valori concordati con la dichiarazione originaria. Se, invece, lo scostamento al rialzo superava il 30%, il contribuente rientrava nella fattispecie della decadenza.

A CHI SI APPLICA: la modifica interessa tutti i contribuenti, sia nel caso di nuova adesione che di rinnovo.

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2. Cessazione del concordato

L’articolo 21 disciplina gli eventi che fanno venir meno gli effetti del concordato a partire dal periodo d’imposta in cui si verificano (senza effetti retroattivi per l’anno precedente, se l’evento rilevante si verifica nel secondo anno di adesione).

La modifica sulla compagine sociale (Lettera b-ter)

La norma generale dispone che costituisce causa di immediata cessazione del concordato la circostanza per cui la società di persone o l’associazione di cui all’articolo 5 del TUIR sia interessata, nel corso del biennio, da modifiche della compagine sociale che ne aumentano il numero dei soci o degli associati (fatta salva l’ipotesi di subentro di più eredi in caso di decesso di un socio o associato).

L’ECCEZIONE DAL BIENNIO 2026-2027, APPLICABILE SOLO IN CASO DI RINNOVO: a partire dal biennio 2026-2027, esclusivamente in ipotesi di rinnovo dell’adesione, l’ingresso di nuovi soci o associati nel corso del biennio è fatto salvo (non costituisce causa di cessazione) se l’entrante, nell’anno precedente, abbia percepito redditi di lavoro dipendente o assimilati (ex artt. 49 e 50 del TUIR), oppure abbia conseguito un reddito d’impresa o di lavoro autonomo complessivamente non superiore a 35.000 euro.

A CHI SI APPLICA: si sottolinea che le nuove disposizioni di maggior favore operano esclusivamente in caso di rinnovo.

Le modifiche sul disallineamento ISA dei professionisti (Art. 21, comma 1, lett. b-quinquies e b-sexies)

La norma generale prevede un vincolo di allineamento bidirezionale tra il professionista e lo studio associato (o STP) a cui partecipa. Il concordato del socio cessa se lo studio non aderisce (o esce dal concordato); specularmente, il concordato dello studio cessa se anche uno solo dei soci con autonoma partita IVA non aderisce (o esce dall’accordo).

L’ECCEZIONE DAL BIENNIO 2026-2027: a partire dal biennio 2026-2027, la cessazione (sia del socio sia dello studio) è esclusa se l’attività economica esercitata dallo studio associato o dalla STP non è riconducibile allo stesso codice ISA applicato individualmente dal socio o dall’associato. Se i codici ISA sono differenti, ciascuna posizione è del tutto autonoma e la scelta o l’evento dell’uno non pregiudica l’accordo dell’altro.

A CHI SI APPLICA: la novità, che va di pari passo con quella introdotta all’articolo 11 in materia di cause di esclusione, opera per tutti (sia nuove adesioni che rinnovi a partire dal biennio 2026-2027).

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3. Decadenza dal concordato

L’articolo 22 disciplina i casi più gravi in cui il concordato cessa di produrre effetti per entrambi i periodi d’imposta con effetto retroattivo (decadenza), pur lasciando intatto, in capo al contribuente, l’obbligo di calcolare imposte e contributi sul più alto tra il reddito o valore della produzione netta IRAP effettivo e quello concordato.

L’Omnibus ha riscritto integralmente l’articolo, alleggerendo i rischi legati ai comportamenti del contribuente laddove quest’ultimo rettifichi spontaneamente gli errori compiuti e spostando il focus sull’accertamento.

In sede di correttivo, inoltre, alla lettera a) viene espressamente inserito il riferimento anche ai “compensi”, in aggiunta a quello già presente per i ricavi, allineando il dettato normativo a un’impostazione che comunque era già chiara e condivisa, che vede eventuali scostamenti – di seguito meglio esaminati – travolgere il concordato sia per le imprese che per i lavoratori autonomi.

Novità dal biennio 2026-2027: decadenza

ACCERTAMENTI E DECADENZA: viene cancellata la previsione di decadenza automatica per il solo fatto di aver presentato una dichiarazione integrativa che comporti una proposta superiore a quella accettata di oltre il 30%. Ora gli errori di compilazione determinano la decadenza dal concordato solo se rilevati dall’ufficio in sede di accertamento e solo se i dati corretti comportano la determinazione di un reddito o valore IRAP teorico superiore di almeno il 30% rispetto a quello originariamente concordato e accettato.

REQUISITI DI ACCESSO, CAUSE OSTATIVE E RAPPORTO CON LA DECADENZA: come già analizzato nei paragrafi precedenti, la verifica dei debiti (requisiti di accesso) e la presenza di eventuali cause di esclusione devono essere verificate solo all’atto dell’adesione – non rilevano quindi più i debiti che dovessero riemergere in corso di concordato a causa della decadenza di rateizzazioni pregresse – e, in ogni caso, l’assenza dei requisiti o la presenza di cause di esclusione determina l’inefficacia del concordato, e non la decadenza dallo stesso.

A CHI SI APPLICA: le nuove disposizioni in materia di decadenza, che sono senza dubbio di maggior favore rispetto al passato, si applicano a tutti i concordati sottoscritti a partire dal biennio 2026-2027, indipendentemente dal fatto che si tratti di nuove adesioni o rinnovi.

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4. Il nuovo ravvedimento speciale 2020 – 2023

A completamento del quadro delle novità applicabili a decorrere dal biennio 2026-2027, occorre fare un cenno all’articolo 29 del decreto Omnibus (D.Lgs. n. 148/2026), che reintroduce la sanatoria nota come “ravvedimento speciale”. Questa edizione consente di “chiudere”, dietro versamento di un’imposta sostitutiva, i periodi d’imposta dal 2020 al 2023.

NOVITÀ: Fermo restando l’impianto dei precedenti ravvedimenti speciali, la novità assoluta risiede nel fatto che le nuove disposizioni sono riservate ai soggetti ISA che, relativamente al biennio 2026-2027, rinnovano l’adesione entro i termini di legge al Concordato Preventivo Biennale.

Chi accede per la prima volta al CPB nel biennio 2026-2027, effettuando quindi una “nuova adesione” e non un “rinnovo”, è dunque fuori dal perimetro del ravvedimento speciale 2020-2023.

Inoltre, quanto ai termini di decadenza:

  • per chi si avvale del ravvedimento speciale, i termini di decadenza per l’accertamento relativi alle annualità sanate (2020-2023) sono prorogati al 31 dicembre 2029;
  • in ogni caso, per i soli soggetti ISA che rinnovano l’adesione al CPB per il biennio 2026-2027, i termini di decadenza per l’accertamento in scadenza al 31 dicembre 2026 vengono prorogati di un anno, ossia al 31 dicembre 2027.

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